UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.254 del 30-10-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e  successive modificazioni  ed  integrazioni, ed  in particolare  la
parte riguardante la facolta' di lettere e filosofia;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale n.  943 del  30 settembre  1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 17
giugno  1996, n.  149) e  il  decreto ministeriale  27 febbraio  1997
(Gazzetta Ufficiale 8  maggio 1997, n. 105)  relativi a modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
laurea in lingue e letterature straniere;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Vista la  circolare del Ministero dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 / ufficio I del 5 agosto
1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  91 relativo  al corso  di  laurea in  lingue e  letterature
straniere, e' soppresso e sostituito  dai seguenti nuovi articoli con
il conseguente scorrimento della numerazione:
                           CORSO DI LAUREA
                  IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
  Art. 91 (Afferenza).  - Il corso di laurea in  lingue e letterature
straniere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia.
  Art.  92 (Accesso  al corso  di laurea).  - L'accesso  al corso  di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 93  (Finalita' del corso di  laurea). - Il corso  di laurea in
lingue  e  letterature  straniere  ha   lo  scopo  di  assicurare  la
preparazione per le  funzioni ed attivita' che  possono essere svolte
dai laureati del settore  delle lingue moderne eventualmente definite
dalla normativa nazionale  e comunitaria. In particolare  il corso di
laurea ha lo scopo  di fornire le competenze scientificoprofessionali
pertinenti   all'ambito   delle   lingue  e   letterature,   culture,
istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola
di  ogni ordine  e grado,  nell'editoria, nel  turismo, nei  rapporti
internazionali, nella promozione della  cultura italiana all'estero e
nell'informazione.
  Art. 94 (Durata  e articolazione del corso di laurea).  - La durata
del corso di  laurea in lingue e letterature straniere  e' fissata in
quattro anni.
  Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19.
  Il corso di laurea si articola in due bienni.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo scelto saranno definite  dal consiglio della struttura
competente.
  Il consiglio  della struttura competente determinera'  le modalita'
di passaggio dal primo al secondo biennio.
  Art.  95 (Lingue  e letterature  straniere). -  Il corso  di laurea
prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera
(lingua  quadriennale)  e  tre  annualita'  della  seconda  lingua  e
letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo studente puo' chiedere di  portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura  straniera (lingua quadriennalizzata), e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza lingua e letteratura
straniera,  secondo  modalita'  specifiche definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno  di corso una  prova scritta e  orale di lingua,  le cui
modalita'  e propedeuticita'  sono determinate  dal singolo  corso di
laurea.
  Art. 96 (Biennio  comune). - Il biennio comune  prevede le seguenti
nove annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  due della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana),
cui va fatta precedere come propedeuticita' una prova scritta, le cui
modalita' sono stabilite dalla struttura competente;
  una dell'area disciplinare di  scienze storiche (storia medievale o
moderna o contemporanea);
   una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio;
   una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;
   filologia afferente alla lingua quadriennale.
  Art.   97  (Biennio   di   specializzazione).  -   Il  biennio   di
specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
   filologico - letterario;
   linguistico - glottodidattico;
   storico culturale.
  Nel  quadro  delle   vigenti  norme  sull'autonomia  universitaria,
l'Universita'   attiva   gli   indirizzi  confacenti   alla   propria
programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.
  L'Universita'  puo' istituire  indirizzi  diversi  da quelli  sopra
elencati, in  base a proprie  specifiche esigenze e sulla  base degli
insegnamenti attivati.
  Per risorse  umane disponibili si intendono  anche quelle mutuabili
da altre facolta' della stessa Universita'.
  Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  una della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  cinque caratterizzanti  dell'indirizzo, stabilite dal  consiglio di
facolta', sulla  base delle  finalita' specifiche di  ogni indirizzo,
delle  disponibilita'   effettive  dei   docenti  in   rapporto  agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti iscritti al corso di laurea;
   due a scelta libera da parte dello studente.
