MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 1 ottobre 1997, n. 25 

  Chiarimenti in merito all'attivita'  gestionale degli enti locali a
seguito della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(GU n.254 del 30-10-1997)
 
 Vigente al: 30-10-1997  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza    del  Consiglio
                                  dei    Ministri - Dipartimento  per
                                  la funzione pubblica e  gli  affari
                                  regionali
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al Ministero delle finanze
                                   - Dipartimento delle entrate
                                   -  Direzione   centrale   per   la
                                  fiscalita' locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Agli    uffici  regionali      di
                                  riscontro      amministrativo   del
                                  Ministero dell'interno - Presso  le
                                  prefetture    dei   capoluoghi   di
                                  regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
 Premessa.
  La legge  15 maggio 1997,  n. 127,  recante "Misure urgenti  per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" ha  introdotto rilevanti novita' in materia
di  ordinamento  degli  enti  locali,  delle  quali  una  gran  parte
immediatamente operativa.
  Si ritiene, pertanto,  utile fornire alcune indicazioni  al fine di
coordinare   l'attivita'  gestionale   degli   enti   con  le   nuove
disposizioni,  tratteggiando  le  piu'  rilevanti  innovazioni  e  le
pratiche conseguenze per gli enti.
 1. Pareri ed attestazioni.
  La legge n. 127 del 1997  riordina, con varie disposizioni (art. 6,
commi 3 e  11, art. 9, comma 6,  art. 17, commi 85 e  86), il sistema
dei  pareri e  delle  attestazioni sugli  atti deliberativi  previsti
dall'ordinamento degli enti locali.
  Sino a detta  modifica il sistema, regolato dagli articoli  53 e 55
della  legge 8  giugno  1990,  n. 142,  e  dall'art.  27 del  decreto
legislativo n. 77 del 1995, prevedeva:
  a)  il parere  di  legittimita' espresso  dal segretario  dell'ente
locale su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta
nonche' sulle determinazioni di responsabili dei servizi;
  b) il parere  di regolarita' tecnica espresso  dal responsabile del
servizio interessato su ogni  proposta di deliberazione del consiglio
o  della  giunta nonche'  sulle  determinazioni  di responsabili  dei
servizi;
  c) il parere di regolarita' contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario su ogni  proposta di deliberazione del consiglio
o  della  giunta nonche'  sulle  determinazioni  di responsabili  dei
servizi;
  d)   l'attestazione  di   copertura   finanziaria   da  parte   del
responsabile   del  servizio   finanziario   su   ogni  proposta   di
deliberazione o determinazione comportante impegno di spesa.
  Dopo le sopra evidenziate modifiche legislative il sistema prevede:
  a) il parere  di regolarita' tecnica espresso  dal responsabile del
servizio  interessato   sulle  sole  proposte  di   deliberazione  di
competenza  del consiglio  o della  giunta (art.  53, comma  1, della
legge n. 142 del 1990);
  b) il parere di regolarita' contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario su ogni  proposta di deliberazione del consiglio
o della giunta (art. 53, comma 1, della legge n. 142 del 1990);
  c)  il  visto di  regolarita'  contabile,  attestante la  copertura
finanziaria, espresso  dal responsabile  del servizio  finanziario su
ogni determinazione dei responsabili dei servizi che comporti impegno
di spesa (art. 55, comma 5, della legge n. 142 del 1990).
  Le conseguenze che possono trarsi sono le seguenti:
  1)  il parere  di  regolarita'  tecnica non  e'  piu' dovuto  sulle
determinazioni  adottate dai  responsabili  dei  servizi, in  quanto,
nella normalita'  dei casi,  ciascuno si  troverebbe ad  attestare la
regolarita' del proprio  operato; tale parere e'  ancora dovuto sulle
deliberazioni adottate dagli organi  politici, in quanto e' opportuna
l'attestazione  di  regolarita' da  parte  del  servizio cui  attiene
"ratione materiae" la deliberazione;
  2) ai sensi del  nuovo comma 5 dell'art. 55 della  legge n. 142 del
1990 sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano
impegni   di   spesa   e'  inserito,   quale   elemento   costitutivo
dell'esecutivita'  delle stesse,  il visto  di regolarita'  contabile
contenente l'attestazione della copertura finanziaria.
