MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

COMUNICATO

Liberalizzazioni nel settore tessile, a partire
dal 1 gennaio 1998.
(GU n.254 del 30-10-1997)

  In conseguenza  di diverse concomitanti circostanze,  dal 1 gennaio
1998,   si  verificheranno   numerose  liberalizzazioni   nel  regime
comunitario    delle   importazioni    di   prodotti    del   settore
tessileabbigliamento.
  A. Per effetto della scadenza  dei protocolli tessili, annessi agli
accordi  europei  con i  sei  PECO,  e  di diversi  accordi  tessili,
decadranno tutte  le restrizioni quantitative  (autolimitazioni), sia
per le  importazioni dirette che  per le reimportazioni a  seguito di
TPP, cosi'  come decadranno  le sorveglianze esistenti,  di qualsiasi
natura  (preventiva,  successiva,  mediante  duplice  controllo)  nei
confronti dei seguenti Paesi:
  1) PECO (Bulgaria-Polonia-Rep. Ceca-Romania-Slovacchia - Ungheria);
    2) Albania;
    3) Estonia;
    4) Malta;
    5) Marocco;
    6) Slovenia;
    7) Tunisia.
  B. Per effetto dell'integrazione nelle normali regole del GATT 1994
(seconda  fase),  decadranno  le  seguenti  restrizioni  quantitative
(autolimitazioni),  sia  per  le  importazioni  dirette  che  per  le
reimportazioni a seguito di TPP:
    cat. 19 Fazzoletti: Macao;
    cat. 46 Lane e peli fini: Argentina, Brasile;
    cat. 61 Nastri, galloni e simili: Hong Kong;
    cat. 67 Accessori di abbigliamento: Corea del Sud;
    cat. 70 Calze - mutande: Corea del Sud;
    cat. 72 Costumi, mutandine e slip da bagno: Hong Kong;
  cat. 74 Abiti a giacca, a maglia, per donna o ragazza: Hong Kong;
  cat. 77 Tute ed insiemi da sci: Corea del Sud, Hong Kong;
  cat. 86 Busti, fascette, guaine, bretelle ecc.: Corea del Sud;
    cat. 91 Tende: Corea del Sud;
  cat. 100 Tessuti impregnati, spalmati, ecc.: Corea del Sud;
    cat. 111 Oggetti da campeggio: Corea del Sud.
  C.  Si fa  riserva di  dare tempestiva  comunicazione di  eventuali
ulteriori liberalizzazioni che  potranno discendere dalla conclusione
dei negoziati attualmente in corso con alcuni Paesi terzi.