UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.263 del 11-11-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita' con  le quali sono  state richieste le  istituzioni delle
Scuole di specializzazione in genetica medica e otorinolaringoiatria;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza dell'11 settembre 1997;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il  triennio 1994  /  1996 ed  in particolare  l'art.  13 "scuole  di
specializzazione e  dottorato di  ricerca" il  quale prevede  che per
l'istituzione di nuove scuole di specializzazione si provveda con uno
o  piu'  decreti  ministeriali, sentito  il  Consiglio  universitario
nazionale ed i comitati regionali di coordinamento;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica   e  tecnologica   in   data  1   ottobre  1997   recante
l'autorizzazione,  tra  le  altre,   all'universita'  di  Chieti,  ad
istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997
/ 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti  nelle delibere degli organi  accademici e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Sono istituite le  scuole di specializzazione in  genetica medica e
otorinolaringoiatria.
  Lo statuto dell'universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
  1)   nell'art.    169,   recante    l'elenco   delle    scuole   di
specializzazione,  sono inserite  le  scuole  di specializzazione  in
genetica medica e otorinolaringoiatria;
  2) dopo l'art. 301,  con conseguente scorrimento della numerazione,
sono inseriti  i seguenti nuovi articoli  recanti l'ordinamento delle
scuole    di   specializzazione    in   genetica    medica   ed    in
otorinolaringoiatria.
Genetica medica.
  Art.  302.  - La  scuola  di  specializzazione in  genetica  medica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.
  Art. 303. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore proressionale della genetica medica e specialisti laboratorio
di genetica medica.
  A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
  indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;
  indirizzo tecnico  - laurea di  ammissione: medicina e  chirurgia e
scienze biologiche.
  Art. 304. - La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica
medica.
  Art. 305. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 306. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta'  di medicina e chirurgia  dell'universita' degli studi
di Chieti e quelle del  S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di
cui all'art.  6 comma  2 del  decreto legislativo  n. 502/1992  ed il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
sientificodisciplinari  di cui  alla tab.  A e  quello dirigente  del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  La sede della scuola di  specializzazione e' presso il dipartimento
di  scienze  biomediche  della   facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'univerita'  degli studi  "G. D'Annunzio"  di Chieti  in via  dei
Vestini.
  Art.  307. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi e'  determinato in quattro unita' per  ciascun anno di
corso.
  Tabella A - Aree di addestramento professionale  e relativi settori
scientifico disciplinari.
 A. Area propedeutica
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle  patologie  geniche,  cromosomiche  e  multifattoriali
applicabili  alla genetica  medica.  Deve inoltre  acquisire le  basi
teoricopratiche  della consulenza  di genetica  e del  laboratorio di
genetica.
  Settori: E05A  Biochimica, E11X Genetica, E13X  Biologia applicata,
F0lX Statistica medica, F03X Genetica medica, F04 Patologia generale,
F22B Medicina legale.
 B. Area tecnico metodologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali teoriche  e le  tecniche dei  settori di  laboratorio di
genetica medica, particolarmente  in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e  le   relative  applicazioni   cliniche  a   scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:  E13X  Biolocia  applicata,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
 C. Area genetico clinica.
  Obiettivo: lo  specializzaudo deve acquisire le  conoscenze di base
necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi
dei  modelli di  trasmissione per  la diagnosi  e la  formulazione di
prognosi  di   rischio  individuale  e  riproduttivo.   Deve  inoltre
acquisire quelle  competenze cliniche indispensabili per  un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:  F01X  Statistica  medica,   F03X  Genetica  medica,  F04C
Oncologia  medica,  F20X  Ostetricia  e  ginecologia,  F22B  Medicina
legale.
  Tabella  B   -     Standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Le  tesi  di specializzazione  potra'  essere  svolta su  argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli  specializzandi,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
debbono   aver  adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in   relazione
all'indirizzo seguito:
 1. Indirizzo medico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
  partecipazione all'attivita' di 50  casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
   espletamento delle consulenze stesse;
  partecipazione all'attivita'  e alla interpretazione di  10 analisi
di citogenetica,  10 analisi di  genetica molecolare e 10  analisi di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante tutto  il corso di specializzazione  devono essere previste
frequenze in reparti clinici  per il completamento della preparazione
genetico - clinica dello specializzando.2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
   esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
   esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
   esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
   refertazione delle analisi stesse.
  Nel   regolamento   didattico   d'ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
Otorinolaringoiatria.
  Art. 308.  - La scuola di  specializzazione in otorinolaringoiatria
dell'Universita' degli studi "G.  D'Annunzio" di Chieti risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 309. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialistici
nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la
foniatria e laringoiatria.
  Art.  310.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
otorinolaringoiatria.
  Art. 311. - Il corso ha la durata di quattro anni.
  Art. 312. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio" di Chieti e quelle  del S.S.N. individuate nei protocolli
d'intesa  di cui  all'art. 6,  comma  2, del  decreto legislativo  n.
502/1992  ed  il  relativo personale  universitario  appartenente  ai
settori scientificodisciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente
del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di clinica
otorinolaringoiatrica dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti.
  Art. 313. -  In base alle strutture ed  attrezzature disponibili la
scuola e'  in grado di  accettare il numero di  iscritti determinato,
per ciascun anno di corso, per un totale di due specializzandi.
  TabellaA  - Aree  di addestramento  professionalizzante e  relativi
settori scientificodisciplinari.
 A. Area propeutica
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
approfondite  di  anotomofisiologia   ed  anotomia  chirurgica,  deve
apprendere le conoscenze  necessarie alla valutazione epidermiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E60A   Fiosologia  umana;   E09A  Anatomia   umana;  F01X
Statistica medica.
  B.  Area di  semeiotica  generale e  strumentale  e di  metodologia
clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche  e la  padronanza  delle metodologie  di laboratorio  e
strumentali  per attuare  i procedimenti  diagnostici delle  malattie
d'interesse   chirurgico:  lo   specializzando   deve  apprendere   i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica; F06A  Anatomia patologica;  F15A
Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia;  F08A Chirurgia generale; F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
 C. Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori: F06A Anatomia  patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F08A
Chirurgia generale.
 D. Area di otorinolaringoiatria.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  apprendere   la  metodologia
diagnostica    e    le    tecniche    chirurgiche    di    pertinenza
otorinolaringoiatrica.
  Settori: F15A  Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia  generale; F13C
Chirurgia maxillofacciale.
 E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di  settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  clinica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori: F15A  Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia  generale; F21X
Anestesiologia; F22B Medicina legale.
  TabellaB     -     Standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:
   aver frequentato una annualita' di chirurgia generale:
  aver  acquisito una  preparazione  professionale specifica,  basata
sulla  dimostrazione   d'aver  personalmente  eseguito   atti  medici
specialistici, come di seguito specificato:
  I) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
  II) almeno 100  interventi di media chirurgia, dei  quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
  III) almeno 250  interventi di piccola chirurgia,  dei quali almeno
il 30% condotti come primo operatore.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 25 ottobre 1997
                                               Il rettore: Cuccurullo