N. 577 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 1997
N. 577 Ordinanza emessa il 22 maggio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Valenza Rocco contro la D.R.E. Liguria, sezione Genova Tributi in genere - I.C.I. - Immobili concessi in superficie - Obbligo d'imposta per il concedente con diritto di rivalsa sul superficiario - Mancata previsione dell'obbligo d'imposta per il superficiario - Eccesso di delega. Tributi in genere - I.C.I. - Immobili concessi in superficie a tempo determinato - Determinazione dell'imposta sulla base della rendita catastale - Mancata previsione della determinazione dell'imposta in relazione alla progressiva minor durata del diritto - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'eguale trattamento del superficiario rispetto al proprietario - Incidenza sul principio di capacita' tributaria. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 3 e 5; legge 23 ottobre 1992, n. 421, artt. 4 e 4 - lett. a), n. 3). (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).(GU n.38 del 17-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3430/94 depositato il 15 giugno 1994, avverso S/RIF su I. rimb - I.C.I. contro la D.R.E. Liguria (sezione Genova) da Valenza Rocco, residente a Genova (GE), in via Cherubini 16 41. Svolgimento del processo Con istanza in data 22 gennaio 1994 Rocco Valenza, premesso che nel 1993 aveva corrisposto l'I.C.I. sull'appartamento che a suo tempo il padre Luigi aveva acquistato dall'impresa edile Bel. Er. (appartamento facente parte del fabbricato realizzato dal Consorzio Imprese Genovesi C.I.GE in forza del diritto di superficie per novanta anni sull'area concessa dal comune di Genova); premesso ancora che ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d. lgs. n. 504/1992 l'imposta non era applicabile per gli immobili di cui il comune era proprietario ovvero concedente del diritto di superficie; premesso quindi che egli, quale proprietario "superficiario" dell'appartamento insistente su sedime di proprieta' comunale, aveva versato una imposta non dovuta; tanto premesso chiedeva alla Direzione regionale per le entrate della Liguria il rimborso del tributo versato. Avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza, il Valenza proponeva ricorso in questa sede reiterando nei motivi - che provvedeva a sviluppare - gia' oggetto della fase amministrativa del giudizio. L'Ufficio, nel costituirsi, eccepiva pregiudizialmente l'irricevibilita' del ricorso per non essere stato ancora emanato il decreto interministeriale previsto dall'art. 18, terzo comma, del d. lgs. n. 504/1992 concernente termini e modalita' per l'effettuazione dei rimborsi i.c.i. nei casi di indebito versamento per l'anno 1993. Rilevava che, avendo il comune di Genova deliberato una aliquota superiore al 4 per mille ed avendo l'anzidetta disposizione previsto l'afflusso del tributo a quell'Amministrazione per la parte eccedente detto parametro, non poteva ritenersi formato un silenzio rifiuto su una istanza indirizzata solo ad esso resistente e non anche al comune, che invece era interessato a partecipare per tale parte alla definizione della controversia. Nel merito contestava le opposte pretese delle quali chiedeva il rigetto richiamando la circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1995, n. 172/E in forza della quale, nel caso di diritto di superficie, il soggetto astrattamente tenuto a corrispondere il tributo doveva ritenersi il titolare del diritto di proprieta' dell'area fabbricabile sino a quando la costruzione da realizzare sul suolo non fosse terminata (e, quindi, nel caso di specie, il comune concedente, nella duplice veste di soggetto passivo del tributo e soggetto impositore); mentre, una volta ultimata la costruzione, poiche' oggetto del tributo era il fabbricato, il soggetto passivo doveva ritenersi il proprietario di esso ovvero il titolare del diritto di superficie stesso. All'odierna udienza, nessuno comparso per il ricorrente e per l'Ufficio resistente, la presente vertenza e stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1. - Manifestamente infondata deve ritenersi l'eccezione pregiudiziale formulata dall'Ufficio resistente. Come e noto, con riguardo all'i.c.i. e limitatamente all'anno 1993, la liquidazione o la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi nonche' la riscossione delle somme sono stati effettuati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato agli effetti delle imposte erariali sui redditi; e le somme riscosse sono state ritenute di spettanza dell'erario dello Stato anche se, nell'ipotesi il comune avesse stabilito