N. 577 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 1997

                                N. 577
  Ordinanza  emessa  il  22  maggio  1997 dalla commissione tributaria
 provinciale di Genova sul ricorso proposto da Valenza Rocco contro la
 D.R.E. Liguria, sezione Genova
 Tributi in genere -  I.C.I.  -  Immobili  concessi  in  superficie  -
    Obbligo  d'imposta  per  il  concedente con diritto di rivalsa sul
    superficiario - Mancata previsione dell'obbligo d'imposta  per  il
    superficiario - Eccesso di delega.
 Tributi  in genere - I.C.I. - Immobili concessi in superficie a tempo
    determinato - Determinazione dell'imposta sulla base della rendita
    catastale - Mancata previsione della  determinazione  dell'imposta
    in   relazione   alla  progressiva  minor  durata  del  diritto  -
    Violazione  del  principio  di  uguaglianza   sotto   il   profilo
    dell'eguale trattamento del superficiario rispetto al proprietario
    - Incidenza sul principio di capacita' tributaria.
 (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 3 e 5; legge 23 ottobre 1992,
    n. 421, artt. 4 e 4 - lett. a), n. 3).
 (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).
(GU n.38 del 17-9-1997 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 3430/94 depositato
 il 15 giugno 1994, avverso S/RIF   su I.  rimb  -  I.C.I.  contro  la
 D.R.E.  Liguria (sezione Genova) da Valenza Rocco, residente a Genova
 (GE), in  via Cherubini 16 41.
                        Svolgimento del processo
   Con istanza in data 22 gennaio 1994 Rocco Valenza, premesso che nel
 1993  aveva corrisposto l'I.C.I. sull'appartamento che a suo tempo il
 padre  Luigi   aveva   acquistato   dall'impresa   edile   Bel.   Er.
 (appartamento  facente  parte del fabbricato realizzato dal Consorzio
 Imprese Genovesi C.I.GE  in  forza  del  diritto  di  superficie  per
 novanta  anni  sull'area  concessa  dal  comune  di Genova); premesso
 ancora che ai sensi dell'art.    4,  primo  comma,  del  d.  lgs.  n.
 504/1992  l'imposta  non  era  applicabile per gli immobili di cui il
 comune era proprietario ovvero concedente del diritto di  superficie;
 premesso   quindi   che   egli,  quale  proprietario  "superficiario"
 dell'appartamento insistente su sedime di proprieta' comunale,  aveva
 versato   una  imposta  non  dovuta;  tanto  premesso  chiedeva  alla
 Direzione regionale per le entrate  della  Liguria  il  rimborso  del
 tributo versato.
   Avverso  il  silenzio  rifiuto  formatosi sulla propria istanza, il
 Valenza proponeva ricorso in questa sede reiterando nei motivi -  che
 provvedeva  a sviluppare - gia' oggetto della fase amministrativa del
 giudizio.
   L'Ufficio,     nel    costituirsi,    eccepiva    pregiudizialmente
 l'irricevibilita' del ricorso per non essere stato ancora emanato  il
 decreto  interministeriale previsto dall'art. 18, terzo comma, del d.
 lgs. n. 504/1992 concernente termini e modalita' per  l'effettuazione
 dei  rimborsi i.c.i. nei casi di indebito versamento per l'anno 1993.
 Rilevava che, avendo il comune  di  Genova  deliberato  una  aliquota
 superiore  al 4 per mille ed avendo l'anzidetta disposizione previsto
 l'afflusso del tributo a quell'Amministrazione per la parte eccedente
 detto parametro, non poteva ritenersi formato un silenzio rifiuto  su
 una  istanza  indirizzata  solo  ad  esso  resistente  e non anche al
 comune, che invece era interessato a partecipare per tale parte  alla
 definizione della controversia.
