MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.173 del 26-7-1997)

  Con decreto ministeriale  n. 22924 del 18 giugno  1997 e' approvata
la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al
periodo dal 19  dicembre 1995 al 1 marzo 1996,  della ditta S.p.a. G.
Fabbri, con  sede in Bologna  e unita'  di Anzola Emilia  (Bologna) e
Bologna.
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  4 aprile 1996 con effetto  dal 19 settembre
1994,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  G. Fabbri,  con sede  in Bologna  e unita'  di Anzola  Emilia
(Bologna) e Bologna,  per il periodo dal 19 dicembre  1995 al 1 marzo
1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1995  con decorrenza 19
dicembre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22925 del 18 giugno  1997 e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal  6 agosto  1996 al  5 febbraio  1997, della  ditta S.p.a.
Catel, con  sede in Cosenza e  unita' di Catanzaro, Cosenza  e Reggio
Calabria.
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto  ministeriale 4  aprile 1996 con  effetto dal  6 febbraio
1995,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Catel,  con sede in Cosenza  e unita' di Catanzaro,  Cosenza e
Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  settembre 1996 con decorrenza 6
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22926 del 18 giugno  1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 febbraio
1997 al 9 agosto 1997, della ditta  S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e
unita' di Lecce, Ruffano (Lecce) e S. Giorgio Jonico (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale 14 aprile 1997 con effetto dal 10 agosto 1996, in favore
dei lavoratori  interessati dipendenti dalla ditta  S.r.l. Rebin, con
sede in Lecce e unita' di  Lecce, Ruffano (Lecce) e S. Giorgio Jonico
(Taranto), per il periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1997 con  decorrenza 10
febbraio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22927 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo  dal 1  aprile  1995 al  31 marzo  1996,  della ditta  S.r.l.
Societa' coop. di lavoro Le Colonnette,  con sede in Roma e unita' di
Roma.
   Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' coop. di lavoro Le Colonnette,
con sede in Roma  e unita' di Roma, per il periodo  dal 1 aprile 1995
al 30 settembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  24 maggio  1995 con  decorrenza 1
aprile 1995;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.r.l. Societa' coop.
di lavoro Le  Colonnette, con sede in  Roma e unita' di  Roma, per il
periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1995 con  decorrenza 1
ottobre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22928 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal 4 settembre 1996 al  3 settembre 1997, della ditta S.p.a.
L.F.  Latersiciliana,  con sede  in  Palermo  e unita'  di  Collesano
(Palermo).
   Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti  dalla ditta  S.p.a. L.F.  Latersiciliana, con
sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4
settembre 1996 al 3 settembre 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  ottobre 1996 con  decorrenza 4
settembre 1996;
  2)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  15 luglio  1996 al  14 luglio  1996, della  ditta S.p.a.
Saiform, con sede in Arnad (Aosta) e unita' di Arnad (Aosta).
   Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Saiform,  con sede in Arnad  (Aosta) e
unita' di  Arnad (Aosta),  per il  periodo dal 15  luglio 1995  al 14
gennaio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  agosto 1995 con  decorrenza 15
luglio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22929 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo  dal 16  settembre 1996  al  15 settembre  1997, della  ditta
S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta,  con sede in Vallemosso (Biella)
e unita' di Vallemosso (Biella).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Finissaggio  e tintoria Azeta, con sede
in  Vallemosso  (Biella) e  unita'  di  Vallemosso (Biella),  per  il
periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 ottobre 1996  con decorrenza 16
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 16 settembre 1996, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Finissaggio
e  tintoria  Azeta, con  sede  in  Vallemosso  (Biella) e  unita'  di
Vallemosso (Biella), per il periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  aprile 1997 con  decorrenza 16
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22930 del 18 giugno  1997 e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  1 agosto
1996  al 31  dicembre 1996,  della ditta  S.p.a. Vilca,  con sede  in
Cesano Maderno (Milano) e unita' di Villacidro (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Vilca, con  sede  in Cesano  Maderno
(Milano)  e unita'  di Villacidro  (Cagliari), per  il periodo  dal 1
agosto 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22931 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato  il   programma  per  riorganizzazione  aziendale
relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997, della ditta
S.p.a. De  Angeli Industrie, con  sede in  Ascoli Piceno e  unita' di
Ascoli Piceno e Cameri (Novara).
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati dipendenti  dalla ditta  S.p.a. De Angeli  Industrie, con
sede in  Ascoli Piceno e unita'  di Ascoli Piceno e  Cameri (Novara),
per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 26
agosto 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 26 agosto 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
De Angeli  industrie, con sede  in Ascoli  Piceno e unita'  di Cameri
(Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 25 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 26
febbraio 1997;
  3) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo dal  21 dicembre 1996 al  20 giugno
1997, della ditta S.p.a. 3M  Metal meccanica meridionale, con sede in
Foggia e unita' di Foggia.
