MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 1997 

  Integrazione al decreto dirigenziale  22 settembre 1997 di modifica
al disciplinare  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine
controllata "Rosso Piceno".
(GU n.255 del 31-10-1997)

                            IL DIRIGENTE
capo  della   segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione    delle  denominazioni    di  origine    e   delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  e  responsabile  del
   procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il  quale e' stato emanato i  regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 11  agosto 1968,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata del vino "Rosso Piceno" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il proprio decreto 22 settembre  1997 con il quale sono state
apportate  modifiche  al  disciplinare   di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Rosso Piceno";
  Visto  in particolare  l'art. 3,  primo comma,  del sopra  indicato
decreto che  consente, in  deroga a quanto  previsto dall'art.  2 del
disciplinare di  produzione, a  detto decreto annesso,  e fino  a tre
anni a partire dalla data di entrata di vigore di detto disciplinare,
l'iscrizione a  titolo transitorio,  nell'albo previsto  dall'art. 15
della  legge 10  febbraio  1992, n.  164, dei  vigneti  in cui  siano
presenti viti  di vitigni in  percentuali diverse da  quelle indicate
nel sopracitato art.  2, purche' esse non superino del  15% il totale
delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini;
  Considerato che  non e' stata  prevista nel predetto art.  3 eguale
deroga per i vigneti gia'  iscritti all'albo del vino a denominazione
di origine  controllata "Rosso  Piceno" nel rispetto  della normativa
vigente  anteriore   all'entrata  in   vigore  del   disciplinare  di
produzione,  come  sostituito  dal  citato  decreto  dirigenziale  22
settembre  1997,  al  fine  di consentire  l'adattamento  della  base
ampelografica   preesistente  alle   modifiche   con  detto   decreto
introdotte;
  Vista  l'istanza degli  interessati  tendente ad  ottenere che,  in
deroga a quanto  previsto dall'art. 2 del  disciplinare di produzione
annesso   al  citato   decreto  dirigenziale,   su  richiesta   degli
interessati stessi possano rimanere  iscritti, in via transitoria, al
citato  albo  dei  vigneti  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Rosso  Piceno", i  terreni  vitati  gia' iscritti,  nel
rispetto  del disciplinare  di produzione  approvato con  decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1968;
  Sentito il  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini  che  si e'  espresso  favorevolmente sulla  citata
istanza,  prevedendo che  la durata  del periodo  transitorio per  la
fattispecie  di cui  sopra sia  equiparata a  quella stabilita  per i
vigneti di nuova iscrizione;
  Ritenuto pertanto necessario  procedere alla integrazione dell'art.
3 del proprio decreto 22 settembre 1997 mediante la previsione sia di
un periodo transitorio  di tre anni, durante il quale  i vigneti gia'
iscritti  all'albo del  vino a  denominazione di  origine controllata
"Rosso Piceno",  riconosciuta con il predetto  decreto del Presidente
della Repubblica 11  agosto 1968, possano permanere,  a domanda degli
interessati,  nell'albo  di  cui trattasi,  sia  della  cancellazione
d'ufficio dal  rispettivo albo, qualora i  produttori interessati non
abbiano provveduto, alla scadenza  del termine previsto, ad apportare
a   detti  vigneti   le  modifiche   necessarie  per   uniformare  la
composizione  ampelografica degli  stessi  alle  disposizioni di  cui
all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Rosso  Piceno"  annesso  al  predetto  decreto
dirigenziale;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento,  concernente la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione,  prevede   che  i
disciplinari  di   produzione  vengano  approvati  con   decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'art.  3 del  decreto  dirigenziale 22  settembre 1997,  recante
modificazione al disciplinare di  produzione dei vini a denominazione
di origine  controllata "Rosso  Piceno", sono  aggiunti, in  calce, i
seguenti comma:
  "Per la produzione dei vini  a denominazione di origine controllata
''Rosso Piceno'', in deroga  quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso
disciplinare di produzione e fino a  tre anni a partire dalla data di
entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono  permanere  iscritti  su
richiestadegli  interessati e  a  titolo  transitorio, nell'albo  dei
vigneti  dei  vini a  denominazione  di  origine controllata  ''Rosso
Piceno'', i vigneti  gia' iscritti all'albo del  vino a denominazione
di origine controllata ''Rosso Piceno''.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati  non abbiano provveduto ad apportare
agli  stessi   le  modifiche   necessarie  per  uniformare   la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso disciplinare  di produzione, dandone  comucomicazione al
competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 ottobre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi