Liberalizzazioni nel settore tessile, a partire dal 1 gennaio 1998.(GU n.254 del 30-10-1997)
In conseguenza di diverse concomitanti circostanze, dal 1 gennaio 1998, si verificheranno numerose liberalizzazioni nel regime comunitario delle importazioni di prodotti del settore tessileabbigliamento. A. Per effetto della scadenza dei protocolli tessili, annessi agli accordi europei con i sei PECO, e di diversi accordi tessili, decadranno tutte le restrizioni quantitative (autolimitazioni), sia per le importazioni dirette che per le reimportazioni a seguito di TPP, cosi' come decadranno le sorveglianze esistenti, di qualsiasi natura (preventiva, successiva, mediante duplice controllo) nei confronti dei seguenti Paesi: 1) PECO (Bulgaria-Polonia-Rep. Ceca-Romania-Slovacchia - Ungheria); 2) Albania; 3) Estonia; 4) Malta; 5) Marocco; 6) Slovenia; 7) Tunisia. B. Per effetto dell'integrazione nelle normali regole del GATT 1994 (seconda fase), decadranno le seguenti restrizioni quantitative (autolimitazioni), sia per le importazioni dirette che per le reimportazioni a seguito di TPP: cat. 19 Fazzoletti: Macao; cat. 46 Lane e peli fini: Argentina, Brasile; cat. 61 Nastri, galloni e simili: Hong Kong; cat. 67 Accessori di abbigliamento: Corea del Sud; cat. 70 Calze - mutande: Corea del Sud; cat. 72 Costumi, mutandine e slip da bagno: Hong Kong; cat. 74 Abiti a giacca, a maglia, per donna o ragazza: Hong Kong; cat. 77 Tute ed insiemi da sci: Corea del Sud, Hong Kong; cat. 86 Busti, fascette, guaine, bretelle ecc.: Corea del Sud; cat. 91 Tende: Corea del Sud; cat. 100 Tessuti impregnati, spalmati, ecc.: Corea del Sud; cat. 111 Oggetti da campeggio: Corea del Sud. C. Si fa riserva di dare tempestiva comunicazione di eventuali ulteriori liberalizzazioni che potranno discendere dalla conclusione dei negoziati attualmente in corso con alcuni Paesi terzi.