GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 27 novembre 1997 

  Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento  dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale.
(GU n.279 del 29-11-1997)

                             IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il
quale individua come "sensibili" i  dati personali idonei a rivelare,
tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;
  Rilevato  che  tali  dati  possono  essere  trattati  dai  soggetti
pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi
i dati  che possono  essere trattati, le  operazioni eseguibili  e le
rilevanti   finalita'  di   interesse   pubblico  perseguite,   senza
necessita', pertanto, di un'autorizzazione  di questa Autorita' (art.
22, comma 3, legge n. 675/1996);
  Constatato  che  i  soggetti  pubblici  possono  avvalersi  di  una
disposizione transitoria,  in base alla  quale i trattamenti  di dati
sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti
fino al 7 maggio 1998 anche  in mancanza di una disposizione di legge
avente  le   caratteristiche  predette,   purche'  si   effettui  una
comunicazione  a  questa  Autorita'  (art.  41,  comma  5,  legge  n.
675/1996);
  Rilevato che  gli organismi sanitari pubblici  possono avvalersi di
tale  disposizione  transitoria,  oppure,   a  loro  scelta,  di  una
disposizione speciale che  permette di trattare i  dati inerenti alla
salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in
mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto
dell'interessato,    qualora   perseguano    finalita'   di    tutela
dell'incolumita'  fisica  e   della  salute  di  un   terzo  o  della
collettivita'  ed   osservino  le   prescrizioni  dell'autorizzazione
rilasciata da questa Autorita' (art. 23, legge n. 675/1996);
  Considerato che la  legge n. 675/1996 prevede che  gli esercenti le
professioni sanitarie possono trattare:
  a)  i dati  idonei  a  rivelare lo  stato  di  salute, anche  senza
l'autorizzazione di questa Autorita', qualora  i dati e le operazioni
siano indispensabili  per tutelare  l'incolumita' fisica e  la salute
degli  interessati che  abbiano manifestato  il proprio  consenso per
iscritto;
  b)  i dati  idonei a  rivelare lo  stato di  salute, sulla  base di
un'autorizzazione, qualora  il consenso scritto  non sia o  non possa
essere prestato  e i  dati e le  operazioni siano  indispensabili per
tutelare  l'incolumita'  fisica e  la  salute  di  un terzo  o  della
collettivita';
  c)  i dati  idonei  a rivelare  la vita  sessuale,  sulla base  del
consenso scritto e dell'autorizzazione;
  Considerato che gli enti pubblici  economici ed ogni altro soggetto
privato,  inclusi gli  organismi  sanitari, possono  trattare i  dati
idonei a  rivelare lo stato di  salute e la vita  sessuale solo sulla
base del consenso scritto e dell'autorizzazione;
  Considerato che  il Garante puo' rilasciare  l'autorizzazione anche
d'ufficio,   nei   confronti   di  singoli   titolari   oppure,   con
provvedimenti  generali, di  determinate categorie  di titolari  o di
trattamenti (art.  41, comma 7,  della legge n.  675/1996, modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Ritenuto  opportuno  rilasciare  prima  del 30  novembre  1997  una
autorizzazione generale volta a semplificare gli adempimenti previsti
dalla legge n. 675/1996, ad  armonizzare le prescrizioni da impartire
e a favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante;
  Rilevato  che  sono  in  fase  di  predisposizione  alcuni  decreti
legislativi per  il completamento  della disciplina  sulla protezione
dei dati  personali, i quali,  in attuazione della legge  31 dicembre
1996, n. 676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme
integrative riguardanti  i dati sensibili, anche  in attuazione della
raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia
di dati sanitari;
  Constatato  che tali  decreti  dovranno tener  conto del  principio
affermato  nella  citata raccomandazione,  secondo  il  quale i  dati
sanitari  devono   essere  trattati,  di  regola,   solo  nell'ambito
dell'assistenza sanitaria  o sulla  base di  regole di  segretezza di
efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
  Considerata  l'opportunita'  che  in  questa  fase  transitoria  le
autorizzazioni non rechino  disposizioni particolarmente dettagliate,
e  cio'  allo scopo  di  evitare  che  l'attivita' dei  titolari  sia
soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme
restando alcune garanzie per gli interessati;
  Ritenuto    pertanto    opportuno     rilasciare,    allo    Stato,
un'autorizzazione provvisoria, anche in conformita' a quanto previsto
