REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 21 

Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile  1993,
n. 21, articolo 5 comma 2
(GU n.46 del 22-11-1997)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile
1993, n. 21, articolo 5, comma 2, per gli adempimenti  degli  enti  e
dei  soggetti  privati  al  fine  di  ottenere benefici e provvidenze
previsti dalla vigente legislazione regionale, e' posticipato, per il
corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1997.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 5 giugno 1997
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il  3  giugno
1997.