   Nel  merito  contestava  le opposte pretese delle quali chiedeva il
 rigetto richiamando la  circolare  del  Ministero  delle  finanze  14
 giugno  1995,  n.  172/E in forza della quale, nel caso di diritto di
 superficie, il  soggetto  astrattamente  tenuto  a  corrispondere  il
 tributo  doveva  ritenersi  il  titolare  del  diritto  di proprieta'
 dell'area fabbricabile sino a quando la costruzione da realizzare sul
 suolo non fosse terminata (e, quindi, nel caso di specie,  il  comune
 concedente,  nella  duplice  veste  di soggetto passivo del tributo e
 soggetto impositore); mentre,  una  volta  ultimata  la  costruzione,
 poiche'  oggetto  del  tributo era il fabbricato, il soggetto passivo
 doveva ritenersi il proprietario  di  esso  ovvero  il  titolare  del
 diritto di superficie stesso.
   All'odierna  udienza,  nessuno  comparso  per  il  ricorrente e per
 l'Ufficio resistente, la presente  vertenza  e  stata  trattenuta  in
 decisione.
                         Motivi della decisione
   1.   -   Manifestamente   infondata   deve   ritenersi  l'eccezione
 pregiudiziale formulata dall'Ufficio resistente.  Come  e  noto,  con
 riguardo all'i.c.i.  e limitatamente all'anno 1993, la liquidazione o
 la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle
 sanzioni  e  degli  interessi nonche' la riscossione delle somme sono
 stati effettuati dall'Amministrazione finanziaria  dello  Stato  agli
 effetti  delle imposte erariali sui redditi; e le somme riscosse sono
 state  ritenute  di  spettanza  dell'erario  dello  Stato  anche  se,
 nell'ipotesi  il  comune avesse stabilito una aliquota superiore al 4
 per mille, la parte eccedente tale aliquota doveva essere devoluta al
 comune che aveva stabilito una aliquota superiore alla  minima  (art.
 18, decreto legislativo n. 504/1992).
   Dall'esame  di  tale  disposizione,  quindi, deve ritenersi che per
 l'anno 1993 unico creditore di imposta e' l'erario dello  Stato,  che
 avrebbe  dovuto provvedere a riscuotere il tributo ed a devolverne al
 comune interessato la parte eccedente l'aliquota del 4 per mille.
   Ne' vale il rilievo, ai fini della  formulata  eccezione,  che  per
 tale  parte  il  gettito  di  imposta sia di spettanza del comune. Si
 tratta infatti non gia' di un rapporto  diretto  tra  contribuente  e
 comune,  ma  di  un  rapporto  erario  dello Stato/comune al quale il
 contribuente e' estraneo, per effetto del quale unico  legittimato  a
 riscuotere  l'imposta  e  unico creditore verso il contribuente e' il
 primo.  Legittimamente  quindi  il  contribuente  ha  indirizzato  la
 propria  richiesta  di rimborso delle somme versate a detto titolo al
 competente organo statuale, ottenendo mediante  la  mancata  risposta
 alla  propria  richiesta  il  prescritto  silenzio/rifiuto, idoneo ad
 essere impugnato in  questa  sede  secondo  i  principi  generali  in
 materia tributaria, senza che sussista alcuna necessita' di estendere
 il  contraddittorio  all'Amministrazione  municipale,  titolare di un
 autonomo diritto di credito dei confronti della sola  Amministrazione
 statuale e non gia' del contribuente.
   La   mancata  emanazione  del  decreto  interministeriale  previsto
 dall'art.  18, terzo comma, non puo', poi, certamente determinare  la
 irricevibilita'  del  ricorso,  costituendo  se  mai un comportamento
 colpevole dell'Amministrazione, la cui inerzia non puo' evidentemente
 recarle  alcun  vantaggio  ne'  andare  a  danno   del   contribuente
 privandolo  dell'insopprimibile  diritto  di  difesa nei confronti di
 atti di imposizione ritenuti illegittimi; e d'altro canto sussiste  -
 ed  e  pienamente  applicabile  -  il meccanismo di rimborso di somme
 illegittimamente versate a titolo di tributi  erariali  (cui  accenna
 espressamente  la disposizione surrichiamata) al quale legittimamente
 ha fatto ricorso il contribuente.
   2. - Passando all'esame del merito ritiene la Commissione  che  sia
 necessario  prendere le mosse dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 con
 la quale e stata istituita l'I.C.I. ed il Governo e stato delegato ad
 emanare  norme  attuative  per  la  concreta  applicazione  di  detto
 tributo.
