Riconoscimento di titoli di studio estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco.(GU n.197 del 25-8-1997)
IL DIRETTORE GENERALE del personale e degli affari generali e amministrativi Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente; Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Holler Renate e la relativa documentazione allegata; Considerato che il titolo tedesco "Fachlinche Sprufung fur das Lehramt an Realschulen", conseguito dall'interessata il 28 novembre 1975, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di tre anni dalla Universita' "Ludwig - Maximilian" di Monaco di Baviera; Considerato che la sig.ra Holler Renate risulta in possesso del "Padagogische Sprufung fur das Lehramt an Realschulen" rilasciato dal Ministero dello stato bavarese per la pubblica istruzione ed educazione in data 13 settembre 1977, e che detto titolo e' da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane; Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 4 agosto 1992 dal console d'Italia in Monaco di Baviera che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra; Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal preside dell'Istituto tecnico commerciale di Stato per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere "E. Montale" di Bordighera; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 27 giugno 1997; Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative; Decreta: I titoli citati in presmessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Holler Renate, nata a Altdorf (R.F.T.) il 27 marzo 1951, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco. Roma, 6 agosto 1997 Il direttore generale: Ricevuto