N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1997

                                N. 475
   Ordinanza emessa il 30 aprile 1997  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Ferrara nel procedimento penale a
 carico di Lusetti Ivan
 Lavoro  -  Contravvenzioni  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  -
    Estinzione   del   reato   con  l'adempimento  della  prescrizione
    impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato  e  con  il
    pagamento  dell'oblazione - Asserita mancata previsione in caso di
    regolarizzazione nonostante la mancata o "difettosa"  prescrizione
    da parte dell'organo di vigilanza - Disparita' di trattamento.
 (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, comma primo).
 (Cost., art. 3).
(GU n.30 del 23-7-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la  pretura di
 Ferrara, dott. Piera Tassoni, nel procedimento  penale  a  carico  di
 Lusetti  Ivan,  come  in  atti  generalizzato, sottoposto ad indagini
 preliminari poiche' indagato del reato di cui all'art. 115 del d.P.R.
 n. 547/1955 e del reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p.
                             O s s e r v a
   Il  p.m.  dott.  Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo
 giudice  in  ordine  all'ipotesi  di  non  manifesta  infondatezza  e
 rilevanza della questione di legittimita' dell'art. 24, comma 1 d.lvo
 n.  758/1994  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  con
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Osserva il giudice che la richiesta e' fondata e  ritiene  pertanto
 di  dover  dichiarare  rilevante  e non manifestamente infondata, per
 violazione  dell'art.  3  Cost.,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 24, comma 1 d.lvo n. 758/1994.
               Violazione dell'art. 3 della Costituzione
   L'art.  24, comma 1 del d.lvo n. 758/1994 prevede l'adempimento nel
 termine delle  prescrizioni  impartite  dall'organo  di  vigilanza  e
 l'avvenuto   pagamento  della  oblazione  amministrativa  come  causa
 esclusiva di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza
 ed igiene del lavoro.
   In tal modo il legislatore, incentivando l'adempimento, ha  mediato
 tra  l'esigenza  repressiva  tipica  dell'intervento  penale e quella
 preventiva propria della legislazione di settore, prevedendo comunque
 una sanzione di natura amministrativa a fronte di una  violazione  di
 legge,   imponendo   contestualmente   la   reintegrazione  del  bene
 (sicurezza ed igiene del lavoro) violato.
   Il modello sanzionatorio  previsto  privilegia  ed  e'  connaturato
 evidentemente   ad   una   tutela   sostanziale  del  bene  protetto,
 perseguendo la regolarizzazione della violazione.
   Pertanto il legislatore ha previsto l'istituto  della  prescrizione
 come  atto  di  Polizia  giudiziaria di natura obbligatoria; in altri
 termini  la  prescrizione  deve  comunque  sempre  essere   impartita
 dall'organo  di  vigilanza  in  tutti i casi in cui la violazione sia
 regolarizzabile, senza spazi per scelte di natura discrezionale.
   La disciplina normativa del d.lvo  n.  758/1994  e'  pero'  carente
 nell'ipotesi  in  cui  l'organo  di  vigilanza ometta, colposamente o
 dolosamente,  di  impartire  la  prescrizione.  La  lacuna  normativa
 sussiste sia nel caso della c.d. "omissione sostanziale" (l'organo di
 vigilanza   omette   di   impartire   la   prescrizione   a  fine  di
 regolarizzazione),  sia  nel  caso   della   "omissione   formale   o
 procedurale" (l'organo di vigilanza attiva un meccanismo rivolto alla
 regolarizzazione  della contravvenzione senza incanalarlo formalmente
 nella procedura prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lvo n. 758/1994).
   La violazione anche  solo  colposa  dell'obbligo  di  impartire  la
 prescrizione determina per il contravventore, anche se lo volesse, la
 impossibilita'   di  accedere  al  meccanismo  sanzionatorio  di  cui
 all'art. 20 del d.lvo in esame  e  di  ottenere  conseguentemente  la
 estinzione  della contravvenzione come previsto dall'art. 24, comma 1
 del decreto.
   E' peraltro preclusa  al  pubblico  ministero  la  possibilita'  di
 attivare  lui  stesso il meccanismo procedurale, riservato all'organo
 di vigilanza ai sensi dell'art. 22 d.lvo n. 758/1994.
