MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini sulla domanda  di integrazione del disciplinare di
  produzione  dei  vini  ad   indicazione  geografica  tipica  "Colli
  Ericini".
(GU n.252 del 28-10-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la  domanda  presentata dagli  interessati intesa  ad
ottenere l'integrazione degli  articoli 2, 5 e 6  del disciplinare di
produzione dei vini ad  indicazione geografica tipica "Colli Ericini"
 Annesso   B -  approvato con decreto  dirigenziale 10  ottobre 1995,
mediante  l'inserimento  delle  tipologie  rosso  e  rosato,  con  le
rispettive   basi  ampelografiche   e  i   corrispondenti  i   titoli
alcolometrici  volumici  naturali  minimi e  i  titoli  alcolometrici
volumici  totali   minimi  nonche'  la  previsione   della  tipologia
frizzante per i predetti vini bianchi, rossi e rosati;
  Visto il sopra  citato decreto dirigenziale 10 ottobre  1995 con il
quale  sono state  riconosciute le  indicazioni geografiche  titpiche
"Camarro",  "Colli  Ericini",  "Delia  Nivolelli",  "Fontanarossa  di
Cerda", "Salemi",  "Salina", "Sciacca", "Valle Belice",  "Sicilia" ed
approvati i relativi  disciplinari di produzione per  i vini prodotti
nel territorio della regione Sicilia;
  Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni
integrative dei  disciplinari di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica prodotti  nelle  regioni e  province autonome  del
territorio nazionale;
  Visto il  parere favorevole espresso dalla  regione siciliana sulla
istanza sopra citata,
  ha espresso parere favorevole al  suo accoglimento, proponendo - ai
fini  dell'emanazione   del  relativo   decreto  ministeriale   -  la
integrazione al disciplinare di produzione  di cui trattasi nel testo
come di seguito riportato.
  Proposta  di   integrazione  dell'annesso   B  -   Disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Ericini"
                               Art. 2.
  Il testo  dell'articolo e' sostituito  per intero dal testo  che di
seguito si riporta:
  "La indicazione geografica tipica ''Colli Ericini'' e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia frizzante;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
  La indicazione geografica tipica  ''Colli Ericini'' e' riservata al
vino  bianco  ottenuto  da   uve  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito  aziendale,  dai  vitigni   Catarratto  bianco  comune  o
Catarratto bianco  lucido per  almeno il 50%  e dai  vitigni Inzolia,
Damaschino e Grillo fino ad un massimo del 50%.
  Possono concorrere,  da sole o congiuntamente,  alla produzione dei
mosti e  vini sopra indicati,  le uve dei  vitigni a bacca  di colore
analogo, raccomandati e /o autorizzati per la   provincia di  Trapani
fino ad un massimo del 10%.
  La indicazione geografica tipica  ''Colli Ericini'' e' riservata ai
vini rosso e rosato ottenuti  da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,  dai  vitigni  Nerello  mascalese,  Perricone
(localmente   denominato  Pignatello),   Frappato  N.,   da  soli   o
congiuntamente, per almeno l'85%.
  Possono concorrere,  da sole o congiuntamente,  alla produzione dei
mosti e  vini sopra indicati,  le uve dei  vitigni a bacca  di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani".
                               Art. 4.
  Il terzo comma e' sostituito per intero dal testo che di seguito si
riporta:
  "Le  uve   destinate  alla  produzione  dei   vini  ad  indicazione
geografica  tipica ''Colli  Ericini''  devono assicurare  ai vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    11,0% vol., per i bianchi;
    11,5% vol., per i rossi;
    10,5 % vol., per i rosati".
                               Art. 6.
  Il testo  dell'articolo e' sostituito  per intero dal testo  che di
seguito si riporta:
  "I  vini  ad  indicazione   geografica  tipica  ''Colli  Ericini'',
all'atto dell'immissione  al consumo, devono avere  i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    11,0% vol., per i bianchi;
    11,5% vol., per i rossi;
    10,5% vol., per i rosati".