Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.254 del 30-10-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di lettere e filosofia; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 149) e il decreto ministeriale 27 febbraio 1997 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Vista la circolare del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 2079 / ufficio I del 5 agosto 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 91 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione: CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE Art. 91 (Afferenza). - Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia. Art. 92 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 93 (Finalita' del corso di laurea). - Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientificoprofessionali pertinenti all'ambito delle lingue e letterature, culture, istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione. Art. 94 (Durata e articolazione del corso di laurea). - La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' fissata in quattro anni. Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19. Il corso di laurea si articola in due bienni. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita'. Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'. Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio della struttura competente. Il consiglio della struttura competente determinera' le modalita' di passaggio dal primo al secondo biennio. Art. 95 (Lingue e letterature straniere). - Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalita' specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalita' e propedeuticita' sono determinate dal singolo corso di laurea. Art. 96 (Biennio comune). - Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeuticita' una prova scritta, le cui modalita' sono stabilite dalla struttura competente; una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea); una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio; una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche; filologia afferente alla lingua quadriennale. Art. 97 (Biennio di specializzazione). - Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: filologico - letterario; linguistico - glottodidattico; storico culturale. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, l'Universita' attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili. L'Universita' puo' istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati. Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facolta' della stessa Universita'. Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facolta', sulla base delle finalita' specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilita' effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea; due a scelta libera da parte dello studente. Art. 98 (Aree disciplinari). - Ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge n. 341 / 1990, la facolta' e il corso di laurea - in conformita' con le specifiche annualita' previste per ciascun biennio dagli articoli 96 e 97 e secondo criteri di coerenza e di funzionalita' con gli indirizzi attivati - adottera' curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o piu' discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico - formativi, secondo quanto previsto dall'art. 93. Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 96 (italianistica - settori scientifico - disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E, scienze storiche, settori scientificodisciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M0lX, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06A, Q06B, scienze del linguaggio - settori scientifico - disciplinari K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), L09A, M07E, scienze glottodidattiche - settori scientifico - disciplinari L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua inglese), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B (didattica della lingua russa), le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari: a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico - disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E); b) scienze filologiche (settori scientificodisciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B); c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientifico - disciplinari L12C, L12D, M07D); d) scienze storico - culturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientifico - disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X); e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico - disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C); f) scienze della comunicazione (settori scientificodisciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E); g) scienze geografiche (settori scientificodisciplinari M06A, M06B, P01G, P01H, P01J); h) scienze dell'educazione (settori scientificodisciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D); i) scienze filosofiche (settori scientificodisciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B); j) lingue e culture classiche (settori scientificodisciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B); k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 97. Per ogni area disciplinare, la struttura competente indichera' i settori scientificodisciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994. Art. 99 (Esami di laurea). - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civilta' della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite dalla struttura competente. Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata). Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea. Art. 100 (Articolazione della didattica). - L'impegno didattico complessivo e' fissato dagli organismi competenti. L'attivita' didattico - formativa del corso di laurea e' teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato. Di norma ogni annualita', cui corrispondera' un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La facolta' puo' istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Art. 101 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' determinera', con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341 /1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) propone il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 92; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati), che costituiscono le singole annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico - disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato; f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE. Art. 102 (Corso di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio dell'organismo competente adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera' inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 103 (Norme transitorie). - Quando la facolta' si sara' adeguata all'ordinamento di cui all'allegata tabella IX, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre e' tenuta a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 14 ottobre 1997 Il rettore