  3) quale  parziale eccezione  alla regola  generale si  ricorda che
nelle fattispecie previste espressamente e tassativamente dalla legge
di provvedimenti del consiglio o  della giunta che comportano impegni
di spesa  e' ancora  dovuto il parere  di regolarita'  (contabile, il
quale reca  anche l'attestazione  di copertura finanziaria,  da parte
del responsabile del servizio  finanziario. Va evidenziato, comunque,
che l'ente locale  puo', in base alla propria  autonomia statutaria e
regolamentare,  delegare   anche  gli   atti  di  impegno   di  spesa
conseguenti a tali fattispecie ai responsabili dei servizi.
  E' opportuno  sottolineare, al riguardo,  che il parere o  visto di
regolarita'  contabile   da  parte  del  responsabile   del  servizio
finanziario non puo' intendersi come sostitutivo del soppresso parere
di  legittimita'   a  rilevanza   esterna  espresso   dal  segretario
dell'ente.  Esula  pertanto   dall'attivita'  richiesta  al  servizio
finanziario qualunque  accertamento sulla legittimita' della  spesa e
sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente.
  Va  evidenziato, inoltre,  che  il parere  o  visto di  regolarita'
contabile   attesta    che   il   provvedimento    (deliberazione   o
determinazione),  oltre  al  rispetto delle  competenze  proprie  dei
soggetti dell'ente,  contiene l'esatta  imputazione della  spesa alla
pertinente  partizione  del  bilancio  e riscontra  la  capienza  del
relativo stanziamento.
 2. Controlli preventivi di legittimita'.
  Nell'ambito  della  completa  riforma dell'attivita'  di  controllo
preventivo di legittimita' recata dall'art. 17, commi da 33 a 45, con
abrogazione espressa degli articoli 45, 46  e 48 della legge 8 giugno
1990,  n. 142,  va evidenziato  che rimangono  soggetti al  controllo
preventivo  da  parte degli  organi  regionali  di controllo  solo  i
seguenti atti:
    a) statuto dell'ente;
  b)  regolamenti   dell'ente  di   competenza  del   consiglio,  con
esclusione  dei  regolamenti  attinenti  all'autonomia  organizzativa
(regolamento di  organizzazione, regolamento dei servizi  ed altri) e
contabile  (regolamento  di  contabilita'  regolamenti  economali  ed
altri);
    c) bilanci annuali e pluriennali;
    d) variazioni di bilancio;
    e) rendiconto della gestione.
  Tali   importanti  innovazioni   legislative  sono   immediatamente
operative, sin  dal 18 maggio 1997,  data di entrata in  vigore della
legge n. 127 del 1997.
  Si  evidenzia, inoltre,  che possono  essere soggette  al controllo
preventivo di legittimita':
  a)  da parte  dell'organo regionale  di controllo  le deliberazioni
delle giunte che le stesse decidono che siano sottoposte a controllo;
  b) da parte del difensore civico (o provvisoriamente, sino alla sua
istituzione,  da   parte  dell'organo  regionale  di   controllo)  le
deliberazioni delle giunte e dei consigli in materia di:
  1)  appalti  e  affidamento  di  servizi  o  forniture  di  importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  2)   assunzioni  del   personale,  piante   organiche  e   relative
variazioni.
  Per  attivare  tale  controllo  occorre  una  richiesta  scritta  e
motivata di un quarto dei consiglieri nelle province e nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti  ed un quinto dei consiglieri
negli altri comuni.
 3. Servizio di tesoreria.
  L'art. 9, comma 6, reca  l'abrogazione di quelle disposizioni (art.
50, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 ed art. 32, comma
5, del  decreto del Presidente della  Repubblica n. 43 del  1988) che
prevedono  l'affidamento  senza gara  del  servizio  di tesoreria  al
concessionario della riscossione sulla  base della semplice richiesta
dell'ente locale.
  Viene in  tal modo affermato  il principio  (art. 50, comma  1, del
decreto legislativo n. 77 del 1995) che il servizio di tesoreria puo'
essere affidato solo ad una  banca autorizzata a svolgere il servizio
di cui all'art.  l0 del decreto legislativo 1 settembre  1993, n. 385
(c.d. "legge bancaria").
  In  applicazione  di quanto  stabilito  dall'art.  118 del  decreto
legislativo n. 77 del 1995, e' da intendersi che i rapporti in essere
con  soggetti diversi  dalle banche  conserveranno la  loro validita'
sino alla scadenza, senza possibilita' di rinnovo, espresso o tacito.