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale del 12 aprile  1996, con effetto dal 21 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. 3M Metal  meccanica meridionale, con sede in  Foggia e' unita'
di Foggia, per il periodo dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997.
  Art.  3, comma  2,  legge  n. 233/1991.  Decreto  tribunale del  21
novembre 1995. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo dal  28 dicembre 1996 al  27 giugno
1997, della  ditta S.p.a. Casa  di cura S.  Anna, con sede  in Nocera
Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 23 aprile 1996, con effetto dal 28 dicembre 1995, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Casa
di cura S. Anna, con sede  in Nocera Inferiore (Salerno) e' unita' di
Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27
giugno 1997.
  Art.  3, comma  2, legge  n.  223/1991. Sentenza  tribunale del  28
dicembre 1995, n. 85. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22932 del 18 giugno 1997:
  1) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/91, relativi al periodo dal  18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997
della ditta S.p.a. Stilgres, con sede  in Melfi (Potenza) e unita' di
Melfi (Potenza).
   Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale del 18 settembre 1996, con effetto dal 18 luglio
1995,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Stilgres, con  sede  in  Melfi (Potenza)  e  unita' di  Melfi
(Potenza), per il periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.
  Art. 3, comma  2, legge n. 223/91. Decreto tribunale  del 18 luglio
1995.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  9  maggio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
9 maggio 1997 con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Compagnia  C.R.E.C., con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per il periodo dal 1 ottobre 1995
al 7 novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 25  ottobre 1995 con  decorrenza 1
ottobre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22933 del 18 giugno  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 17 giugno  1996 al 16 giugno 1997, della  ditta S.p.a. Olmo Fans,
con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Olmo Fans,  con sede  in
Rovereto (Trento) e  unita' di Rovereto (Trento), per  il periodo dal
17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 12  luglio 1996 con  decorrenza 17
giugno 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 17
dicembre 1996 al 16 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22  gennaio 1997, con decorrenza 17
dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22934 del 18 giugno  1997 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
aprile 1996 al  30 settembre 1996, della ditta S.r.l.  Duo Salus, con
sede  in  Bari e  unita'  di  Bari (direzione)  e  casa  di cura  "S.
Giovanni" (Bari).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari e unita' di
Bari (direzione) e casa di cura  "S. Giovanni" (Bari), per il periodo
dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 maggio  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22935 del 18 giugno  1997 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
aprile 1996  al 30 settembre  1996, della ditta S.r.l.  Apulia Salus,
con  sede in  Bari e  unita' di  Bari (direzione),  casa di  cura "La
Madonnina" (Bari), casa di cura "Villa dei Gerani" (Bari) e centro di
riabilitazione "Riabilia" (Bari).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento  straordinario   di  integrazionale
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Apulia Salus, con sede in Bari e unita'
di Bari (direzione), casa di cura "La Madonnina" (Bari), casa di cura
"Villa  dei  Gerani" (Bari)  e  centro  di riabilitazione  "Riabilia"
(Bari), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 maggio  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22936 del 18 giugno  1997 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  2
dicembre 1996 al 1 giugno 1997,  della ditta S.r.l. Bliz, con sede in
Crispiano (Taranto) e unita' di Crispiano (Taranto).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento  straordinario   di  integrazionale
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e
unita' di Crispiano (Taranto), per il  periodo dal 2 dicembre 1996 al
1 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997,  con decorrenza 2
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22937 del 18  giugno 1997,  a seguito
delle condizioni  di crisi aziendale, e'  prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l. Il Manifesto Coop. editrice,
con sede  in Roma e  unita' di  Milano e Roma,  per il periodo  dal 1
marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale   e'  l'Istituto
nazionale di previdenza per  i giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22938  del 18 giugno 1997, e' accertata
la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge
n. 416/81,  relativamente al periodo dal  1 giugno 1996 al  31 maggio
1997, della  ditta S.r.l. Servizi  editoriali integrati, con  sede in
Ariccia (Roma) e unita' di Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Servizi
editoriali integrati,  con sede in  Ariccia (Roma) e unita'  di Roma,
per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
dicembre 1996 al 31 maggio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza per  i giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento diretto del  trattramento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 22939  del 18 giugno 1997, e' accertata
la  condizione di  cui all'art.  35,  terzo comma,  legge n.  416/81,
relativamente al periodo  dal 10 maggio 1994 al 9  maggio 1995, della
ditta S.r.l. Mediacom, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina
(Trento).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom,
con  sede in  Ravina (Trento)  e unita'  di Ravina  (Trento), per  il
periodo dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 10
novembre 1994 al 9 maggio 1995.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza per  i giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento diretto del  trattramento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 22940 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Im.I.T.ec., con sede  in Torino e
unita'  di Volpiano  (Torino), per  un massimo  di 42  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 9
settembre 1997 all'8 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22941 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.c. a  r.l.  Aster Nova,  con sede  in
Salerno  e  unita'  di  Fisciano  (Salerno), per  un  massimo  di  19
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal 12  novembre 1996 all'11
maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 12
maggio 1997 all'11 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22942 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bijoux Cascio, con sede in Firenze
e unita' di Firenze, per un  massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 27
agosto 1997 al 26 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22943 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Impresa Presotto,  con sede  in
Pordenone e unita' di Pordenone, per  un massimo di 29 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20
giugno 1997 al 19 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22944 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Nicolini Francesco, con  sede in
Pieve di  Bono (Trento) e  unita' di Pieve  di Bono (Trento),  per un
massimo  di  105 dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1997
al 26 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 27
settembre 1997 al 26 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22945 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Impresa  Dicorato   (gruppo
Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari, Foggia, Matera,
Potenza, Taranto, per un massimo di 271 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 settembre 1996, n. 21393.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 2
novembre 1996 al 1 maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22946 del 18 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Prometa, con sede in Montefredane
(Avellino) e  unita' di  Montefredane Prata  P.V. (Avellino),  per un
massimo  di  37  dipendenti,   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997
al 14 settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22973 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal 25 novembre 1996 al  24 novembre 1997, della ditta S.p.a.
