Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992.(GU n.266 del 14-11-1997)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto, in particolare, l'art. 2, commi 5 e 10, del predetto decreto ministeriale che, rispettivamente, definiscono i limiti dimensionali della piccola e media impresa e stabiliscono che tali limiti siano adeguati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione ad eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea; Vista la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla GUCE n. C 213 del 27 luglio 1996; Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1997, con il quale la predetta disciplina comunitaria e' stata recepita con riferimento ai regimi agevolativi vigenti, demandandosi a successivi provvedimenti, per ciascuno dei predetti regimi, la fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei limiti dimensionali e la rideterminazione degli stessi, qualora previsti in misura inferiore a quella massima, per le imprese operanti in particolari settori di attivita'; Tenuto conto che per le imprese fornitrici di servizi, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, sono stati previsti limiti dimensionali inferiori a quelli massimi, come riportati all'art. 2, comma 5, lettera b),del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni; Considerata la necessita' di dare concreta attuazione alle predette disposizioni ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/ 1992 per le domande presentate a decorrere dal 1997; Decreta: Articolo unico 1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 /1992 la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, cosi' come recepita nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande presentate a decorrere dall'anno 1997. 2. Per le imprese fornitrici di servizi si applicano, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997: A) E' definita piccola e media l'impresa di servizi che: a) ha meno di 95 dipendenti, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU, c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997; B) Ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa di servizi che: a) ha meno di 20 dipendenti, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU, c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. Roma, 27 ottobre 1997 Il Ministro: Bersani