   In  base  all'art. 4 della legge - delega l'imposta deve applicarsi
 "... sul valore dei fabbricati, dei terreni  agricoli  e  delle  aree
 fabbricabili   a   qualsiasi   uso  destinati  e  attribuzione  della
 titolarita dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili";  il
 soggetto   passivo   del  tributo  e'  stato  identificato  nel  "...
 proprietario  dell'immobile  ovvero  del  titolare  del  diritto   di
 usufrutto, uso o abitazione sullo stesso"; ed e' stata, poi, prevista
 una  serie  molto  articolata  di  esenzioni  (n.  7 dell'art. 4) con
 riferimento  al  soggetto  proprietario   dell'immobile,   alla   sua
 destinazione ed al suo uso.
   Il Governo, con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nell'attuare la
 delega,  ha  previsto, tra l'altro, che "per gli immobili concessi in
 superficie, enfiteusi o locazione finanziaria soggetto passivo e'  il
 concedente  con diritto di rivalsa rispettivamente sul superficiario,
 enfiteuta o locatario" (art. 3).
   E' opinione della Commissione che con tale  disposizione  -  e  con
 riferimento  al diritto di superficie oggetto del presente giudizio -
 il Governo abbia ecceduto dalla delega  concessagli.  Il  legislatore
 delegante   aveva   infatti   identificato   nel  "proprietario"  del
 fabbricato il soggetto passivo del  tributo,  senza  distinguere  tra
 proprieta' superficiaria o proprieta' della costruzione esistente sul
 suolo  in  virtu' di un diritto di superficie; laddove il legislatore
 delegato, identificando nel solo "concedente" del diritto il soggetto
 passivo, ha implicitamente esentato  il  proprietario  superficiario,
 secondo  la  giurisprudenza  prevalente  formatasi  (cfr. Comm. trib.
 primo grado di Latina  13 giugno 1994 n. 238 in Giur. It. 1995,  III,
 24;  Comm.  trib. primo grado di Venezia 17 dicembre 1994, n. 343  in
 Il fisco 1995, 8686; Comm. trib. primo grado Latina 13  giugno  1994,
 n. 238 in Foro It. rep. 1994, voce Tributi locali, n. 96 e Riv. giur.
 trib.    1995, 387; Comm. trib. primo grado di Genova 12 giugno 1995,
 n. 376,  inedita),  andando  con  cio'  -  secondo  l'opinione  della
 Commissione   -   oltre   ai  limiti  prefissatigli  dal  legislatore
 delegante.
   In  mancanza di tale disposizione, infatti, deve ritenersi che solo
 il proprietario dell'immobile tout court (e  quindi  il  proprietario
 del  fabbricato  realizzato  sul suolo del concedente) avrebbe dovuto
 ritenersi soggetto passivo del  tributo;  mentre  per  effetto  della
 disposizione  surrichiamata  viene  introdotto  un nuovo soggetto (il
 concedente  del  diritto  di  superficie)  in  luogo   e   vece   del
 superficiario anzidetto, implicitamente esentato dal tributo.
   Se  cosi'  e',  e  se quindi - come ritiene questa Commissione - il
 legislatore  delegato  ha  ecceduto  dalla  delega  commessagli   dal
 Parlamento, va sospettato di incostituzionalita' l'art. 3 del d. lgs.
 30  dicembre  1992,  n. 504 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della
 Costituzione per eccesso di delega rispetto all'art. 4 della legge di
 delegazione 23 ottobre 1992, n. 421.
   La  questione  appare   non   manifestamente   infondata   per   le
 considerazioni sopra svolte; ed appare altresi' rilevante ai fini del
 decidere  postoche',  ove la disposizione anzidetta dovesse ritenersi
 incostituzionale  nei  sensi  sopra  evidenziati,   il   contribuente
 dovrebbe  ritenersi  soggetto  passivo  del tributo ed il suo ricorso
 dovrebbe essere rigettato (mentre, al  contrario,  il  riconoscimento
 della  infondatezza  della  questione  potrebbe  condurre  ad opposti
 risultati).
   Sembra  quindi  necessario  investire  della  questione  la   Corte
 costituzionale, sospendendo il giudizio come da dispositivo.
