CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997 

  Modificazioni al regolamento interno  del Consiglio superiore della
magistratura.
(GU n.232 del 4-10-1997)

                       IL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il testo  del proprio  regolamento interno  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;
  Nella seduta del 25 settembre 1997;
                            Ha deliberato
  di apportare  modifiche agli articoli  26, 45 e 49  del regolamento
interno a seguito delle quali il testo di detti articoli e' formulato
come segue:
                              Art. 26.
                        Ordine delle votazioni
  1. La richiesta di rinvio  della discussione o della deliberazione,
comunque motivata, e'  posta in votazione non  appena sia presentata,
con precedenza  su ogni altra  votazione. La questione  preclusiva e'
posta in votazione  non appena sia presentata con  precedenza su ogni
altra questione, esclusa la  richiesta di rinvio. Immediatamente dopo
e'  posta  in  votazione  la  questione  sospensiva.  Ogni  questione
regolamentare che  sorga nel corso della  seduta viene immediatamente
esaminata  e   discussa  dall'assemblea   e  quindi  decisa   in  via
incidentale   dal  Presidente.   Prima  della   decisione  e   previa
sospensione della seduta, il  Presidente richiede il parere immediato
e  non  vincolante  della  commissione  regolamento,  se  lo  ritiene
opportuno o se almeno sette componenti ne fanno richiesta. Si procede
quindi,  terminata  la  discussione,  alle  votazioni,  prima,  sulle
proposte di  assunzioni istruttorie  e di  rinvio in  commissione per
qualsiasi adempimento, poi,  su quelle di definizione  del merito. In
ogni caso il  Presidente puo', preliminarmente e  senza dibattito sul
punto,  limitare la  discussione  alle sole  richieste di  assunzioni
istruttorie  o di  ulteriori  adempimenti ovvero  ad altre  questioni
pregiudiziali, qualora si presentino di immediato rilievo, riservando
alla fase  immediatamente successiva la discussione  e la definizione
del merito.
  2.  Agli effetti  del  comma precedente  si  intende per  questione
preclusiva quella  con cui e'  proposto che un  determinato argomento
sia espunto dall'ordine  del giorno e che  su di esso non  si abbia a
deliberare per  inammissibilita' o  per altro specificato  motivo. E'
questione  preclusiva  anche  quella  con   cui  si  propone  di  non
aggiungere all'ordine  del giorno della seduta  l'argomento del quale
si propone  la trattazione  in via d'urgenza  ai sensi  dell'art. 45,
comma  3,   del  presente  regolamento.  Si   intende  per  questione
sospensiva quella  con cui  e' proposto  che di  un argomento  non si
abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo
la conclusione  di un procedimento riguardante  un argomento connesso
ovvero dopo la conclusione di una fase di tale procedimento.
  3.  I richiami  al  regolamento o  per l'ordine  del  giorno o  per
l'ordine  dei lavori  o per  la posizione  della questione  o per  la
priorita'  delle  votazioni  hanno   la  precedenza  sulla  questione
principale.
  4. Per  tutte le deliberazioni e'  posta in votazione per  prima la
proposta deliberata all'unanimita' o a maggioranza dalla commissione.
Se essa  sia respinta vengono  successivamente poste in  votazione le
altre proposte presentate in commissione dai componenti della stessa,
secondo  l'ordine dei  voti  ivi  ricevuti da  ciascuna  di esse.  Le
proposte  che  hanno  ricevuto  parita'  di  voti  vengono  poste  in
votazione secondo l'ordine di presentazione in commissione, iniziando
da quella del relatore che ha riferito in commissione. Se le proposte
presentate in commissione sono respinte vengono poste in votazione le
proposte  presentate   in  Consiglio  secondo  l'ordine   della  loro
presentazione.
  5.  Per  le pratiche  di  carattere  concorsuale, le  proposte  che
abbiano  ricevuto parita'  di voti  in commissione  vengono poste  in
votazione   secondo   l'ordine    di   anzianita'   nella   qualifica
corrispondente al posto da ricoprire.
  6. Per  le pratiche  di carattere  concorsuale, se  sono presentate
piu' proposte la votazione avviene  per ballottaggio, salvo che vi si
oppongano almeno cinque componenti.
  7. Ai  fini della votazione  con il  metodo del ballottaggio,  se i
candidati  proposti sono  piu' di  due, gli  stessi vengono  posti in
votazione  contestualmente e  viene nominato  il candidato  che abbia
ricevuto il  voto della maggioranza dei  partecipanti alla votazione.
Se  nessuno   dei  candidati  viene  votato   dalla  maggioranza  dei
partecipanti   alla  votazione   si  procede,   senza  soluzione   di
continuita',  a   votazioni  successive  escludendo  ogni   volta  il
candidato che abbia ricevuto il  minor numero di voti nella votazione
precedente. In  caso di parita'  di voti nelle  votazioni intermedie,
viene escluso  quello, tra  i candidati che  hanno ricevuto  il minor
numero di  voti, che e'  meno anziano secondo l'ordine  di anzianita'
nella qualifica corrispondente al posto da ricoprire. Vengono in ogni
caso  esclusi  dalla votazione  successiva  i  candidati che  abbiano
ricevuto meno di quattro voti.  Se nella votazione finale i candidati
ricevono  parita'  di voti,  la  votazione  stessa e'  immediatamente
ripetuta.  Se  la parita'  permane,  e'  nominato il  candidato  piu'
anziano secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica corrispondente
al posto da ricoprire.