F.lli Blotto Baldo, con sede in Biella e unita' di Biella.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli  Blotto Baldo, con sede in Biella
e unita' di Biella, per il periodo  dal 25 novembre 1996 al 24 maggio
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 4 dicembre 1996  con decorrenza 25
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  2 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997, della  ditta S.p.a.
S.S.M., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.S.M., con  sede in Napoli e unita' di
Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 16  gennaio 1997 con  decorrenza 2
gennaio 1997;
  3)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  3 febbraio 1997 al  2 febbraio 1998, della  ditta S.p.a.
Binda,  gia' Cartiere  Sottrici Binda  -  gruppo Binda,  con sede  in
Olgiate Olona (Varese) e unita' di  Conca Fallata (Milano) e unita' e
sede in Olgiate Olona (Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Binda, gia' Cartiere  Sottrici Binda -
gruppo Binda,  con sede in Olgiate  Olona (Varese) e unita'  di Conca
Fallata (Milano)  e unita' e sede  in Olgiate Olona (Varese),  per il
periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1997  con decorrenza  3
febbraio 1997;
  4)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  4 novembre 1996 al  3 novembre 1997, della  ditta S.p.a.
Fiori, con sede  in Finale Emilia (Modena) e unita'  di Finale Emilia
(Modena).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Fiori,  con  sede in  Finale  Emilia
(Modena) e  unita' di Finale  Emilia (Modena),  per il periodo  dal 4
novembre 1996 al 3 novembre 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  5) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 25  ottobre 1996 al  24 aprile
1997, della ditta  S.p.a. Nocera Umbra, con sede in  Caserta e unita'
di Nocera Umbra (Perugia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale 14 marzo 1996 con effetto dal 25 ottobre 1995, in favore
dei  lavoratori  interessati  dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Nocera
Umbra, con sede in Caserta e unita' di Nocera Umbra (Perugia), per il
periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 24
ottobre 1995, n. 7209.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  6)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  7 gennaio  1997 al  6 gennaio  1998, della  ditta S.p.a.
Stabilimento  Stefano  Johnson,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Baranzate (Milano).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Stabilimento Stefano Johnson, con sede
in  Milano e  unita'  di Baranzate  (Milano), per  il  periodo dal  7
gennaio 1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 7
gennaio 1997;
  7) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al  periodo dall'8 febbraio  1997 al  7 agosto
1997, della  ditta S.p.a.  Hobas Italiana, con  sede in  Assoro, zona
industriale  Dittaino (Enna)  e  unita' di  Assoro, zona  industriale
Dittaino (Enna).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale 20  novembre 1996 con  effetto dall'8 febbraio  1996, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Hobas
Italiana,  con  sedein Assoro,  zona  industriale  Dittaino (Enna)  e
unita' di  Assoro, zona industriale  Dittaino (Enna), per  il periodo
dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997.
  Art.  3, comma  2, legge  n. 223/1991  - Sentenza  tribunale dell'8
febbraio 1996, n. 11439.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  8)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo  dall'8 luglio  1996 al  7  luglio 1997,  della ditta  S.p.a.
I.C.M. Industria  Costruzione Mobili, con  sede in Muros  (Sassari) e
unita' di Muros (Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  I.C.M. Industria  Costruzione Mobili,
con  sede in  Muros (Sassari)  e unita'  di Muros  (Sassari), per  il
periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 2  agosto 1996  con decorrenza  8
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  9)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  2 gennaio  1997 al  1 gennaio  1998, della  ditta S.p.a.
