MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 agosto 1997 

  Riconoscimento di  titoli di studio estero  quali titoli abilitanti
per  l'esercizio  in Italia  della  professione  di insegnante  nelle
scuole di  istruzione secondaria  di primo e  di secondo  grado nelle
classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e
civilta' straniere: tedesco.
(GU n.197 del 25-8-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                del personale e degli affari generali
                          e amministrativi
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.  89/48/CEE   relativa  ad   un  sistema   generale  di
riconoscimento  dei diplomi  di istruzione  superiore che  sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3,  comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto il testo  unico approvato con decreto legislativo  n. 297 del
16 aprile 1994, e in particolare  la parte III, titolo I, concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina   italiana  sig.ra  Holler  Renate   e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato  che il  titolo  tedesco "Fachlinche  Sprufung fur  das
Lehramt an  Realschulen", conseguito dall'interessata il  28 novembre
1975, viene rilasciato  al termine di un corso di  studi della durata
di  tre anni  dalla Universita'  "Ludwig -  Maximilian" di  Monaco di
Baviera;
  Considerato che  la sig.ra  Holler Renate  risulta in  possesso del
"Padagogische Sprufung fur das Lehramt an Realschulen" rilasciato dal
Ministero  dello  stato  bavarese   per  la  pubblica  istruzione  ed
educazione  in data  13  settembre 1977,  e che  detto  titolo e'  da
considerare corrispondente  al diploma  di abilitazione  nelle scuole
secondarie italiane;
  Viste le dichiarazioni  di valore rilasciate in data  4 agosto 1992
dal console d'Italia  in Monaco di Baviera che  certificano il valore
legale dei titoli di cui sopra;
  Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata
dal   certificato  rilasciato   dal  preside   dell'Istituto  tecnico
commerciale di Stato per periti  aziendali e corrispondenti in lingue
estere "E. Montale" di Bordighera;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza di  servizi,  di  cui
all'art.  12  del  sopracitato decreto  legislativo,  espressa  nella
seduta del 27 giugno 1997;
  Ritenuto che  ricorrono tutti gli  altri requisiti di legge  per il
riconoscimento;
  Ritenuto, infine,  che non sussistono i  presupposti per l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  I titoli citati  in presmessa, conseguiti in  Germania dalla sig.ra
Holler Renate, nata  a Altdorf (R.F.T.) il 27 marzo  1951, e inerenti
alla  formazione  professionale  di  insegnante,  costituiscono,  per
l'interessata, titolo  di abilitazione all'esercizio in  Italia della
professione di  insegnante nelle  scuole di istruzione  secondaria di
primo  e di  secondo grado  nelle classi  di concorso  45/A -  Lingua
straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco.
   Roma, 6 agosto 1997
                                      Il direttore generale: Ricevuto