  8.  La votazione  per ballottaggio  per la  designazione ad  uffici
direttivi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958,
n. 195,  e' ammissibile soltanto se  per tutti i candidati  sia stata
completata la procedura di concertazione  con il Ministro di grazia e
giustizia.
  9. Per le  pratiche non concorsuali, nel caso  che siano presentate
due o piu' proposte, la votazione avviene per ballottaggio, salvo che
vi si oppongano almeno quattro componenti.
  10. Ai fini  della votazione con il metodo del  ballottaggio per le
pratiche non concorsuali, se le proposte  sono piu' di due, le stesse
vengono poste  in votazione contestualmente e  si considera approvata
quella che abbia ricevuto il  voto della maggioranza dei partecipanti
alla  votazione.  Se  nessuna   delle  proposte  viene  votata  dalla
maggioranza  dei  partecipanti  alla   votazione  si  procede,  senza
soluzione  di continuita',  a  votazioni  successive escludendo  ogni
volta la  proposta che abbia ricevuto  il minor numero di  voti nella
votazione  precedente. In  caso di  parita' di  voti nelle  votazioni
intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti
si decide  con votazione  per ballottaggio quale  sia la  proposta da
escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le
proposte  che  abbiano  ricevuto  meno  di  quattro  voti.  Se  nella
votazione finale le  proposte ricevono parita' di  voti, la votazione
stessa e'  immediatamente ripetuta secondo quanto  previsto dal terzo
comma.
  11. Prima  della votazione sulla  proposta si pongono  in votazione
gli  emendamenti. Qualora  siano presentati  piu' emendamenti  ad uno
stesso testo essi  sono posti in votazione cominciando  da quelli che
piu' si  allontanano dal testo originario:  prima quelli parzialmente
soppressivi, quindi quelli parzialmente  sostitutivi ed infine quelli
aggiuntivi. Gli  emendamenti ad un  emendamento sono votati  prima di
quello  principale.   Se  siano  proposti   emendamenti  parzialmente
soppressivi,  ovvero  se  il  testo proposto  dalla  commissione  sia
suscettibile  di  essere  diviso  per  argomenti  distinti,  si  puo'
procedere a voto  per parti separate, su richiesta  di un componente;
si  puo' altresi',  in tal  caso, procedere  a discussione  divisa su
ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
  12.  Il  Presidente  ha   facolta'  di  modificare  l'ordine  delle
votazioni quando  lo reputi opportuno  ai fini dell'economia  o della
chiarezza delle votazioni stesse.
                              Art. 45.
                  Formazione dell'ordine del giorno
  1.  L'ordine  del giorno  di  ciascuna  seduta e'  predisposto  dal
vicepresidente,  e, previo  assenso del  Presidente, e'  comunicato a
tutti i componenti e al  Ministro almeno cinque giorni prima, assieme
alla convocazione del Consiglio.
  2.  In caso  di urgenza,  la  convocazione, l'ordine  del giorno  o
aggiunto   all'ordine   del    giorno   possono   essere   comunicati
successivamente, ma almeno un giorno prima.
  3. All'inizio di  ciascuna seduta, in caso  di particolare urgenza,
su  proposta di  ciascuno  dei componenti,  di  una commissione,  del
Comitato  di   presidenza  o  del  vicepresidente   vengono  aggiunti
all'ordine del giorno della seduta  stessa altri argomenti, salvo che
il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni
caso,  se  un  componente  ne faccia  richiesta,  ogni  questione  e'
rinviata alla  seduta successiva. Su  richiesta di un  componente, il
Consiglio  puo' deliberare  di non  trattare con  procedura d'urgenza
l'argomento  inserito nell'ordine  del giorno  ai sensi  del presente
comma. Se la richiesta e' accolta,  il Presidente fissa la data della
discussione non  oltre il trentesimo  giorno, salvo che  il Consiglio
non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta cosi' fissata non
puo' piu' essere  proposta questione preclusiva, salvo  che la stessa
sia collegata a circostanze sopravvenute.