  Art. 98  (Aree disciplinari). -  Ai sensi dell'art. 9,  lettera d),
della legge  n. 341 /  1990, la  facolta' e il  corso di laurea  - in
conformita' con le specifiche annualita' previste per ciascun biennio
dagli  articoli  96  e  97  e   secondo  criteri  di  coerenza  e  di
funzionalita'  con  gli  indirizzi  attivati  -  adottera'  curricula
didattici fondati  su aree disciplinari,  che comprendono una  o piu'
discipline   scientifiche   affini,   raggruppate   per   raggiungere
determinati obiettivi didattico -  formativi, secondo quanto previsto
dall'art. 93.
  Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 96 (italianistica
- settori scientifico - disciplinari  L11A, L12A, L12B, L12E, scienze
storiche,  settori scientificodisciplinari  L02A,  L02B, L13E,  L13H,
L13I, L14A,  L15B, L23F,  L23G, M0lX, M04X,  M02A, M02B,  M03A, M03B,
M03C, M03D,  M08E, M12A,  M13X, P03X, Q02X,  Q03X, Q04X,  Q06A, Q06A,
Q06B,  scienze del  linguaggio -  settori scientifico  - disciplinari
K05A (linguaggi  e traduttori), K05C (cibernetica),  L05B (fondamenti
dell'informatica, linguaggi  di programmazione), L09A,  M07E, scienze
glottodidattiche  - settori  scientifico  -  disciplinari L09H,  L16B
(didattica  della  lingua  francese), L17C  (didattica  della  lingua
spagnola), L17D (didattica della  lingua portoghese), L18C (didattica
della lingua  inglese), L19B  (didattica della lingua  tedesca), L21B
(didattica della lingua russa), le aree caratterizzanti gli indirizzi
saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:
  a) lingue  e letterature  straniere (un'area disciplinare  per ogni
lingua e letteratura:  anglistica, francesistica, germanistica, ecc.)
(settori  scientifico -  disciplinari L06E,  L09C, L09E,  L09F, L09G,
L10B, L10C,  L13A, L13B,  L13D, L14B, L14C,  L14D, L16A,  L16B, L17A,
L17B, L17C,  L17D, L18A,  L18B, L18C, L19A,  L19B, L20B,  L20C, L21A,
L21B, L21C,  L21D, L22A,  L22B, L22C, L22D,  L23A, L23B,  L23C, L23D,
L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);
  b) scienze filologiche (settori scientificodisciplinari L05A, L05C,
L06A, L06B,  L06E, L09C,  L09E, L09F, L09G,  L10A, L10B,  L10C, L10D,
L11B, L13A,  L13B, L13C,  L14B, L14C, L14D,  L16A, L16B,  L17A, L17C,
L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
  c)  scienze della  letteratura (storia  della critica,  letterature
comparate,  ecc.) (settori  scientifico  -  disciplinari L12C,  L12D,
M07D);
  d)  scienze  storico  -  culturali  (storia  della  cultura,  ecc.)
(settori  scientifico -  disciplinari L16A,  L17A, L17D,  L18A, L18B,
L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);
  e)  scienze dell'arte,  della  musica e  dello spettacolo  (settori
scientifico - disciplinari L05G, L05H,  L05I, L23E, L25A, L25B, L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
  f)  scienze  della comunicazione  (settori  scientificodisciplinari
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
  g) scienze geografiche (settori scientificodisciplinari M06A, M06B,
P01G, P01H, P01J);
  h) scienze  dell'educazione (settori  scientificodisciplinari M09A,
M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
  i) scienze filosofiche (settori scientificodisciplinari L13F, L13G,
L23H, M07A,  M07B, M07C,  M07D, M08A, M08B,  M08C, M08D,  M08E, Q01A,
Q01B);
  j)  lingue  e  culture classiche  (settori  scientificodisciplinari
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);
  k)  altre aree  disciplinari,  secondo gli  indirizzi attivati,  ai
sensi del precedente art. 97.
  Per ogni  area disciplinare,  la struttura competente  indichera' i
settori scientificodisciplinari  e i relativi insegnamenti  di cui al
decreto presidenziale 12 aprile 1994.
