N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1997
N. 475 Ordinanza emessa il 30 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Ferrara nel procedimento penale a carico di Lusetti Ivan Lavoro - Contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene - Estinzione del reato con l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e con il pagamento dell'oblazione - Asserita mancata previsione in caso di regolarizzazione nonostante la mancata o "difettosa" prescrizione da parte dell'organo di vigilanza - Disparita' di trattamento. (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, comma primo). (Cost., art. 3).(GU n.30 del 23-7-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Ferrara, dott. Piera Tassoni, nel procedimento penale a carico di Lusetti Ivan, come in atti generalizzato, sottoposto ad indagini preliminari poiche' indagato del reato di cui all'art. 115 del d.P.R. n. 547/1955 e del reato di cui all'art. 590, comma 3 c.p. O s s e r v a Il p.m. dott. Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo giudice in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' dell'art. 24, comma 1 d.lvo n. 758/1994 per violazione dell'art. 3 della Costituzione con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il giudice che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1 d.lvo n. 758/1994. Violazione dell'art. 3 della Costituzione L'art. 24, comma 1 del d.lvo n. 758/1994 prevede l'adempimento nel termine delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e l'avvenuto pagamento della oblazione amministrativa come causa esclusiva di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. In tal modo il legislatore, incentivando l'adempimento, ha mediato tra l'esigenza repressiva tipica dell'intervento penale e quella preventiva propria della legislazione di settore, prevedendo comunque una sanzione di natura amministrativa a fronte di una violazione di legge, imponendo contestualmente la reintegrazione del bene (sicurezza ed igiene del lavoro) violato. Il modello sanzionatorio previsto privilegia ed e' connaturato evidentemente ad una tutela sostanziale del bene protetto, perseguendo la regolarizzazione della violazione. Pertanto il legislatore ha previsto l'istituto della prescrizione come atto di Polizia giudiziaria di natura obbligatoria; in altri termini la prescrizione deve comunque sempre essere impartita dall'organo di vigilanza in tutti i casi in cui la violazione sia regolarizzabile, senza spazi per scelte di natura discrezionale. La disciplina normativa del d.lvo n. 758/1994 e' pero' carente nell'ipotesi in cui l'organo di vigilanza ometta, colposamente o dolosamente, di impartire la prescrizione. La lacuna normativa sussiste sia nel caso della c.d. "omissione sostanziale" (l'organo di vigilanza omette di impartire la prescrizione a fine di regolarizzazione), sia nel caso della "omissione formale o procedurale" (l'organo di vigilanza attiva un meccanismo rivolto alla regolarizzazione della contravvenzione senza incanalarlo formalmente nella procedura prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lvo n. 758/1994). La violazione anche solo colposa dell'obbligo di impartire la prescrizione determina per il contravventore, anche se lo volesse, la impossibilita' di accedere al meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 20 del d.lvo in esame e di ottenere conseguentemente la estinzione della contravvenzione come previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto. E' peraltro preclusa al pubblico ministero la possibilita' di attivare lui stesso il meccanismo procedurale, riservato all'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 22 d.lvo n. 758/1994. Pur se non rilevante nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di omissione c.d. "sostanziale", l'evidenziata impossibilita' per il p.m. di azionare in via autonoma il meccanismo prescrizionale pare irragionevole in relazione alla funzione di organo di direzione della polizia giudiziaria e delle indagini attribuita al p.m. dall'art. 327 c.p.p., configurandosi altresi' la possibile violazione degli artt. 101 e 108 della Costituzione. Nel caso sottoposto all'esame di questo giudice, la violazione venne regolarizzata come indicato dall'organo di vigilanza, che non imparti' una prescrizione "formale". Pare quindi incongruo nei casi come quello per cui e' questione negare il beneficio dell'estinzione a chi ha provveduto ad eliminare le carenze riscontrate, addossandogli le conseguenze di una condotta a lui estranea e giuridicamente a lui non riconducibile ovvero l'obbligo di attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui agli artt. 20 e ss. d.lvo n. 758/1994; il tenore letterale dell'articolo 24 d.lvo n. 758/1994 non sembra pero' consentire in sede ordinaria interpretazioni atte ad eliminare la riferita situazione di disparita' di trattamento. L'obiettivo perseguito dalla legge venne raggiunto, dovrebbe pertanto logicamente conseguirne l'estinzione del reato; pare quindi irragionevole per violazione dell'art. 3 della Costituzione che in una situazione quale quella descritta non si produca l'effetto estintivo causa condotte illegittime estranee al contravventore. Non puo' inoltre argomentarsi che il sistema offre comunque al contravventore la possibilita' di avanzare istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p. anche cosi' come rimodellata dall'art. 24, comma 3 d.lvo n. 758/1994 (qualora si reputasse in via di interpretazione analogica applicabile detto istituto); invero l'istituto dell'oblazione non e' assimilabile al meccanismo delineato dagli artt. 20 e ss. del decreto stante le condizioni soggettive richieste all'istante per l'ammissione nonche' per la maggior gravosita' dell'onere pecuniario. Ritenendo pertanto applicabile nel caso in esame esclusivamente l'istituto dell'oblazione si sottoporrebbe il contravventore che ha ripristinato la situazione di legalita' violata ad un trattamento deteriore rispetto a chi ha agito dopo aver ricevuto diffida legalmente data da parte dell'organo di vigilanza. La questione proposta, per le argomentazioni sopra esposte, appare non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie, che non puo' essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale giacche', sussitendo per il p.m. elementi di responsabilita' di Lusetti Ivan in ordine alla contravvenzione in contestazione, non potendosi esperire il meccanismo sanzionatorio di cui agli artt. 20 e ss. d.lvo n. 758/1994, dovrebbe conseguentemente esercitarsi l'azione penale con pregiudizio e maggiori oneri di spese difensive per l'indagato anche nella ipotesi di successiva istanza di ammissione all'oblazione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 3 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1 d.lvo n. 758/1994 concernente "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste. Sospende il procedimento in corso e dispone al trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'indagato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 30 aprile 1997 Il giudice: Tassoni 97C0807