 4. Avanzo di amministrazione.
  La disciplina dell'utilizzo  dell'avanzo di amministrazione, recata
dall'art. 31,  comma 2, del  decreto legislativo  n. 77 del  1995, ha
subito piu' modifiche dalla sua primitiva stesura, da ultimo ad opera
dell'art. 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  In  ragione delle  richieste degl  enti locali  ed in  un'ottica di
maggiore  autonomia  degli  stessi,  la norma  e'  stata  di  recente
riformulata  dall'art.  20  del   decreto  legislativo  in  corso  di
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale, il  quale ha  sostituito la
lettera c) del comma 2 del citato art. 31 con la seguente:
  "c)  per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di  bilancio di cui  all'art. 36 ove non  possa provvedersi
con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
non ripetitive  in qualsiasi  periodo dell'esercizio  e per  le altre
spese correnti solo in sede di assestamento;".
  Muovendo  dalla  considerazione  del  testo  previgente,  il  quale
consentiva il "... finanziamento delle spese correnti una tantum ..."
, puo' osservarsi che la modifica  consente, da un lato, una maggiore
disponibilita' dal punto di vista temporale, in quanto l'utilizzo per
le spese di funzionamento non ripetitive puo' avvenire durante l'arco
dell'intero esercizio, e dall'altro,  una maggiore disponibilita' dal
punto  di vista  dell'oggetto del  finanziamento per  le altre  spese
correnti, pur se limitato temporalmente al momento dell'assestamento.
 5. Adeguamento del regolamento di contabilita'.
  L'art. 9, comma  7, della legge n. 127 del  1997 proroga il termine
per l'adeguamento  del regolamento di contabilita'  degli enti locali
al 31 ottobre 1997.
  Al riguardo, premesso che tale  regolamento si pone come essenziale
per  una ottimale  gestione dell'ente  secondo i  nuovi principi,  e'
opportuno  evidenziare   che  la  procedura  di   approvazione  delle
modifiche risulta semplificata, in quanto  su tale regolamento non e'
piu'  previsto il  controllo di  legittimita' da  parte degli  organi
regionali di controllo (art. 17, comma 33).
  6.  Derogabilita' da  parte dei  regolamenti degli  enti locali  di
alcune disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile.
  L'art. 9,  comma 4, della  legge n. 127  del 1997 reca  la modifica
espressa dell'art. 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, con la
distinzione  di tutte  le disposizioni  recate da  tale testo  in due
categorie:
   1) norme inderogabili;
  2)  norme   derogabili  in  base  a   specifiche  disposizioni  dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali.
  Questa utile ripartizione rappresenta  la concreta applicazione del
riconoscimento della  potesta' regolamentare  degli enti  locali come
enunciato all'art. 2  del decreto legislativo n. 77 del  1995, ove si
afferma  che "...  Con il  regolamento di  contabilita' ciascun  ente
applica  i  principi  contabili stabiliti  dal  presente  decreto,con
modalita'  organizzative   corrispondenti  alle   caratteristiche  di
ciascuna   comunita',  ferme   restando   le  disposizioni   previste
dall'ordinamento  per  assicurare  l'unitarieta' ed  uniformita'  del
sistema finanziario e contabile ...".
  E'  evidente, infatti,  che l'estrema  diversificazione degli  enti
locali  dovuta  alla  dimensione  demografica,  alle  caratteristiche
territoriali e socio - economiche  esige una accentuata autonomia per
ottimizzare la gestione dell'ente.
  7.  Variazioni di  bilancio adottate  in via  d'urgenza dall'organo
esecutivo dell'ente.
  Sono giunte  da numerosi  enti richieste  di chiarimenti  in ordine
alle delibere  di variazione  al bilancio  adottate in  via d'urgenza
dall'organo esecutivo dell'ente.
  In particolare  le perplessita'  si appuntano  sull'opportunita' di
modifica, da  parte dell'organo  esecutivo, degli altri  strumenti di
bilancio  e  sulla  sottoposizione  o  meno  della  deliberazione  al
controllo  di   legittimita'  da   parte  dell'organo   regionale  di
controllo.
  Al riguardo si ritiene opportuno  che l'organo esecutivo in sede di
variazione al  bilancio, adotti le modifiche  necessarie al complesso
del "sistema  bilancio", vale  a dire oltre  che al  bilancio annuale
anche  al  bilancio  pluriennale  ed alla  relazione  previsionale  e
programmatica.  Cio'  al fine  di  conservare  unita' e  coerenza  ai
documenti di  bilancio che  la nuova disciplina  intende strettamente
connessi tra loro ed interdipendenti.