  Art.  99 (Esami  di laurea).  -  L'esame di  laurea consiste  nella
discussione di una dissertazione  scritta, nell'ambito della civilta'
della lingua  e letteratura  quadriennale o quadriennalizzata,  su un
argomento coerente con  il piano degli studi  seguito dallo studente,
secondo modalita' definite dalla struttura competente.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale (o quadriennalizzata).
  Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea.
  Art.  100 (Articolazione  della didattica).  - L'impegno  didattico
complessivo e' fissato dagli organismi competenti.
  L'attivita' didattico - formativa del  corso di laurea e' teorica e
pratica  e comprende  corsi  di  lezioni, esercitazioni,  laboratori,
seminari,  dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove   parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero,   fruizione  di   programmi  radiotelevisivi   in  lingua
straniera, letture di  giornali e riviste in  lingua straniera, forme
di tutorato.
  Di  norma   ogni  annualita',   cui  corrispondera'  un   corso  di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche.  Per motivate esigenze didattiche  e' possibile
svolgere corsi aventi una durata minima  di circa 50 ore. La facolta'
puo'  istituire  corsi integrati  costituiti  da  un massimo  di  due
moduli; i docenti di ciascun  modulo fanno parte della commissione di
esame.
  Art. 101 (Manifesto degli  studi). - All'atto della predisposizione
del  manifesto   annuale  degli  studi,  il   consiglio  di  facolta'
determinera',  con apposita  delibera, quanto  espressamente previsto
dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341 /1990.
  In particolare, il consiglio di facolta':
  a) propone  il numero  dei posti a  disposizione degli  iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 92;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
ed  integrati),  che  costituiscono   le  singole  annualita',  e  le
denominazioni  delle discipline  dei corsi,  desumendole dai  settori
scientifico - disciplinari, nel  vincolo della normativa nazionale ed
eventualmente  della CEE.  Definisce inoltre  le specificazioni  piu'
opportune   (I,  II,   generale,  avanzato,   ecc.)  che   giovino  a
differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
  c) sentite  le strutture  interessate, fissa la  frazione temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
  d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
  e) fissa  il piano degli  studi per ogni anno  di corso e  per ogni
indirizzo attivato;
  f) determina  i raccordi richiesti dalle  eventuali direttive della
CEE.
  Art. 102 (Corso di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Per
il riconoscimento degli  insegnamenti, ai fini del  passaggio da tali
corsi e da  quelli di altre facolta'  al corso di laurea  in lingue e
letterature   straniere,  il   consiglio  dell'organismo   competente
adottera'  il  criterio  generale   della  loro  validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),  nell'ottica   della   formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  La facolta'  potra' riconoscere gli insegnamenti  seguiti con esito
positivo  nei corsi  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea. La facolta' indichera' inoltre sia gli eventuali insegnamenti
integrativi, appositamente  istituiti ed attivati, per  completare la
formazione  per accedere  al corso  di laurea,  che gli  insegnamenti
specifici del corso di laurea  necessari per conseguire il diploma di
laurea.  Gli   insegnamenti  integrativi  non   sono  necessariamente
propedeutici agli insegnamenti specifici.
  La facolta' indichera' inoltre l'anno  di corso del corso di laurea
cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso  di laurea a un corso di
diploma  universitario,  la  facolta' riconoscera'  gli  insegnamenti
sempre  col criterio  della loro  utilita' ai  fini della  formazione
necessaria  per il  conseguimento del  nuovo titolo  e indichera'  il
piano degli studi da completare per  conseguire il titolo e l'anno di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  103  (Norme  transitorie).  - Quando  la  facolta'  si  sara'
adeguata all'ordinamento di cui all'allegata tabella IX, gli studenti
gia' iscritti  potranno completare gli studi  previsti dal precedente
ordinamento.
  La  facolta' inoltre  e' tenuta  a  stabilire le  modalita' per  la
convalida di tutti gli esami  sostenuti qualora gli studenti iscritti
optino per il  nuovo ordinamento. L'opzione per  il nuovo ordinamento
potra'   essere  esercitata   entro  quattro   anni  dalla   data  di
immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 14 ottobre 1997
                                                           Il rettore