MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 14 agosto 1997, n. 2 

  Integrazioni alla  circolare n. 1  del 15 luglio  1997, concernente
problematiche interpretative della  legge 15 maggio 1997,  n. 127, in
tema di  gestione del personale  degli enti locali  (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1997).
(GU n.197 del 25-8-1997)
 
 Vigente al: 25-8-1997  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                     e per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                    Alla    Presidenza del  Consiglio
                                  dei  Ministri -  Dipartimento della
                                  funzione pubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria  generale  dello   Stato
                                  I.G.O.P.
                                  All'assessorato regionale agli enti
                                  locali - regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  All'Anci
                                  All'Upi
                                  All'Uncem
  Con circolare  n. 1 del  15 luglio  1997 sono stati  forniti alcuni
criteri di lettura  in ordine alle nuove  disposizioni sulla gestione
del personale degli enti locali, contenute nella legge n. 127.
  Si  ritiene  utile,  al  riguardo, precisare  ed  integrare  alcuni
aspetti  interpretativi ivi  considerati,  sui  quali sono  pervenute
numerose richieste di chiarimenti.
  Il primo  aspetto riguarda la portata  della disposizione contenuta
nell'ultimo periodo  del comma  1 dell'art.  6. Occorre  ribadire, in
proposito,  che  il  meccanismo  posto   in  essere  dall'art.  6  va
considerato,   a  tutti   gli   effetti,   come  rafforzativo   della
contrattazione   collettiva,  poiche'   pone  limiti   alla  potesta'
regolamentare, che  deve essere esercitata, nelle  materie di propria
competenza,  senza  determinare   di  disapplicazione  dei  contratti
collettivi. Cio' vale  sia nelle materie oggetto di  riserva di legge
(cioe' in quelle in cui la potesta' regolamentare deriva direttamente
da precise disposizioni legislative),  sia, a maggior ragione, quando
l'esercizio della potesta' di regolamentazione dovesse esercitarsi su
aspetti  non  riservati  alla   legge  ma  potenzialmente  capaci  di
interferire su discipline contrattuali.  In questo senso, il richiamo
al  comma 2  -bis dell'art.  2  del decreto  legislativo n.  29/1993,
contenuto nell'ultimo periodo della disposizione in argomento, assume
una  valenza di  tutela della  sfera  contrattuale, che,  in caso  di
transitoria interferenza da parte di regolamenti, riacquista pienezza
al  momento   del  successivo   contratto  collettivo,   fatta  salva
l'ipotesi, prevista  dal citato comma  2 -bis, di leggi  ordinarie le
quali  prevedano  espressamente  che una  determinata  materia  resti
disciplinata da fonte non contrattuale.
  Chiarita la linea  di demarcazione e di  reciproca salvaguardia tra
sfera regolamentare e sfera contrattuale, restano da precisare alcuni
aspetti connessi  alla fase di prima  applicazione della disposizione
contenuta   nel   comma  3   dell'art.   6   in  esame,   riguardante
l'attribuzione di funzioni gestionali  ai responsabili degli uffici e
dei  servizi,   nel  caso   di  mancanza   di  figure   di  qualifica
dirigenziale.
  Vi   e'  da   riconoscere  che   le  indicazioni   scaturite  dalla
sopravvenuta norma  in esame -  finalizzate a realizzare  un decisivo
recupero di efficienza  di gestione - hanno innovato  il quadro delle
attribuzioni di particolari posizioni  apicali, ponendo la necessita'
di un nuovo raccordo con  l'attuale sistema ordinamentale, ancorato a
rigide articolazioni in qualifiche funzionali.
  L'assunzione di responsabilita', in mancanza di specifici requisiti
soggettivi  (titoli di  studio)  od  oggettivi (qualifica  adeguata),
costituisce  indubbiamente una  difficolta'  operativa  che gli  enti
possono eliminare  o ridurre, attivando i  diversi strumenti previsti
dalla  normativa vigente  in  materia. Pertanto,  sara' possibile  la
trasformazione  dei  posti  apicali   nelle  ipotesi  previste  dalle
disposizioni contrattuali  in vigore (art.  5, comma 21,  del decreto
del Presidente della Repubblica n. 268  / 1987; art. 33, comma 5, del
decreto del  Presidente della Repubblica  n. 333 / 1990),  nonche' il
ricorso  a  convenzionamenti  con  altri enti  ovvero  la  tempestiva
copertura  delle vacanze  con personale  qualificato utilizzando,  ad
esempio, l'applicazione del comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142 /
1990.
  Per quanto  riguarda il comma  17, si ribadisce che  le difformita'
sanabili mediante  l'adozione delle procedure nello  stesso indicate,
non possono  che riguardare  tutti quegli  atti di  inquadramento nei
quali  si sia  riscontrata inequivocabilmente  un'errata applicazione
del contratto di riferimento, ossia  del decreto del Presidente delal
Repubblica n.  347 /  1983, nonche'  delle successive  variazioni del
medesimo.
  In  ordine  alla   richiesta,  sollevata  da  piu'   parti,  di  un
differimento  del  termine  indicato   dalla  norma,  motivata  dalla
complessita' dei necessari adempimenti ricognitivi, si osserva che la
stessa potrebbe essere soddisfatta unicamente attraverso un ulteriore
provvedimento normativo.  Ribadita la  perentorieta' del  termine, va
precisato  che l'attivazione  della particolare  procedura di  cui al
comma 17, consistendo in  una ricognizione di anomalie obiettivamente
riscontrate, non pone le amministrazioni nella condizione di riaprire
necessariamente le  posizioni di tutto  il personale in  servizio con
riconsiderazioni  che non  potrebbero  che  richiedere tempi  lunghi,
certamente  non adeguati  a dare  applicazione alla  disposizione, di
tipo eccezionale, contenuta nel comma 17 medesimo.
 Il Ministro: Napolitano