Impresa ing. F. Federici, con sede in Roma e unita' di Roma.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Impresa ing. F. Federici,  con sede in
Roma e unita' di Roma, per il  periodo dal 2 gennaio 1997 al 1 luglio
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 19 febbraio 1997  con decorrenza 2
gennaio 1997.
  Con esclusione lavoratori  sospesi per fine cantiere  e/o fine fase
lavorativa;
  10)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale relativo  al
periodo dal 30 dicembre 1996 al  29 dicembre 1997, della ditta S.p.a.
Societa' Elettronica  per l'Automazione  S.E.P.A. - Gruppo  Fiat, con
sede in Torino e unita' di Torino.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Societa' Elettronica per l'Automazione
S.E.P.A. - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino, per il
periodo dal 30 dicembre 1996 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 16 gennaio 1997  con decorrenza 30
dicembre 1996;
  11)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale relativo  al
periodo dal  3 marzo 1997 al  2 marzo 1998, della  ditta S.p.a. Gemel
Italia, con sede in Brunello (Varese) e unita' di Brunello (Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Gemel  Italia, con  sede in  Brunello
(Varese) e  unita' di Brunello (Varese),  per il periodo dal  3 marzo
1997 al 2 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  14 aprile  1997 con  decorrenza 3
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22974 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal 17 marzo  1997 al 16 marzo 1998, della  ditta S.p.a. T. &
J.  Vestor, con  sede in  Golasecca (Varese)  e unita'  di Borgosesia
(Vicenza) e Golasecca (Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta  S.p.a. T. & J. Vestor, con  sede in Golasecca
(Varese) e unita'  di Borgosesia (Vicenza) e  Golasecca (Varese), per
il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  aprile 1997 con  decorrenza 17
marzo 1997;
  2)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  2 dicembre 1996 al  1 dicembre 1997, della  ditta S.p.a.
Impes Group, con  sede in Macchia di Ferrandina (Matera)  e unita' di
Macchia di Ferrandina (Matera).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Impes Group, con  sede in  Macchia di
Ferrandina (Matera) e  unita' di Macchia di  Ferrandina (Matera), per
il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 2
dicembre 1996.
  Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  27 gennaio 1997 al  26 gennaio 1998, della  ditta S.p.a.
Gilardoni, con sede in Milano e unita' di Mandello del Lario (Lecco),
Milano e Motta S. Anastasia (Catania).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni,  con sede in Milano e unita'
di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania),
per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata l'11 febbraio 1997  con decorrenza 27
gennaio 1997;
  4)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  14 marzo 1996  al 31  dicembre 1996, della  ditta S.p.a.
El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo-Catania.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te  Siciliana, con sede in Palermo e
unita' di  Palermo-Catania, per il periodo  dal 30 luglio 1996  al 31
dicembre 1996.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1996 con  decorrenza 14
marzo 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
  5)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo  dal  24  ottobre  1996  al  23  ottobre  1997,  della  ditta
C.E.S.I.F. Soc. Consortile per azioni, con sede in Napoli e unita' di
Napoli.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla ditta  C.E.S.I.F. Soc.  Consortile per  azioni, con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 ottobre 1996
al 23 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1996 con decorrenza 24
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  6) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo dal  20 dicembre 1996 al  19 giugno
1997, della ditta  S.r.l. Cantiere Navale Valdettaro, con  sede in Le
Grazie  di  Portovenere  (La  Spezia)   e  unita'  di  Le  Grazie  di
Portovenere (La Spezia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale  17 aprile  1996 con  effetto dal  20 dicembre  1995, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Cantiere Navale Valdettaro, con sede  in Le Grazie di Portovenere (La
Spezia) e  unita' di  Le Grazie  di Portovenere  (La Spezia),  per il
periodo dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 20
dicembre 1995, n. 2134.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  7)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1997, della ditta S.p.a.
Compagnia Meridionale Caffe', con sede in Catania e unita' di Catania
e Agrigento.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Compagnia Meridionale Caffe', con sede
in Catania  e unita'  di Catania  e Agrigento, per  il periodo  dal 9
settembre 1996 all'8 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 26  settembre 1996 con decorrenza 9
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  8) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta  con effetto dal 9 settembre  1996, in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Compagnia
Meridionale  Caffe',  con sede  in  Catania  e  unita' di  Catania  e
Agrigento, per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 7  febbraio 1997 con  decorrenza 9
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  9)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  3 febbraio 1997 al  2 febbraio 1998, della  ditta S.p.a.