   Pur se non rilevante nel caso di specie, non vertendosi in  ipotesi
 di  omissione c.d. "sostanziale", l'evidenziata impossibilita' per il
 p.m. di azionare in via autonoma il  meccanismo  prescrizionale  pare
 irragionevole in relazione alla funzione di organo di direzione della
 polizia  giudiziaria  e  delle  indagini attribuita al p.m. dall'art.
 327 c.p.p., configurandosi altresi'  la  possibile  violazione  degli
 artt. 101 e 108 della Costituzione.
   Nel  caso  sottoposto  all'esame  di  questo giudice, la violazione
 venne regolarizzata come indicato dall'organo di vigilanza,  che  non
 imparti' una prescrizione "formale".
   Pare  quindi  incongruo  nei  casi come quello per cui e' questione
 negare il beneficio dell'estinzione a chi ha provveduto ad  eliminare
 le  carenze riscontrate, addossandogli le conseguenze di una condotta
 a lui estranea  e  giuridicamente  a  lui  non  riconducibile  ovvero
 l'obbligo  di  attivazione  del  meccanismo sanzionatorio di cui agli
 artt. 20 e ss. d.lvo n. 758/1994; il tenore  letterale  dell'articolo
 24  d.lvo  n.  758/1994 non sembra pero' consentire in sede ordinaria
 interpretazioni  atte  ad  eliminare  la   riferita   situazione   di
 disparita' di trattamento.
   L'obiettivo   perseguito  dalla  legge  venne  raggiunto,  dovrebbe
 pertanto logicamente conseguirne l'estinzione del reato; pare  quindi
 irragionevole  per  violazione  dell'art. 3 della Costituzione che in
 una situazione  quale  quella  descritta  non  si  produca  l'effetto
 estintivo causa condotte illegittime estranee al contravventore.
   Non  puo'  inoltre  argomentarsi  che  il sistema offre comunque al
 contravventore la possibilita' di avanzare istanza  di  oblazione  ai
 sensi  dell'art.  162-bis c.p. anche cosi' come rimodellata dall'art.
 24, comma 3 d.lvo  n.  758/1994  (qualora  si  reputasse  in  via  di
 interpretazione   analogica   applicabile   detto  istituto);  invero
 l'istituto dell'oblazione non e' assimilabile al meccanismo delineato
 dagli artt. 20 e ss.   del decreto stante  le  condizioni  soggettive
 richieste   all'istante  per  l'ammissione  nonche'  per  la  maggior
 gravosita' dell'onere pecuniario.
   Ritenendo pertanto applicabile nel  caso  in  esame  esclusivamente
 l'istituto  dell'oblazione  si sottoporrebbe il contravventore che ha
 ripristinato la situazione di legalita'  violata  ad  un  trattamento
 deteriore  rispetto  a  chi  ha  agito  dopo  aver  ricevuto  diffida
 legalmente data da parte dell'organo di vigilanza.
   La questione proposta, per le argomentazioni sopra esposte,  appare
 non  manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie, che non
 puo' essere definito in modo  indipendente  dalla  risoluzione  della
 questione  di legittimita' costituzionale giacche', sussitendo per il
 p.m. elementi di responsabilita'  di  Lusetti  Ivan  in  ordine  alla
 contravvenzione   in   contestazione,   non   potendosi  esperire  il
 meccanismo sanzionatorio  di  cui  agli  artt.  20  e  ss.  d.lvo  n.
 758/1994,  dovrebbe  conseguentemente esercitarsi l'azione penale con
 pregiudizio e maggiori oneri di spese difensive per l'indagato  anche
 nella ipotesi di successiva istanza di ammissione all'oblazione.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per violazione
 dell'art. 3 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 24, comma 1 d.lvo n.  758/1994  concernente  "Modificazioni
 alla  disciplina  sanzionatoria  in materia di lavoro" nella parte in
 cui non prevede che possano essere ammessi alla  definizione  in  via
 amministrativa  con  conseguente  estinzione del reato coloro i quali
 abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di  vigilanza
 abbia  omesso  di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita
 senza osservare le forme legislativamente richieste.
   Sospende il procedimento in corso e dispone al  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale.
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata all'indagato, al suo  difensore,  al  pubblico  ministero,
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente  del  Senato
 della Repubblica.
     Ferrara, addi' 30 aprile 1997
                          Il giudice: Tassoni
 97C0807