Integrazione al decreto dirigenziale 22 settembre 1997 di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno".(GU n.255 del 31-10-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato i regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Rosso Piceno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 22 settembre 1997 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno"; Visto in particolare l'art. 3, primo comma, del sopra indicato decreto che consente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione, a detto decreto annesso, e fino a tre anni a partire dalla data di entrata di vigore di detto disciplinare, l'iscrizione a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dei vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini; Considerato che non e' stata prevista nel predetto art. 3 eguale deroga per i vigneti gia' iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" nel rispetto della normativa vigente anteriore all'entrata in vigore del disciplinare di produzione, come sostituito dal citato decreto dirigenziale 22 settembre 1997, al fine di consentire l'adattamento della base ampelografica preesistente alle modifiche con detto decreto introdotte; Vista l'istanza degli interessati tendente ad ottenere che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al citato decreto dirigenziale, su richiesta degli interessati stessi possano rimanere iscritti, in via transitoria, al citato albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", i terreni vitati gia' iscritti, nel rispetto del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che si e' espresso favorevolmente sulla citata istanza, prevedendo che la durata del periodo transitorio per la fattispecie di cui sopra sia equiparata a quella stabilita per i vigneti di nuova iscrizione; Ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione dell'art. 3 del proprio decreto 22 settembre 1997 mediante la previsione sia di un periodo transitorio di tre anni, durante il quale i vigneti gia' iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", riconosciuta con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, possano permanere, a domanda degli interessati, nell'albo di cui trattasi, sia della cancellazione d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto, alla scadenza del termine previsto, ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la composizione ampelografica degli stessi alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" annesso al predetto decreto dirigenziale; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico All'art. 3 del decreto dirigenziale 22 settembre 1997, recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", sono aggiunti, in calce, i seguenti comma: "Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata ''Rosso Piceno'', in deroga quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono permanere iscritti su richiestadegli interessati e a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata ''Rosso Piceno'', i vigneti gia' iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata ''Rosso Piceno''. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare agli stessi le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comucomicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 1997 Il dirigente: Adinolfi