Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.173 del 26-7-1997)
Con decreto ministeriale n. 22924 del 18 giugno 1997 e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 dicembre 1995 al 1 marzo 1996, della ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna. Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 dicembre 1995 al 1 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22925 del 18 giugno 1997 e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1996 con decorrenza 6 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22926 del 18 giugno 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 agosto 1997, della ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unita' di Lecce, Ruffano (Lecce) e S. Giorgio Jonico (Taranto). Parere comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 14 aprile 1997 con effetto dal 10 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unita' di Lecce, Ruffano (Lecce) e S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1997 con decorrenza 10 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22927 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Societa' coop. di lavoro Le Colonnette, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' coop. di lavoro Le Colonnette, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1 aprile 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' coop. di lavoro Le Colonnette, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22928 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo). Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Saiform, con sede in Arnad (Aosta) e unita' di Arnad (Aosta). Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiform, con sede in Arnad (Aosta) e unita' di Arnad (Aosta), per il periodo dal 15 luglio 1995 al 14 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 15 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22929 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta, con sede in Vallemosso (Biella) e unita' di Vallemosso (Biella). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta, con sede in Vallemosso (Biella) e unita' di Vallemosso (Biella), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 16 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta, con sede in Vallemosso (Biella) e unita' di Vallemosso (Biella), per il periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1997 con decorrenza 16 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22930 del 18 giugno 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Vilca, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vilca, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22931 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997, della ditta S.p.a. De Angeli Industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno e Cameri (Novara). Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli Industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno e Cameri (Novara), per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 26 agosto 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli industrie, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Cameri (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 25 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997, della ditta S.p.a. 3M Metal meccanica meridionale, con sede in Foggia e unita' di Foggia. Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 aprile 1996, con effetto dal 21 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. 3M Metal meccanica meridionale, con sede in Foggia e' unita' di Foggia, per il periodo dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 233/1991. Decreto tribunale del 21 novembre 1995. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997, della ditta S.p.a. Casa di cura S. Anna, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno). Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 aprile 1996, con effetto dal 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Casa di cura S. Anna, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e' unita' di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza tribunale del 28 dicembre 1995, n. 85. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22932 del 18 giugno 1997: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997 della ditta S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza). Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 settembre 1996, con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza), per il periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/91. Decreto tribunale del 18 luglio 1995. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 maggio 1997 con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 7 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22933 del 18 giugno 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, della ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1996 con decorrenza 17 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1997, con decorrenza 17 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22934 del 18 giugno 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari e unita' di Bari (direzione) e casa di cura "S. Giovanni" (Bari). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari e unita' di Bari (direzione) e casa di cura "S. Giovanni" (Bari), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22935 del 18 giugno 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Apulia Salus, con sede in Bari e unita' di Bari (direzione), casa di cura "La Madonnina" (Bari), casa di cura "Villa dei Gerani" (Bari) e centro di riabilitazione "Riabilia" (Bari). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Apulia Salus, con sede in Bari e unita' di Bari (direzione), casa di cura "La Madonnina" (Bari), casa di cura "Villa dei Gerani" (Bari) e centro di riabilitazione "Riabilia" (Bari), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22936 del 18 giugno 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997, della ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unita' di Crispiano (Taranto). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unita' di Crispiano (Taranto), per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997, con decorrenza 2 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22937 del 18 giugno 1997, a seguito delle condizioni di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il Manifesto Coop. editrice, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22938 del 18 giugno 1997, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta S.r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattramento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22939 del 18 giugno 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, della ditta S.r.l. Mediacom, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina (Trento). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 10 novembre 1994 al 9 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattramento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22940 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Im.I.T.ec., con sede in Torino e unita' di Volpiano (Torino), per un massimo di 42 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22941 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Aster Nova, con sede in Salerno e unita' di Fisciano (Salerno), per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22942 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bijoux Cascio, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22943 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Presotto, con sede in Pordenone e unita' di Pordenone, per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20 giugno 1997 al 19 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22944 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unita' di Pieve di Bono (Trento), per un massimo di 105 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1997 al 26 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 27 settembre 1997 al 26 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22945 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Taranto, per un massimo di 271 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1996, n. 21393. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22946 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per un massimo di 37 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22973 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, della ditta S.p.a. F.lli Blotto Baldo, con sede in Biella e unita' di Biella. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Blotto Baldo, con sede in Biella e unita' di Biella, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1996 con decorrenza 25 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 2 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. S.S.M., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.S.M., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Binda, gia' Cartiere Sottrici Binda - gruppo Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Conca Fallata (Milano) e unita' e sede in Olgiate Olona (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Binda, gia' Cartiere Sottrici Binda - gruppo Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Conca Fallata (Milano) e unita' e sede in Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Fiori, con sede in Finale Emilia (Modena) e unita' di Finale Emilia (Modena). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiori, con sede in Finale Emilia (Modena) e unita' di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997, della ditta S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unita' di Nocera Umbra (Perugia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale 14 marzo 1996 con effetto dal 25 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unita' di Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 ottobre 1995, n. 7209. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Baranzate (Milano). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Baranzate (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997; 7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997, della ditta S.p.a. Hobas Italiana, con sede in Assoro, zona industriale Dittaino (Enna) e unita' di Assoro, zona industriale Dittaino (Enna). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale 20 novembre 1996 con effetto dall'8 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Hobas Italiana, con sedein Assoro, zona industriale Dittaino (Enna) e unita' di Assoro, zona industriale Dittaino (Enna), per il periodo dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale dell'8 febbraio 1996, n. 11439. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, della ditta S.p.a. I.C.M. Industria Costruzione Mobili, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M. Industria Costruzione Mobili, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari), per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 8 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 2 gennaio 1997 al 1 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Impresa ing. F. Federici, con sede in Roma e unita' di Roma. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa ing. F. Federici, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997. Con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Societa' Elettronica per l'Automazione S.E.P.A. - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' Elettronica per l'Automazione S.E.P.A. - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 30 dicembre 1996; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Gemel Italia, con sede in Brunello (Varese) e unita' di Brunello (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gemel Italia, con sede in Brunello (Varese) e unita' di Brunello (Varese), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22974 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 17 marzo 1997 al 16 marzo 1998, della ditta S.p.a. T. & J. Vestor, con sede in Golasecca (Varese) e unita' di Borgosesia (Vicenza) e Golasecca (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. T. & J. Vestor, con sede in Golasecca (Varese) e unita' di Borgosesia (Vicenza) e Golasecca (Varese), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Macchia di Ferrandina (Matera). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 14 marzo 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo-Catania. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo-Catania, per il periodo dal 30 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 14 marzo 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 ottobre 1997, della ditta C.E.S.I.F. Soc. Consortile per azioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. Soc. Consortile per azioni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 24 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997, della ditta S.r.l. Cantiere Navale Valdettaro, con sede in Le Grazie di Portovenere (La Spezia) e unita' di Le Grazie di Portovenere (La Spezia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale 17 aprile 1996 con effetto dal 20 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere Navale Valdettaro, con sede in Le Grazie di Portovenere (La Spezia) e unita' di Le Grazie di Portovenere (La Spezia), per il periodo dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 20 dicembre 1995, n. 2134. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1997, della ditta S.p.a. Compagnia Meridionale Caffe', con sede in Catania e unita' di Catania e Agrigento. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Compagnia Meridionale Caffe', con sede in Catania e unita' di Catania e Agrigento, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compagnia Meridionale Caffe', con sede in Catania e unita' di Catania e Agrigento, per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 9 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. SAR, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese) e Origgio (Varese). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. SAR, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese) e Origgio (Varese), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova) e unita' di Maser - Div. Skiboots e Trekking (Treviso). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova) e unita' di Maser - Div. Skiboots e Trekking (Treviso), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22975 del 18 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 12 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 8 marzo 1997 con effetto dal 26 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 26 agosto 1996 al 12 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 26 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.r.l. Officine Grafiche Fratelli Stianti, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unita' S. Casciano Val di Pesa (Firenze). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Grafiche Fratelli Stianti, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unita' S. Casciano Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997, della ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Arona - Villadossola (Novara). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale 8 marzo 1997 con effetto dal 17 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Arona - Villadossola (Novara), per il periodo dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1996 con decorrenza 17 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale 8 febbraio 1997 con effetto dal 1 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.A.C. Societa' Italiana Additivi per Carburanti, con sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), Milano e Pescara, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 1 novembre 1996; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 luglio 1997, della ditta AIAS Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, con sede in Paceco (Trapani) e unita' della provincia di Trapani (Trapani). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta AIAS Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, con sede in Paceco (Trapani) e unita' della provincia di Trapani (Trapani), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a. Nicis Costruzioni Generali, con sede in Roma e unita' di Roma. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 con effetto dal 1 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nicis Costruzioni Generali, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 20 luglio 1995. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Sardabauxiti, con sede in Olmedo (Sassari) e unita' di Olmedo (Sassari). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardabauxiti, con sede in Olmedo (Sassari) e unita' di Olmedo (Sassari), per il periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 27 dicembre 1995; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 27 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardabauxiti, con sede in Olmedo (Sassari) e unita' di Olmedo (Sassari), per il periodo dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 27 giugno 1996; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 20 maggio 1996 al 19 maggio 1997, della ditta S.p.a. Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 21 giugno 1996 al 19 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1996 con decorrenza 20 maggio 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 21 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 20 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 23 luglio 1996 al 22 luglio 1997, della ditta Rivalta Gabriella S.r.l. dal 1 settembre 1996 Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato (Alessandria). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Rivalta Gabriella S.r.l. dal 1 settembre 1996 Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 23 luglio 1996 al 22 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 23 luglio 1996; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 23 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Rivalta Gabriella S.r.l. dal 1 settembre 1996 Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 23 gennaio 1997; 13) e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1997, della ditta S.p.a. Smar - Divisione Flocor, con sede in Milano e unita' di Conza della Campania (Avellino). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Smar - Divisione Flocor, con sede in Milano e unita' di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996; 14) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smar - Divisione Flocor, con sede in Milano e unita' di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 9 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22978 del 18 giugno 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 agosto 1996 al 31 luglio 1998, della ditta S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unita' di Trieste. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22979 del 18 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997, della ditta S.p.a. Ceramica Moma, con sede in Finale Emilia (Modena) e unita' di Finale Emilia (Modena). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Moma, con sede in Finale Emilia (Modena) e unita' di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22980 del 18 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22981 del 18 giugno 1997 in favore di dieci lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla S.r.l. Dondi, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' in Zola Predosa (Bologna), per un massimo di dieci dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22982 del 18 giugno 1997 in favore di un lavoratore in contratto di formazione lavoro dipendente dalla S.p.a. Wolf, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unita' in Sasso Marconi (Bologna), per un massimo di un dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22983 del 19 giugno 1997 a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubificio di Piombino gia' T.D.I. Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particlare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22984 del 19 giugno 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Parma Antonio & figli, con sede in Saronno (Varese) e unita' di Roma, Saronno (Varese) e Solaro (Varese). Parere Comitato tecnico del 17 aprile 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Parma Antonio & figli, con sede in Saronno (Varese) e unita' di Roma, Saronno (Varese) e Solaro (Varese), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza dal 4 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22985 del 19 giugno 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di centoventotto dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 28 febbraio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 7 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 22986 del 19 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.p.a. A.I.D. Agricolture Industrial Development, con sede in Catania e unita' di Catania e uffici. Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.I.D. Agricolture Industrial Development, con sede in Catania e unita' di Catania e uffici, per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza azienale presentata l'11 novembre 1996 con decorrenza 7 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania e unita' varie nazionali. Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania e unita' varie nazionali, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Istanza azienale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 1 giugno 1996, con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania e unita' varie nazionali, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1997 con decorrenza 1 dicembre 1996, con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22987 del 19 giugno 1997 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Finanziaria Ernesto Breda - Gruppo Efim, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma. Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 con effetto dal 1 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Finanziaria Ernesto Breda - Gruppo Efim, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto dell'11 marzo 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22988 del 19 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997, della ditta S.p.a. R.P. Industrie, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unita' di Palermo. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. R.P. Industrie, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unita' di Palermo, per il periodo dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22989 del 19 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997, della ditta S.p.a. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Alessandria. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Alessandria, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza dal 9 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997, della ditta S.p.a. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Alessandria. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Alessandria, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza dal 9 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22990 del 19 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a. In.I.Co., con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.I.Co., con sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina), per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza dal 1 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22991 del 19 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997, della ditta S.p.a. Poldi Allay & C., con sede in Parma e unita' di Parma. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Poldi Allay & C., con sede in Parma e unita' di Parma, per il periodo dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza dal 23 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22992 del 19 giugno 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 ottobre 1996 al 16 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 17 ottobre 1996 al 16 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996, con decorrenza dal 17 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22993 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per un massimo di ventidue dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21358. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22994 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per un massimo di cinquantaquattro dipendenti, e Roma per un massimo di sette dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 21961. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22995 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' in Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 25 dipendenti, e Siracusa, per un massimo di duecento dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 17 febbraio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 1996 n. 21571. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22996 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi petrolchimica, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per un massimo di 61 dipendenti e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 14 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21362. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22997 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 54 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996, n. 21361. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22998 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per un massimo di 8 dipendenti e Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 15 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21357. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22999 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' in Bologna, per un massimo di 85 dipendenti, Fusina (Venezia), per un massimo di un dipendente, Genova per un massimo di 5 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 164 dipendenti e Roma per un massimo di 2 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21356. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 22 dicembre 1996 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23000 del 19 giugno 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta a r.l. Cooperativa editrice Nuova Alba, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ar.l. Cooperativa editrice Nuova Alba, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogta dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Con decreto ministeriale n. 23001 del 19 giugno 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Asca Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unita' di Milano, Napoli e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unita' di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23002 del 19 giugno 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 aprile 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor editrice de "Il Giornale di Bergamo oggi", con sede in Bergamo e unita' di Bergamo, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23003 del 19 giugno 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997, della ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23004 del 19 giugno 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.r.l. Gordon confezioni, con sede in Bari e unita' di Cassano Murge (Bari). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gordon confezioni, con sede in Bari e unita' di Cassano Murge (Bari), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994. La corresponsine del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, e' prorogata dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23009 del 20 giugno 1997, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Campania - Sezione Salerno n. 207/1997 del 4 febbraio 1997, e' annullato il decreto ministeriale n. 13354 del 21 settembre 1993. In conseguenza dell'annullamento di cui sopra, e' confermata l'autorizzazione alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, gia' disposta con decreto ministeriale n. 12889/3 del 19 aprile 1993, relativa al periodo dall'8 febbraio 1992 al 25 novembre 1992. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contir avente sede legale ed unita' produttiva in Cecchina (Roma), e' altresi', autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991, per il periodo dal 26 novembre 1992 al 25 maggio 1993. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 26 maggio 1993 al 25 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.