PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 1997 

  Revoca  della  somma  di  L.  9.728.714  di  cui  all'ordinanza  n.
924/FPC/ZA  del  13 marzo  1987  concernente  "Interventi diretti  ad
eliminare situazioni  di rischio  connesse alle condizioni  del suolo
nella regione Piemonte". (Ordinanza n. 2648).
(GU n.226 del 27-9-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il  quale il Sottosegretario  di Stato, prof. Franco  Barberi, e'
delegato  all'adozione   dei  provvedimenti  di  revoca   di  cui  al
sopracitato art. 8  del decreto - legge n. 576  / 1996, limitatamente
alle  assegnazioni  disposte  con   ordinanze  del  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata
in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione  civile prevista  dal  comma 2  dell'art.  8 del  medesimo
decreto;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  924/FPC/ZA del 13 marzo  1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1987,
con la quale e' stata assegnata  alla regione Piemonte la somma di L.
5.350.000.000   per  realizzare   interventi  diretti   ad  eliminare
situazioni  di rischio  connesse alle  condizioni del  suolo in  vari
comuni della medesima regione;
  Considerato   che  alla   data  odierna   risultano  ultimati   gli
interventi, sui quali e'  stata realizzata un'economia complessiva di
L.  9.728.714, e  che,  peraltro, l'ultima  erogazione  a valere  sul
predetto stanziamento risale al mese di dicembre 1993;
  Considerato che  sul capitolo 7588  della rubrica 6 dello  stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  risulta
disponibile la predetta somma di L. 9.728.714;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L. 9.728.714  di cui all'ordinanza  n. 924/FPC/ZA del 13  marzo 1987,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 73
del 28 marzo 1987.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 settembre 1997
                                              p. Il Ministro: Barberi