  4. Oltre all'ordine  del giorno ordinario di cui al  primo comma e'
predisposto  un ordine  del  giorno speciale  relativo alle  seguenti
pratiche  proposte all'unanimita'  dalle commissioni  e per  le quali
nessuno  dei  componenti  o  dei presenti  alla  deliberazione  della
proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria:
  a) le proposte della prima  commissione di archiviazione per palese
infondatezza o per incompetenza;
  b)  le  proposte della  seconda  commissione  di autorizzazione  ad
incarichi  di  insegnamento,  di  presa  d'atto  o  di  non  luogo  a
provvedere ed escluse comunque quelle in tema di incompatibilita';
  c) le proposte della terza commissione relative ai trasferimenti su
domanda,  ad   eccezione  di  quelle  relative   all'attribuzione  di
incarichi semidirettivi, di quelle relative  ai posti presso la Corte
di cassazione e  la procura generale presso la  stessa Corte, nonche'
di tutte quelle  in cui siano stati attribuiti  ai candidati punteggi
differenziati  per merito  o attitudini  e di  quelle in  cui vengano
concessi  punteggi  per  stato di  salute,  salvaguardia  dell'unita'
familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;
  d) le proposte della  quarta commissione relative alla progressione
in carriera quando nel corso della procedura non siano state espresse
valutazioni discordanti; le proposte relative ad assenze dal servizio
per  aspettativa,   per  congedo   straordinario  e   per  astensione
obbligatoria,  relative   al  trattenimento  in  servizio   oltre  il
settantesimo anno di eta',  relative alle cessazioni per collocamento
a  riposo, relative  alla concessione  di titoli  onorifici, relative
alla cessazione dal servizio, relative a presa d'atto o a non luogo a
provvedere; relative  all'inserimento e all'eliminazione di  atti nei
fascicoli personali dei magistrati;
  e) le proposte della quinta commissione relative a presa d'atto o a
non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;
  f) le  proposte della  sesta commissione  di archiviazione,  di non
luogo a provvedere o di presa d'atto;
  g)  le  proposte  della  settima commissione  relative  a  pratiche
tabellari  quando non  siano state  espresse valutazioni  discordanti
dagli   interessati  o   dal  Consiglio   giudiziario,  relative   ad
applicazioni endodistrettuali,  supplenze, ferie,  presa d'atto  o di
non luogo  a provvedere,  nonche' quelle di  rigetto di  richieste di
applicazioni extradistrettuali;
  h) le proposte della ottava commissione con esclusione di quelle di
risposta  a quesiti  d'ordine  generale, nonche'  di  quelle in  tema
d'incompatibilita',  dispensa, revoca  dell'ufficio  o decadenza  non
dipendente da dimissioni o rinuncia;
  i) le proposte della nona commissione relative a presa d'atto o non
luogo a  provvedere, relative al tirocinio  degli uditori giudiziari,
relative al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;
  l) le proposte della decima commissione di archiviazione per palese
mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.
  5. Sulle proposte di cui  al precedente comma il Consiglio delibera
unitariamente,  salvo  che   un  compo  nente  non   ne  richieda  la
trattazione nelle forme ordinarie.
  6.  Le  disposizioni  dei  precedenti  quarto  e  quinto  comma  si
applicano alle materie  e alle competenze cosi'  come determinate nei
decreti istitutivi delle commissioni.
                              Art. 49.
                             Discussione
  1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta,
puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti.
  2.  La  richiesta  di  rinvio, la  questione  preclusiva  e  quella
sospensiva sono ammissibili soltanto se  proposte prima o subito dopo
la  relazione della  commissione  o la  illustrazione della  proposta
principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea puo'
ammettere  la proposizione  di tali  richieste e  questioni anche  in
momenti  successivi  qualora  le   stesse  siano  collegate  a  nuove
circostanze o questioni.
  3. Per  la richiesta  di rinvio, per  la questione  preclusiva, per
quella sospensiva, per quella  regolamentare e per l'opposizione alla
trattazione in  via d'urgenza  ai sensi dell'art.  45, comma  3, sono
ammessi soltanto interventi di durata  non superiore a dieci minuti e
sono  escluse repliche  e  dichiarazioni di  voto.  Per la  questione
preclusiva, il Presidente, prima  della discussione, puo' aumentare i
tempi ed il numero degli interventi.
  4. La discussione di merito  su ciascun punto all'ordine del giorno
e' introdotta e conclusa dal  relatore: ogni componente puo' prendere
la parola,  secondo l'ordine di  iscrizione, per un tempo  massimo di
quindici minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione,
puo', a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non piu'
di  cinque  minuti  dopo   l'intervento  degli  altri  componenti  in
precedenza iscritti a parlare.
  5. Per fatto  personale si puo' chiedere la parola  per non piu' di
cinque minuti. E' in facolta'  del Presidente della seduta concederla
subito o in fine discussione.
  6. Ogni componente,  che non l'abbia gia'  fatto nella discussione,
puo' illustrare proposte ed emendamenti  o fare dichiarazioni di voto
per non piu' di cinque minuti.
  7. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente, il
quale, prima  dell'inizio della  discussione, puo' aumentare  i tempi
stessi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura
delle questioni trattate.
  8. In  caso di argomenti  di particolare rilievo il  Consiglio puo'
deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito,
prima del suo inizio.
  9. La richiesta di deroga e'  motivata per non piu' di dieci minuti
dal  proponente e  su  di essa  e' ammesso  l'intervento  di un  solo
componente a favore  e di uno contro, per non  piu' di cinque minuti.
La questione  e', quindi,  immediatamente decisa  e non  sono ammesse
dichiarazioni di voto.
   Roma, 25 settembre 1997
                                  Il Vice Presidente: Federico Grosso