dall'emanando   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorita';
  Ritenuta, tuttavia,  la necessita'  che l'autorizzazione  prenda in
considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari  della comunicazione e della diffusione,
nonche' il  periodo di  conservazione dei dati  stessi, in  quanto la
disciplina di  tali aspetti  e' prevista dalla  legge n.  675/1996 ai
fini  dell'applicazione delle  norme sull'esonero  dall'obbligo della
notificazione  e  sulla  notificazione semplificata  (art.  7,  comma
5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita'  personale,  principi  valutati anche  sulla  base  della
citata raccomandazione del Consiglio d'Europa;
  Considerato che un  numero elevato di trattamenti di  dati idonei a
rivelare  lo  stato   di  salute  e'  effettuato   per  finalita'  di
prevenzione e di cura, o  che riguardano, in particolare, la gestione
di servizi  sociosanitari, la ricerca  scientifica e la  fornitura di
prestazioni,  beni  o  servizi  all'interessato, e  che  e'  pertanto
necessario che tali trattamenti  formino oggetto di un'autorizzazione
generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
                             Autorizza:
  a) gli esercenti le professioni  sanitarie a trattare i dati idonei
a rivelare lo  stato di salute, qualora i dati  e le operazioni siano
indispensabili per  tutelare l'incolumita' fisica  e la salute  di un
terzo o  della collettivita', e  l'interessato non abbia  prestato il
proprio   consenso   per  iscritto   o   non   possa  prestarlo   per
irreperibilita', per impossibilita' fisica,  per incapacita' di agire
o per incapacita' di intendere o di volere;
  b) gli  organismi e  le case  di cura  private, nonche'  ogni altro
soggetto privato,  a trattare i  dati idonei  a rivelare lo  stato di
salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato.
  c)  gli  organismi  sanitari  pubblici,  ivi  compresi  i  soggetti
pubblici allorche' agiscano nella  qualita' di autorita' sanitarie, a
trattare  i  dati  idonei  a  rivelare lo  stato  di  salute  qualora
ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1)  il trattamento  sia  finalizzato  alla tutela  dell'incolumita'
fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
  2) manchi  il consenso scritto  (art. 23, comma 1,  ultimo periodo,
legge n. 675/1996), in quanto l'interessato  non lo ha prestato o non
puo'  prestarlo  per  effettiva irreperibilita',  per  impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o  per incapacita' di intendere o di
volere;
  3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che
specifichi  i  dati  che   possono  essere  trattati,  le  operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
 1. Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  1.1. L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
  a) ai medicichirurghi,  agli odontoiatri e agli  altri esercenti le
professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
  b)  al   personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e  della
riabilitazione  che   esercita  l'attivita'   in  regime   di  libera
professione;
  c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando
non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
  In tali casi, l'autorizzazione e'  rilasciata al fine di consentire
ai destinatari di  adempiere o di esigere  l'adempimento di specifici
obblighi  o  di eseguire  specifici  compiti  previsti da  leggi,  da
regolamenti o dalla normativa  comunitaria, in particolare in materia
di igiene e di sanita'  pubblica, di prevenzione delle malattie anche
professionali  e  degli   infortuni,  di  cura  e   di  diagnosi,  di
riabilitazione degli  stati di invalidita'  e di inabilita'  fisica e
psichica,  di profilassi  delle  malattie infettive  e diffusive,  di
tutela  della  salute  mentale,   di  assistenza  farmaceutica  e  di
assistenza sanitaria  alle attivita'  sportive o di  accertamento, in
conformita'  alla  legge,  degli illeciti  previsti  dall'ordinamento
sportivo.  Il trattamento  puo' riguardare  anche la  compilazione di
cartelle  cliniche,  di certificati  e  di  altri documenti  di  tipo
sanitario,  ovvero   di  altri   documenti  relativi   alla  gestione
amministrativa  la  cui  utilizzazione  sia  necessaria  per  i  fini
suindicati.
  Qualora il  perseguimento di  tali fini richieda  l'espletamento di
compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati  del  trattamento preposti  a  tali  compiti osservino  le
regole  di   segretezza  alle   quali  sono  sottoposti   i  medesimi
destinatari della presente autorizzazione.
