Scioglimento della societa' "Cooperativa edile Concordia - Soc. coop. a r.l.", in Treviso.(GU n.210 del 9-9-1997)
IL DIRETTORE REGGENTE della direzione provinciale del lavoro di Treviso Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29; Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996; Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio 1997 dal quale si evince che la cooperativa non ha compiuto atti tipici di gestione e che non risultano poste attive del patrimonio da liquidare; Decreta: La societa' cooperativa edilizia sottoelencata e' sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2455 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore: societa' "Cooperativa edile Concordia - Soc. coop. a r.l.", con sede in Treviso, via Calamaggiore, 30, costituita per rogito notaio Di Francia dott. Luigi in data 31 luglio 1973 repertorio n. 47235, registro societa' n. 6733, tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1140/126517. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Treviso, 26 agosto 1997 Il direttore reggente: Monaco