SAR,  con sede  in Caronno  Pertusella (Varese)  e unita'  di Caronno
Pertusella (Varese) e Origgio (Varese).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  SAR, con  sede in  Caronno Pertusella
(Varese) e unita' di Caronno  Pertusella (Varese) e Origgio (Varese),
per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 10  marzo 1997  con decorrenza  3
febbraio 1997;
  10)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale relativo  al
periodo dal  1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997, della  ditta S.p.a.
HTM Sport,  con sede  in Rapallo  (Genova) e unita'  di Maser  - Div.
Skiboots e Trekking (Treviso).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova)
e  unita' di  Maser  - Div.  Skiboots e  Trekking  (Treviso), per  il
periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22975 del 18 giugno 1997:
  1)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  26 agosto 1996 al  12 febbraio 1997, della  ditta S.r.l.
Dragna, con sede  in Misterbianco (Catania) e  unita' di Misterbianco
(Catania).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale 8 marzo 1997 con effetto dal 26 febbraio 1996, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti  dalla ditta S.r.l. Dragna, con
sede in  Misterbianco (Catania)  e unita' di  Misterbianco (Catania),
per il periodo dal 26 agosto 1996 al 12 febbraio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1996 con  decorrenza 26
agosto 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo  dal 3  giugno  1996 al  2 giugno  1997,  della ditta  S.r.l.
Officine Grafiche  Fratelli Stianti, con  sede in S. Casciano  Val di
Pesa (Firenze) e unita' S. Casciano Val di Pesa (Firenze).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta  S.r.l. Officine Grafiche Fratelli
Stianti, con  sede in S. Casciano  Val di Pesa (Firenze)  e unita' S.
Casciano Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2
giugno 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1996 con  decorrenza 3
giugno 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  17 novembre 1996 al  16 maggio 1997, della  ditta S.p.a.
F.lli Poscio, con  sede in Villadossola (Novara) e unita'  di Arona -
Villadossola (Novara).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale 8 marzo  1997 con effetto dal 17 maggio  1996, in favore
dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  F.lli
Poscio,  con  sede in  Villadossola  (Novara)  e  unita' di  Arona  -
Villadossola  (Novara), per  il periodo  dal 17  novembre 1996  al 16
maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 18  dicembre 1996 con decorrenza 17
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con   il  decreto  ministeriale  8   febbraio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale gia'  disposta con decreto  ministeriale 8
febbraio 1997 con effetto dal 1 maggio 1996, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.A.C. Societa' Italiana
Additivi  per Carburanti,  con  sede  in Pescara  e  unita' di  Bussi
(Pescara), Milano e Pescara, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30
aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 1
novembre 1996;
  5)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo  dal 29  luglio  1996 al  28 luglio  1997,  della ditta  AIAS
Associazione  Italiana per  l'Assistenza agli  Spastici, con  sede in
Paceco (Trapani) e unita' della provincia di Trapani (Trapani).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta AIAS  Associazione Italiana  per l'Assistenza
agli Spastici, con sede in  Paceco (Trapani) e unita' della provincia
di Trapani (Trapani), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 12  agosto 1996 con  decorrenza 29
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  6) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 1  novembre 1996 al  30 aprile
1997, della ditta S.p.a. Nicis Costruzioni Generali, con sede in Roma
e unita' di Roma.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale 2 febbraio 1996 con effetto dal 1 novembre 1995,
in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a.
Nicis Costruzioni Generali, con sede in Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 20
luglio 1995.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  7)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal 27 dicembre 1995 al  26 dicembre 1996, della ditta S.p.a.
Sardabauxiti,  con  sede  in  Olmedo (Sassari)  e  unita'  di  Olmedo
(Sassari).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Sardabauxiti, con  sede  in  Olmedo
(Sassari)  e  unita' di  Olmedo  (Sassari),  per  il periodo  dal  27
dicembre 1995 al 26 giugno 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1996  con decorrenza 27
dicembre 1995;
  8) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta  con effetto dal 27 dicembre  1995, in favore
dei   lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.
Sardabauxiti,  con  sede  in  Olmedo (Sassari)  e  unita'  di  Olmedo
(Sassari), per il periodo dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1996 con  decorrenza 27
giugno 1996;
  9)  e'  approvato il  programma  per  crisi aziendale  relativo  al
periodo dal  20 maggio  1996 al  19 maggio  1997, della  ditta S.p.a.
Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e
unita' di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 21 giugno 1996 al 19
novembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 28  giugno 1996 con  decorrenza 20
maggio 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  10) a seguito dell'approvazione  del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 21 giugno 1996, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  Atema, con  sede in
Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal
20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1996 con decorrenza 20
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  11)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale relativo  al
periodo dal  23 luglio 1996  al 22  luglio 1997, della  ditta Rivalta
Gabriella S.r.l. dal  1 settembre 1996 Gabriella  Rivalta S.p.a., con
sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato
(Alessandria).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta Rivalta Gabriella  S.r.l. dal 1 settembre 1996
Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria)
e unita'  di Casale Monferrato  (Alessandria), per il periodo  dal 23
luglio 1996 al 22 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  6 agosto  1996 con  decorrenza 23
luglio 1996;
  12) a seguito dell'approvazione  del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 23 luglio 1996, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  Rivalta  Gabriella
S.r.l. dal  1 settembre  1996 Gabriella Rivalta  S.p.a., con  sede in
Casale  Monferrato  (Alessandria)  e   unita'  di  Casale  Monferrato
(Alessandria), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  febbraio 1997 con decorrenza 23
gennaio 1997;
  13)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale relativo  al
periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1997, della ditta S.p.a.
Smar - Divisione  Flocor, con sede in Milano e  unita' di Conza della
Campania (Avellino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Smar  - Divisione Flocor, con  sede in
Milano e  unita' di Conza  della Campania (Avellino), per  il periodo
dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1996 con  decorrenza 9
settembre 1996;
  14) a seguito dell'approvazione  del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta  con effetto dal 9 settembre  1996, in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Smar  -
Divisione Flocor, con sede in Milano e unita' di Conza della Campania
(Avellino), per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1997 con  decorrenza 9
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22978 del 18 giugno  1997 e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  5
agosto 1996 al  31 luglio 1998, della ditta S.r.l.  Edigraf, con sede
in Trieste e unita' di Trieste.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.r.l.  Edigraf, con  sede in  Trieste e  unita' di  Trieste, per  il
periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 22979  del 18 giugno 1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 27
gennaio 1997 al 26 luglio 1997, della ditta S.p.a. Ceramica Moma, con
sede in Finale Emilia (Modena) e unita' di Finale Emilia (Modena).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l.  Ceramica Moma,  con  sede in  Finale
Emilia (Modena)  e unita' di  Finale Emilia (Modena), per  il periodo
dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1997 con decorrenza 27
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22980  del 18 giugno 1997, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
agosto 1996  al 31 gennaio  1997, della ditta S.r.l.  Granilnord, con
sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l Granilnord,  con sede in Muros (Sassari)
e unita' di Muros  (Sassari), per il periodo dal 1  agosto 1996 al 31
gennaio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22981 del 18 giugno 1997  in favore di
dieci lavoratori  in contratto di formazione  lavoro dipendenti dalla
S.r.l. Dondi,  con sede in  Zola Predosa  (Bologna) e unita'  in Zola
Predosa (Bologna), per un massimo di dieci dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.
  La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata
dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22982 del 18 giugno 1997  in favore di
un  lavoratore in  contratto  di formazione  lavoro dipendente  dalla
S.p.a. Wolf,  con sede in Sasso  Marconi (Bologna) e unita'  in Sasso
Marconi (Bologna), per un massimo di un dipendente, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata
dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 22983  del 19  giugno 1997  a seguito
dell'approvazione   della  proroga   complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 28 dicembre 1995, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 17  dicembre 1993,  con effetto  dal 1
gennaio 1993, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Tubificio di Piombino gia' T.D.I. Tubi Dalmine Ilva, con
sede  in Dalmine  (Bergamo) e  unita' di  Piombino (Livorno),  per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1995  con decorrenza 1
gennaio 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particlare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22984 del 19 giugno  1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 4 novembre
1996 al  3 novembre 1997, della  ditta S.p.a. Parma Antonio  & figli,
con sede  in Saronno (Varese)  e unita'  di Roma, Saronno  (Varese) e
Solaro (Varese).
   Parere Comitato tecnico del 17 aprile 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Parma  Antonio &  figli, con  sede in
Saronno  (Varese)  e  unita'  di  Roma,  Saronno  (Varese)  e  Solaro
(Varese), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 6  novembre 1996 con decorrenza dal
4 novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 22985  del  19 giugno  1997 ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  10  maggio 1996,  con  effetto dal  1
settembre  1995, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in
Castellammare di Stabia (Napoli) e  unita' di Castellammare di Stabia
(Napoli), per un massimo di  centoventotto dipendenti, per il periodo
dal 1 dicembre 1996 al 28 febbraio 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della   societa'  e'  stata  inoltrata   alla  direzione
provinciale del lavoro  competente, in data 7 febbraio  1997, come da
protocollo dello stesso.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
   Con decreto ministeriale n. 22986 del 19 giugno 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  7 ottobre  1996 al  6 ottobre  1997, della  ditta S.p.a.
A.I.D.  Agricolture Industrial  Development,  con sede  in Catania  e
unita' di Catania e uffici.
   Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.   A.I.D.  Agricolture   Industrial
Development, con sede in Catania e unita' di Catania e uffici, per il
periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza  azienale presentata  l'11 novembre  1996 con  decorrenza 7
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  giugno 1996  al 31  maggio 1997,  della ditta  S.p.a.