   3.  -  Ritiene, infine, la Commissione sottoporre alla stessa Corte
 costituzionale    una    ulteriore    questione,     subordinatamente
 all'eventuale    riconoscimento    della    costituzionalita'   della
 disposizione denunciata.
   Nel caso specifico la proprieta' superficiaria del ricorrente e' "a
 tempo". Secondo l'atto di acquisto dell'appartamento di che trattasi,
 la concessione del diritto di superficie al CIGE da parte del  comune
 di  Genova  ha  durata  di  90  anni  dal  rilascio  del  decreto  di
 abitabilita', rinnovabile per ulteriori 90 anni dietro corrispettivo,
 con l'avvertenza che alla scadenza  gli  edifici  realizzati  e  loro
 pertinenze  diverranno automaticamente di proprieta' del comune senza
 indennita'; e cio' in aderenza della disposizione di cui all'art. 953
 c.c. per effetto del quale, se la costituzione del diritto sia  stata
 fatta  per  un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto
 di superficie  si  estingue  e  il  proprietario  del  suolo  diventa
 proprietario della costruzione.
   Identica   scadenza   ha  il  diritto  di  proprieta'  sul  proprio
 appartamento del ricorrente il quale, avendo acquistato dal  CIGE  un
 diritto  "a  tempo",  subisce  le  stesse limitazioni del diritto del
 proprio concedente.
   Cio' precisato, va osservato che il valore dei fabbricati  ai  fini
 dell'I.C.I. viene determinato sostanzialmente sulla base degli estimi
 del  catasto  edilizio  o  valore comparativo in caso di non avvenuta
 iscrizione al catasto, con rivalutazione  delle  rendite  negli  anni
 successivi  sulla base di parametri aventi riferimento agli affettivi
 andamenti dei mercati immobiliari (art. 4, lett. a, n. 3 della  legge
 23  ottobre  1992,  n.  421;  art. 5 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
 504).
   Nessuna distinzione e' stata prevista per  le  diverse  ipotesi  di
 proprieta'  "piena"  (quale quella del tradizionale proprietario tout
 court) e di proprieta' "a tempo" quale  quella  del  superficiario  a
 scadenza, ambedue assoggettate al medesimo criterio di determinazione
 del  valore  sulla base della identica rendita catastale, pur essendo
 diversa  la  valutazione  economica   del   diritto   di   proprieta'
 superficiaria  che annualmente viene decurtato di una parte di valore
 corrispondente alla progressiva minor durata  del  diritto,  rispetto
 alla proprieta' piena, che dura illimitatamente nel tempo.
   Tale   mancata   previsione   induce   la  Commissione  a  ritenere
 incostituzionale - per l'ipotesi di  proprieta'  superficiaria  -  il
 sistema  di  determinazione  di  calcolo  della  base  imponibile per
 contrasto con gli  artt.  3  e  53  della  Cost.  in  violazione  del
 principio della capacita' contributiva, ritenuta eguale in condizioni
 di sostanziale diseguaglianza.
   Anche  in  questo  caso  la  questione  appare  non  manifestamente
 infondata per le considerazioni sopra svolte; e rilevante ai fini del
 decidere, ove dovesse essere disattesa la questione principale di cui
 al punto 2, poiche', se proprietario superficiario dovesse  ritenersi
 legittimo  soggetto  passivo  del tributo, lo stesso sarebbe tenuto a
 corrispondere l'imposta sulla base di parametri  che  la  Commissione
 ritiene   contrari   al   principio  costituzionale  della  capacita'
 contributiva.
   4.  -  Gli  atti  dovranno  quindi  essere   inviati   alla   Corte
 costituzionale; ed il presente giudizio sospeso sino alla definizione
 delle questioni prospettate, come da dispositivo.
                                 P.Q.M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, dispone la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
 delle seguenti questioni di costituzionalita':
     in  via  principale  dell'art.  3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
 504 per contrasto con gli  artt.  76  e  77  della  Costituzione  per
 eccesso  di  delega rispetto all'art. 4 della legge di delegazione 23
 ottobre 1992, n. 421;
     in via subordinata degli artt. 4, lett. a, n. 3  della  legge  23
 ottobre  1992,  n.  421  e  5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per
 contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a  cura  della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, addi' 22 maggio 1997
                   Il presidente estensore: Delucchi
 97C0997