una aliquota superiore al 4 per mille, la parte eccedente tale aliquota doveva essere devoluta al comune che aveva stabilito una aliquota superiore alla minima (art. 18, decreto legislativo n. 504/1992). Dall'esame di tale disposizione, quindi, deve ritenersi che per l'anno 1993 unico creditore di imposta e' l'erario dello Stato, che avrebbe dovuto provvedere a riscuotere il tributo ed a devolverne al comune interessato la parte eccedente l'aliquota del 4 per mille. Ne' vale il rilievo, ai fini della formulata eccezione, che per tale parte il gettito di imposta sia di spettanza del comune. Si tratta infatti non gia' di un rapporto diretto tra contribuente e comune, ma di un rapporto erario dello Stato/comune al quale il contribuente e' estraneo, per effetto del quale unico legittimato a riscuotere l'imposta e unico creditore verso il contribuente e' il primo. Legittimamente quindi il contribuente ha indirizzato la propria richiesta di rimborso delle somme versate a detto titolo al competente organo statuale, ottenendo mediante la mancata risposta alla propria richiesta il prescritto silenzio/rifiuto, idoneo ad essere impugnato in questa sede secondo i principi generali in materia tributaria, senza che sussista alcuna necessita' di estendere il contraddittorio all'Amministrazione municipale, titolare di un autonomo diritto di credito dei confronti della sola Amministrazione statuale e non gia' del contribuente. La mancata emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 18, terzo comma, non puo', poi, certamente determinare la irricevibilita' del ricorso, costituendo se mai un comportamento colpevole dell'Amministrazione, la cui inerzia non puo' evidentemente recarle alcun vantaggio ne' andare a danno del contribuente privandolo dell'insopprimibile diritto di difesa nei confronti di atti di imposizione ritenuti illegittimi; e d'altro canto sussiste - ed e pienamente applicabile - il meccanismo di rimborso di somme illegittimamente versate a titolo di tributi erariali (cui accenna espressamente la disposizione surrichiamata) al quale legittimamente ha fatto ricorso il contribuente. 2. - Passando all'esame del merito ritiene la Commissione che sia necessario prendere le mosse dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 con la quale e stata istituita l'I.C.I. ed il Governo e stato delegato ad emanare norme attuative per la concreta applicazione di detto tributo. In base all'art. 4 della legge - delega l'imposta deve applicarsi "... sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarita dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili"; il soggetto passivo del tributo e' stato identificato nel "... proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso"; ed e' stata, poi, prevista una serie molto articolata di esenzioni (n. 7 dell'art. 4) con riferimento al soggetto proprietario dell'immobile, alla sua destinazione ed al suo uso. Il Governo, con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell'attuare la delega, ha previsto, tra l'altro, che "per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo e' il concedente con diritto di rivalsa rispettivamente sul superficiario, enfiteuta o locatario" (art. 3). E' opinione della Commissione che con tale disposizione - e con riferimento al diritto di superficie oggetto del presente giudizio - il Governo abbia ecceduto dalla delega concessagli. Il legislatore delegante aveva infatti identificato nel "proprietario" del fabbricato il soggetto passivo del tributo, senza distinguere tra proprieta' superficiaria o proprieta' della costruzione esistente sul suolo in virtu' di un diritto di superficie; laddove il legislatore delegato, identificando nel solo "concedente" del diritto il soggetto passivo, ha implicitamente esentato il proprietario superficiario, secondo la giurisprudenza prevalente formatasi (cfr. Comm. trib. primo grado di Latina 13 giugno 1994 n. 238 in Giur. It. 1995, III, 24; Comm. trib. primo grado di Venezia 17 dicembre 1994, n. 343 in Il fisco 1995, 8686; Comm. trib. primo grado Latina 13 giugno 1994, n. 238 in Foro It. rep. 1994, voce Tributi locali, n. 96 e Riv. giur. trib. 1995, 387; Comm. trib. primo grado di Genova 12 giugno 1995, n. 376, inedita), andando con cio' - secondo l'opinione della Commissione - oltre ai limiti prefissatigli dal legislatore delegante. In mancanza di tale disposizione, infatti, deve ritenersi che solo il proprietario dell'immobile tout court (e quindi il proprietario del fabbricato realizzato sul suolo del concedente) avrebbe dovuto ritenersi soggetto passivo del tributo; mentre per effetto della disposizione surrichiamata viene introdotto un nuovo soggetto (il concedente del diritto di superficie) in luogo e vece del superficiario anzidetto, implicitamente esentato dal tributo. Se cosi' e', e se quindi - come ritiene questa Commissione - il legislatore delegato ha ecceduto dalla delega commessagli dal Parlamento, va sospettato di incostituzionalita' l'art. 