Comil, con sede in Catania e unita' varie nazionali.
   Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Comil, con sede  in Catania  e unita'
varie nazionali,  per il  periodo dal  1 giugno  1996 al  30 novembre
1996.
  Istanza  azienale presentata  il 25  luglio 1996  con decorrenza  1
giugno 1996, con esclusione lavoratori  sospesi per fine cantiere e/o
fine fase lavorativa.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 giugno 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comil, con sede
in Catania  e unita' varie nazionali,  per il periodo dal  1 dicembre
1996 al 31 maggio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 18  gennaio 1997 con  decorrenza 1
dicembre 1996,  con esclusione  lavoratori sospesi per  fine cantiere
e/o fine fase lavorativa.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22987 del 19 giugno 1997 sono accertati
i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al periodo dal  1 agosto 1995 al 31 gennaio  1996, della ditta S.p.a.
Finanziaria Ernesto Breda - Gruppo Efim,  con sede in Milano e unita'
di Milano e Roma.
   Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  liquidazione coatta,  gia' disposta  con
decreto ministeriale  del 22 novembre  1995 con effetto dal  1 agosto
1994,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Finanziaria Ernesto Breda - Gruppo  Efim, con sede in Milano e
unita' di  Milano e  Roma, per  il periodo  dal 1  agosto 1995  al 31
gennaio 1996.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto dell'11 marzo 1994.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22988  del 19 giugno 1997, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  2
novembre 1996  al 1 maggio  1997, della ditta S.p.a.  R.P. Industrie,
con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unita' di Palermo.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  S.p.a. R.P.  Industrie, con  sede in  Campobello di
Licata (Agrigento) e unita' di Palermo, per il periodo dal 2 novembre
1996 al 1 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1996  con decorrenza 2
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22989 del 19 giugno 1997:
  1) e' approvato il programma  per crisi aziendale, relativamente al
periodo dal  9 settembre  1996 all'8 marzo  1997, della  ditta S.p.a.
Forti  Corse,  con   sede  in  Tortona  (Alessandria)   e  unita'  di
Alessandria.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Forti  Corse,  con sede  in  Tortona
(Alessandria) e unita' di Alessandria, per il periodo dal 9 settembre
1996 all'8 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  ottobre 1996 con decorrenza dal
9 settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) e' approvato il programma  per crisi aziendale, relativamente al
periodo dal  9 settembre  1996 all'8 marzo  1997, della  ditta S.p.a.
Forti  Corse,  con   sede  in  Tortona  (Alessandria)   e  unita'  di
Alessandria.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Forti  Corse,  con sede  in  Tortona
(Alessandria) e unita' di Alessandria, per il periodo dal 9 settembre
1996 all'8 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  ottobre 1996 con decorrenza dal
9 settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22990  del 19 giugno 1997, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
novembre 1996  al 30  aprile 1997, della  ditta S.p.a.  In.I.Co., con
sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo (Messina).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. In.I.Co., con sede in Milazzo (Messina)
e unita' di Milazzo (Messina), per  il periodo dal 1 novembre 1996 al
30 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza dal
1 novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22991  del 19 giugno 1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 23
settembre 1996 al 22 marzo 1997, della ditta S.p.a. Poldi Allay & C.,
con sede in Parma e unita' di Parma.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Poldi Allay & C., con  sede in Parma e
unita' di  Parma, per il  periodo dal 23  settembre 1996 al  22 marzo
1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  ottobre 1996 con decorrenza dal
23 settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22992  del 19 giugno 1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 17
ottobre  1996  al  16  gennaio   1997,  della  ditta  S.p.a.  Impresa
costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede
in Milano e unita'  di Milano, per il periodo dal  17 ottobre 1996 al
16 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  21 novembre 1996,  con decorrenza
dal 17 ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22993 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali
-  Gruppo Fochi,  con sede  in Bologna  e unita'  in Bologna,  per un
massimo di  ventidue dipendenti,  e' prorogata la  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 27  luglio
1996 al 26 gennaio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 settembre 1996 n. 21358.
  La  corresponsione   del  trattamento   disposta  come   sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22994 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna
e unita' in Bologna, per un massimo di cinquantaquattro dipendenti, e
Roma  per   un  massimo   di  sette   dipendenti,  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
17 gennaio 1997 n. 21961.
  La  corresponsione   del  trattamento   disposta  come   sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 10 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22995 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Fochi  Sud, con  sede in  Priolo
(Siracusa) e unita'  in Montalto di Castro (Viterbo),  per un massimo
di 25 dipendenti, e Siracusa,  per un massimo di duecento dipendenti,
e'  prorogata  la  corresponsione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 17 febbraio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 ottobre 1996 n. 21571.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22996 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Filippo Fochi  petrolchimica, con
sede in Bologna e unita' in  Bologna, per un massimo di 61 dipendenti
e Montalto  di Castro (Viterbo), per  un massimo di 14  dipendenti e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 settembre 1996 n. 21362.
