Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5 comma 2(GU n.46 del 22-11-1997)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, e' posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1997. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 giugno 1997 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 giugno 1997.