Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Ericini".(GU n.252 del 28-10-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 2, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Ericini" Annesso B - approvato con decreto dirigenziale 10 ottobre 1995, mediante l'inserimento delle tipologie rosso e rosato, con le rispettive basi ampelografiche e i corrispondenti i titoli alcolometrici volumici naturali minimi e i titoli alcolometrici volumici totali minimi nonche' la previsione della tipologia frizzante per i predetti vini bianchi, rossi e rosati; Visto il sopra citato decreto dirigenziale 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche titpiche "Camarro", "Colli Ericini", "Delia Nivolelli", "Fontanarossa di Cerda", "Salemi", "Salina", "Sciacca", "Valle Belice", "Sicilia" ed approvati i relativi disciplinari di produzione per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il parere favorevole espresso dalla regione siciliana sulla istanza sopra citata, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - la integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato. Proposta di integrazione dell'annesso B - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Ericini" Art. 2. Il testo dell'articolo e' sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta: "La indicazione geografica tipica ''Colli Ericini'' e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante; rosati, anche nella tipologia frizzante. La indicazione geografica tipica ''Colli Ericini'' e' riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Catarratto bianco comune o Catarratto bianco lucido per almeno il 50% e dai vitigni Inzolia, Damaschino e Grillo fino ad un massimo del 50%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e /o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 10%. La indicazione geografica tipica ''Colli Ericini'' e' riservata ai vini rosso e rosato ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Nerello mascalese, Perricone (localmente denominato Pignatello), Frappato N., da soli o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani". Art. 4. Il terzo comma e' sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta: "Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica ''Colli Ericini'' devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,0% vol., per i bianchi; 11,5% vol., per i rossi; 10,5 % vol., per i rosati". Art. 6. Il testo dell'articolo e' sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta: "I vini ad indicazione geografica tipica ''Colli Ericini'', all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: 11,0% vol., per i bianchi; 11,5% vol., per i rossi; 10,5% vol., per i rosati".