  La  corresponsione   del  trattamento   disposta  come   sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22997 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Fochi  Buini e  Grandi -  Gruppo
Fochi, con sede in Bologna e  unita' in Montalto di Castro (Viterbo),
per un massimo  di 54 dipendenti, e' prorogata  la corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 27  luglio
1996 al 26 gennaio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 settembre 1996, n. 21361.
  La  corresponsione   del  trattamento   disposta  come   sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22998 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Filippo  Buini e Grandi  - Gruppo
Fochi, con sede in  Bologna e unita' in Bologna, per  un massimo di 8
dipendenti  e Calderara  di  Reno  (Bologna), per  un  massimo di  15
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  27 luglio  1996 al  26
gennaio 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 settembre 1996 n. 21357.
  La  corresponsione   del  trattamento   disposta  come   sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22999 del  19 giugno 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Filippo  Fochi Energia  - Gruppo
Fochi, con sede in Bologna e unita'  in Bologna, per un massimo di 85
dipendenti, Fusina (Venezia), per un massimo di un dipendente, Genova
per un massimo di 5 dipendenti,  Montalto di Castro (Viterbo), per un
massimo di 164  dipendenti e Roma per un massimo  di 2 dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 settembre 1996 n. 21356.
  La  corresponsione   del  trattamento   disposta  come   sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 22 dicembre 1996 al 10 aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23000 del 19 giugno  1997 e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  limitatamente al  periodo dal  1
gennaio  1996 al  31 dicembre  1996, della  ditta a  r.l. Cooperativa
editrice Nuova Alba, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ar.l. Cooperativa
editrice Nuova  Alba, con sede in  Milano e unita' di  Milano, per il
periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra, e' prorogta
dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 23001 del 19 giugno  1997 e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
febbraio  1997 al  31 luglio  1997, della  ditta S.p.a.  Asca Agenzia
stampa quotidiana  nazionale, con  sede in Roma  e unita'  di Milano,
Napoli e Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Asca
Agenzia stampa  quotidiana nazionale,  con sede in  Roma e  unita' di
Milano,  Napoli e  Roma, per  il periodo  dal 1  febbraio 1997  al 31
luglio 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  23002 del 19  giugno 1997,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 30
aprile  1996,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Investeditor  editrice de  "Il Giornale  di
Bergamo  oggi", con  sede  in Bergamo  e unita'  di  Bergamo, per  il
periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 23003  del 19 giugno 1997, e' accertata
la condizione  di cui  all'art. 35, terzo  comma, legge  n. 416/1981,
relativamente al  periodo dal  9 dicembre  1996 all'8  dicembre 1997,
della ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. G.E.B.,
con sede in Milano e unita' di  Milano, per il periodo dal 9 dicembre
1996 all'8 giugno 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23004  del  19  giugno  1997,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  1, comma 5, della  legge n.
223/1991, relativi  al periodo dal  21 marzo  1994 al 20  marzo 1995,
della ditta  S.r.l. Gordon confezioni, con  sede in Bari e  unita' di
Cassano Murge (Bari).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. Gordon confezioni, con sede in  Bari e unita' di Cassano Murge
(Bari), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 22  aprile 1994 con  decorrenza 21
marzo 1994.
  La  corresponsine  del  trattamento straordinario  di  integrazione
salariale di  cui sopra,  e' prorogata  dal 21  settembre 1994  al 20
marzo 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1994  con decorrenza 21
settembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione  salariale ai  lavoratori  interessati,  della legge  n.
160/1988.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolarre  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23009  del  20   giugno  1997,  in
ottemperanza alla citata sentenza del  TAR Campania - Sezione Salerno
n. 207/1997 del 4 febbraio 1997, e' annullato il decreto ministeriale
n. 13354 del 21 settembre 1993.
  In  conseguenza  dell'annullamento  di  cui  sopra,  e'  confermata
l'autorizzazione  alla concessione  del trattamento  straordinario di
integrazione  salariale per  crisi aziendale,  ai sensi  dell'art. 1,
legge n. 223/1991, gia' disposta  con decreto ministeriale n. 12889/3
del 19  aprile 1993, relativa al  periodo dall'8 febbraio 1992  al 25
novembre 1992.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contir avente sede
legale  ed  unita'  produttiva   in  Cecchina  (Roma),  e'  altresi',
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai  sensi dell'art. 3, legge  n. 223/1991, per
il periodo dal 26 novembre 1992 al 25 maggio 1993.
  La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata
dal 26 maggio 1993 al 25 novembre 1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.