  Tuttavia, non va sottaciuto  che i provvedimenti adottati d'urgenza
dall'organo esecutivo dell'ente sono sottoposti al vaglio dell'organo
consiliare,  la cui  mancata  approvazione (diniego  di ratifica)  si
configura come  una condizione  risolutiva per l'atto.  Pertanto, per
ragioni  di economia  procedimentale ed  in considerazione  dei tempi
brevi (sessanta giorni) previsti dalle norme generali per la ratifica
da  parte  dell'organo  consiliare,  si  ritiene  che  le  variazioni
adottate  dall'organo esecutivo  non debbano  essere assoggettate  al
controllo  di  legittimita'  da   parte  dei  Co.re.co.,  nel  mentre
soggiacciono a questo obbligo le deliberazioni consiliari di ratifica
delle variazioni stesse.
 8. Modello di bilancio pluriennale.
  L'art.  9,  comma  5,  della  legge n.  127  del  1997  dispone  la
facoltativita'  del modello  relativo al  bilancio pluriennale  degli
enti locali.
  Al riguardo va chiarito che la facoltativita' riguarda lo specifico
modello approvato con  il decreto del Presidente  della Repubblica 31
gennaio 1996,  n. 194, mentre  rimangono validi e cogenti  i principi
del   bilancio  pluriennale   (tra  i   quali  spicca   il  carattere
"autorizzatorio"   delle   spese   ivi  previste)   quale   documento
obbligatorio di  programmazione e di  gestione ai sensi  dell'art. 13
del decreto legislativo n. 77 del 1995.
 9. Giudizio di conto.
  L'art. 10 della legge n. 127 del 1997 prevede importanti novita' in
tema di giudizio degli  agenti contabili, sopprimendo le disposizioni
(art. 67, commi 3  e 4, ed art. 75, comma  1, del decreto legislativo
n. 77  del 1995) relative  alla trasmissione obbligatoria  alla Corte
dei conti  degli appositi rendiconti  da parte del tesoriere  e degli
altri agenti contabili, a denaro o a materia. Va evidenziato che tali
disposizioni  sono immediatamente  applicabili gia'  a decorrere  dal
corrente  anno  1997  e  che,  comunque,  pur  se  risulta  eliminato
l'obbligo generalizzato di legge, rimane la possibilita' per la Corte
dei conti di richiedere tali documenti ai singoli enti.
  10. Modifiche  in materia di entrate  tributarie ed extratributarie
degli enti locali.
  L'art.  2,  comma 15,  della  legge  n.  127  del 1997  prevede  la
possibilita' per i  comuni, che non siano in stato  di dissesto od in
condizioni  di  deficitarieta'   strutturale,  di  sopprimere  taluni
diritti  di  segreteria  in  atto  dovuti per  il  rilascio  di  atti
amministrativi  e   di  sopprimere,  o  ridurre,   diritti,  tasse  o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti o altri
atti amministrativi (solo  nel caso che i proventi  siano a vantaggio
dell'ente locale o per la quota di cui essi siano beneficiari).
  L'art.  12 detta  alcune  modifiche  relativamente alla  disciplina
sull'alienazione degli  immobili di proprieta' pubblica,  di cui alla
legge  24  dicembre 1993,  n.  560,  prevedendo che  le  disposizioni
cogenti in  tema di alienazione  ivi contenute non si  applicano agli
immobili di proprieta' degli enti locali che non abbiano finalita' di
edilizia residenziale pubblica.
  L'art.  17, comma  63, prevede  la  possibilita' per  il comune  di
determinare  agevolazioni,  sino  alla  esenzione  completa,  per  il
pagamento della tassa  per l'occupazione di spazi  ed aree pubbliche,
per le superfici  e gli spazi per i quali  vengono corrisposti canoni
concessori non ricognitori.
  L'art.  17,  comma 64,  prevede  che,  in  via provvisoria  e  sino
all'abolizione delle  tasse sulle  concessioni comunali  (prevista in
sede di delega legislativa per il  riordino dei tributi locali di cui
all'art. 3,  comma 143, della legge  n. 662 del 1996),  i comuni, con
esclusione  degli  enti  dissestati   e  degli  enti  strutturalmente
deficitari,  possono,  con  proprio  regolamento,  non  applicare  le
predette tasse.
                                          Il direttore generale
                                       dell'Amministrazione civile
                                                  Gelati