UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997 

  Istituzione della scuola di specializzazione in "diritto civile".
(GU n.279 del 29-11-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Reggio Calabria
emanato con decreto del Presidente  della Repubblica 27 ottobre 1983,
n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il testo  unico  delle  leggi sull'istruzione  universitaria
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il regio  decreto-legge  20 giugno  1935,  n. 1071,  recante
modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni    sull'ordinamento    universitario,    e    successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n  168,  recante,  tra  l'altro,
disposizioni sull'autonomia delle universita';
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
recante  il  piano di  sviluppo  delle  universita' per  il  triennio
1994-1996, ed in particolare l'art. 13;
  Visto il  decreto ministeriale  16 dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 78  del 4  aprile 1997,  recante modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario,  di cui  alla  tabella  I,
allegata al regio decreto n. 1652/1938 citato con l'inserimento, dopo
la  tabella  XLV/6, della  tabella  XLV/7  relativa agli  ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;
  Visto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale,
espresso  nell'adunanza del  20  giugno  1997, all'istituzione  della
scuola  di  specializzazione in  "diritto  civile"  a condizione  che
l'ordinamento proposto sia  adeguato a quello della  tabella XLV/7 di
cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 citato;
  Viste  le  proposte di  modifica  dello  statuto riformulate  dalle
autorita' accademiche  di questa  Universita' recanti la  proposta di
istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  diritto  civile
"Salvatore   Pugliatti",  in   recepimento  delle   osservazioni  del
Consiglio universitario nazionale ed in adeguamento alle norme comuni
ed all'art. 14 della tabella XLV/7 citata;
  Visto   il   decreto   ministeriale   29   ottobre   1997   recante
l'autorizzazione   ad  istituire,   fra  le   altre,  la   scuola  di
specializzazione in  diritto civile  "Salvatore Pugliatti"  presso la
facolta' di giurisprudenza di questa Universita';
  Riconosciuta  la particolare  urgente  necessita'  di approvare  le
modifiche proposte nel rispetto  delle disposizioni e delle procedure
previste dalla normativa vigente;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli   studi  di  Reggio  Calabria,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato  con l'inserimento  dei seguenti  nuovi articoli  relativi
alla  istituzione  ed  all'ordinamento   didattico  della  scuola  di
specializzazione in  diritto civile "Salvatore  Pugliatti", afferente
alla facolta' di giurisprudenza:
             Scuola di specializzazione in diritto civile
                        "Salvatore Pugliatti"
  Art. 1. -  E' istituita presso l'Universita' degli  studi di Reggio
Calabria la  scuola di specializzazione in  diritto civile "Salvatore
Pugliatti",  che  conferisce il  diploma  di  specialista in  diritto
civile.
  La  direzione della  scuola ha  sede in  Catanzaro, presso  la sede
della facolta' di giurisprudenza.
  Art.  2.  - Il  corso  di  specializzazione  in diritto  civile  e'
disciplinato, oltre  che dalle disposizioni seguenti,  dagli articoli
da 1 a 9 e dall'art. 14 della tabella XLV/7 allegata al decreto MURST
16 dicembre 1996.
  Art. 3. - La scuola ha  lo scopo di formare specialisti nel settore
professionale  del  diritto  civile, con  particolare  riguardo  alle
professioni forensi e notarili, nonche' alle funzioni giudiziarie.
  Sono ammessi al concorso, per  ottenere l'iscrizione alla scuola, i
laureati  delle  facolta'  di   economia,  giurisprudenza  e  scienze
politiche.
  Sono, altresi',  ammessi alla scuola  coloro che siano  in possesso
del  titolo  di  studio  conseguito  presso  universita'  italiane  e
straniere, accettato  dalle competenti autorita'  italiane (consiglio
della scuola e senato accademico)  e che sia ritenuto equipollente al
fine dell'iscrizione alla scuola.
  Art. 4. -  La durata del corso per il  conseguimento del diploma di
specialista  in  diritto civile  e'  di  tre  anni. Ciascun  anno  si
articola in  almeno 300 ore  di insegnamento risultanti dai  corsi di
base e da moduli integrativi dei medesimi.
  Art. 5.  - Il numero  massimo degli iscritti  e' di cento  per ogni
anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
della scuola nel rispetto della normativa vigente.
  Art.  6.  -  Il  consiglio della  scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in  conformita'  al regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione del  corso di specializzazione, il  relativo piano di
studi,  le modalita'  degli esami  di profitto  e dell'esame  finale.
L'esame finale deve essere sempre previsto.
  Il consiglio determina pertanto:
  all'interno  dei  settori  scientificodisciplinari  indicati  nella
tabella  XLV/7 citata,  gli insegnamenti  fondamentali obbligatori  e
quelli  opzionali, con  l'eventuale suddivisione  o articolazione  in
semestri o moduli didattici;
  la  tipologia  delle  forme   didattiche  che  possono  comprendere
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio pratico;
  la  suddivisione nei  successivi  periodi temporali  dell'attivita'
didattica  e  la  propedeuticita'   degli  insegnamenti,  nonche'  le
modalita' delle prove di profitto dell'esame di diploma e delle prove
idoneative, ove previste.
  Le finalita' formative della  scuola sono perseguite anche mediante
l'attivazione  di indirizzi.  Dell'indirizzo seguito  si potra'  fare
menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.
  Art.  7.  - Nel  determinare  il  piano  di studi,  secondo  quanto
previsto   nel  precedente   art.  6,   il  consiglio   della  scuola
individuera' insegnamenti  per un  totale annuo di  almeno 300  ore e
potra'  prevedere,  accanto   agli  insegnamenti  obbligatori,  anche
insegnamenti facoltativi,  i quali potranno essere  tratti da settori
scientificodisciplinari diversi  da quelli  qui di  seguito elencati.
Nell'arco  dei tre  anni di  corso deve  comunque essere  previsto lo
svolgimento di attivita'  didattica per il seguente  minimo totale di
ore  per  ciascuna  delle  seguenti aree  disciplinari,  riferite  ai
settori scientificodisciplinari di fianco indicati:
  (N01X)  Area del  diritto  delle persone,  della  famiglia e  delle
successioni: 90;
  (N01X) Area del diritto delle obbligazioni e dei contratti: 90;
  (N01X - N03X - N04X - N05X) Area del diritto dell'impresa: 90;
   (N02X) Area del diritto privato comparato: 60;
   (N07X) Area del diritto del lavoro: 60;
  (N14X) Area del diritto internazionale e comunitario: 60;
  (N15X) Area del fallimento,  dell'ordinamento giudiziario e forense
e della legislazione notarile: 60;
  (N20X)   Area    dell'informatica   giuridica   e    della   teoria
dell'interpretazione: 60.
  Art.  8.  -  In  rapporto  alla frequenza  delle  lezioni  ed  alle
eventuali  altre   attivita',  il   consiglio  della   scuola  potra'
riconoscere,  sulla   base  di  idonea   documentazione,  l'attivita'
attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero.
  Art. 9.  - L'Universita', su  proposta del consiglio  della scuola,
puo'  stipulare  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  per  lo
sviluppo delle  attivita' didattiche degli specializzandi  nei limiti
della legislazione vigente.
  Art. 10. -  Il consiglio della scuola puo' decidere  di affidare la
Presidenza onoraria  della scuola ad una  personalita' eminente della
scienza giuridica civilista.
  Art. 11. - Per tutto  quanto non espressamente previsto nelle norme
che  precedono  si applicano  le  disposizioni  della legge  e  dello
statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Reggio Calabria, 30 ottobre 1997
                                              Il rettore: Pietropaolo