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega rispetto all'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421. La questione appare non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte; ed appare altresi' rilevante ai fini del decidere postoche', ove la disposizione anzidetta dovesse ritenersi incostituzionale nei sensi sopra evidenziati, il contribuente dovrebbe ritenersi soggetto passivo del tributo ed il suo ricorso dovrebbe essere rigettato (mentre, al contrario, il riconoscimento della infondatezza della questione potrebbe condurre ad opposti risultati). Sembra quindi necessario investire della questione la Corte costituzionale, sospendendo il giudizio come da dispositivo. 3. - Ritiene, infine, la Commissione sottoporre alla stessa Corte costituzionale una ulteriore questione, subordinatamente all'eventuale riconoscimento della costituzionalita' della disposizione denunciata. Nel caso specifico la proprieta' superficiaria del ricorrente e' "a tempo". Secondo l'atto di acquisto dell'appartamento di che trattasi, la concessione del diritto di superficie al CIGE da parte del comune di Genova ha durata di 90 anni dal rilascio del decreto di abitabilita', rinnovabile per ulteriori 90 anni dietro corrispettivo, con l'avvertenza che alla scadenza gli edifici realizzati e loro pertinenze diverranno automaticamente di proprieta' del comune senza indennita'; e cio' in aderenza della disposizione di cui all'art. 953 c.c. per effetto del quale, se la costituzione del diritto sia stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Identica scadenza ha il diritto di proprieta' sul proprio appartamento del ricorrente il quale, avendo acquistato dal CIGE un diritto "a tempo", subisce le stesse limitazioni del diritto del proprio concedente. Cio' precisato, va osservato che il valore dei fabbricati ai fini dell'I.C.I. viene determinato sostanzialmente sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto, con rivalutazione delle rendite negli anni successivi sulla base di parametri aventi riferimento agli affettivi andamenti dei mercati immobiliari (art. 4, lett. a, n. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; art. 5 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504). Nessuna distinzione e' stata prevista per le diverse ipotesi di proprieta' "piena" (quale quella del tradizionale proprietario tout court) e di proprieta' "a tempo" quale quella del superficiario a scadenza, ambedue assoggettate al medesimo criterio di determinazione del valore sulla base della identica rendita catastale, pur essendo diversa la valutazione economica del diritto di proprieta' superficiaria che annualmente viene decurtato di una parte di valore corrispondente alla progressiva minor durata del diritto, rispetto alla proprieta' piena, che dura illimitatamente nel tempo. Tale mancata previsione induce la Commissione a ritenere incostituzionale - per l'ipotesi di proprieta' superficiaria - il sistema di determinazione di calcolo della base imponibile per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. in violazione del principio della capacita' contributiva, ritenuta eguale in condizioni di sostanziale diseguaglianza. Anche in questo caso la questione appare non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte; e rilevante ai fini del decidere, ove dovesse essere disattesa la questione principale di cui al punto 2, poiche', se proprietario superficiario dovesse ritenersi legittimo soggetto passivo del tributo, lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere l'imposta sulla base di parametri che la Commissione ritiene contrari al principio costituzionale della capacita' contributiva. 4. - Gli atti dovranno quindi essere inviati alla Corte costituzionale; ed il presente giudizio sospeso sino alla definizione delle questioni prospettate, come da dispositivo.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle seguenti questioni di costituzionalita': in via principale dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega rispetto all'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421; in via subordinata degli artt. 4, lett. a, n. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, addi' 22 maggio 1997 Il presidente estensore: Delucchi 97C0997