  1.2.   L'autorizzazione  e'   rilasciata,  altresi',   ai  seguenti
soggetti:
  a) alle persone fisiche o  giuridiche, agli enti, alle associazioni
e agli  altri organismi  privati, per  scopi di  ricerca scientifica,
anche    statistica,   finalizzata    alla   tutela    della   salute
dell'interessato,  di terzi  o della  collettivita' in  campo medico,
biomedico  o epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere  uno
studio delle relazioni tra i fattori  di rischio e la salute umana, o
indagini su  interventi sanitari  di tipo diagnostico,  terapeutico o
preventivo, ovvero sull'utilizzazione  di strutture sociosanitarie, e
la disponibilita' di dati solo  anonimi su campioni della popolazione
non permetta alla  ricerca di raggiungere i suoi scopi.  In tali casi
occorre  acquisire  il  consenso   (fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il
trattamento  successivo   alla  raccolta   non  deve   permettere  di
identificare   gli  interessati   anche  indirettamente,   salvo  che
l'abbinamento  al  materiale  di   ricerca  dei  dati  identificativi
dell'interessato sia temporaneo ed  essenziale per il risultato della
ricerca, e  sia motivato, altresi',  per iscritto. I  risultati della
ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima;
  b)   alle   organizzazioni   di   volontariato   o   assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi  determinati  e  legittimi   previsti,  in  particolare,  nelle
rispettive norme statutarie;
  c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura e
di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire scopi  determinati e  legittimi previsti,  in particolare,
nelle rispettive norme statutarie;
  d)  agli enti,  alle associazioni  e alle  organizzazioni religiose
riconosciute, ivi  comprese le  confessioni religiose e  le comunita'
religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire  scopi determinati  e legittimi  previsti, ove  esistenti,
nelle rispettive norme statutarie;
  e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni  e ad  altri  organismi, limitatamente  ai  dati e  alle
operazioni   indispensabili  per   adempiere   agli  obblighi   anche
precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato
di beni, di  prestazioni o di servizi. Se il  rapporto intercorre con
istituti  di   credito,  imprese   assicurative  o   riguarda  valori
mobiliari,  devono   considerarsi  indispensabili  i  soli   dati  ed
operazioni  necessari  per  fornire   specifici  prodotti  o  servizi
richiesti  dall'interessato. Il  rapporto  puo'  riguardare anche  la
fornitura di strumenti di ausilio per  la vista, per l'udito o per la
deambulazione;
  f) alle persone fisiche e  giuridiche, agli enti, alle associazioni
e agli altri organismi che  gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente ai dati e  alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneita'  fisica  alla  partecipazione  ad  attivita'  sportive  o
agonistiche.
  1.3.  La presente  autorizzazione e'  rilasciata, altresi',  per il
trattamento dei dati  idonei a rivelare lo stato di  salute e la vita
sessuale, quando il trattamento sia necessario:
  a) ai fini  dello svolgimento delle investigazioni  di cui all'art.
38  delle norme  di attuazione,  di coordinamento  e transitorie  del
codice  di procedura  penale,  approvate con  decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
  b) per far valere o difendere  un diritto in sede giudiziaria anche
da  parte di  un terzo,  sempreche' il  diritto sia  di rango  pari a
quello dell'interessato,  e i dati siano  trattati esclusivamente per
tali finalita' e  per il periodo strettamente necessario  per il loro
perseguimento.
 2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Il  trattamento   puo'  avere  per  oggetto   i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
1,  e puo'  comprendere le  informazioni relative  a stati  di salute
pregressi.
  Devono  essere considerati  sottoposti  all'ambito di  applicazione
della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
  a)  le  informazioni  relative  ai  nascituri,  che  devono  essere
trattate  alla stregua  dei dati  personali in  conformita' a  quanto
previsto  dalla  citata  raccomandazione  N.R (97)  5  del  Consiglio
d'Europa;
  b)  i  dati  genetici,   limitatamente  alle  informazioni  e  alle
operazioni  indispensabili per  tutelare  l'incolumita'  fisica e  la
salute  dell'interessato, di  un terzo  o della  collettivita', sulla
base del consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge
n. 675/1996. In  mancanza del consenso, se il trattamento  e' volto a
tutelare  l'incolumita'  fisica e  la  salute  di  un terzo  o  della
collettivita', il trattamento puo'  essere iniziato o proseguito solo
previa  apposita  autorizzazione del  Garante.  I  dati genetici  non
possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c),
d) ed f). Le informative  all'interessato previste dall'art. 10 della
legge n.  675/1996 devono  porre in  particolare evidenza  il diritto
dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati genetici che lo riguardano. Fino  alla data di entrata in vigore
del decreto delegato che  dara' attuazione alla citata autorizzazione
in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici
trattati  per fini  di  prevenzione,  di diagnosi  o  di terapia  nei
confronti   dell'interessato,  ovvero   per   finalita'  di   ricerca
scientifica, possono essere utilizzati  unicamente per tali finalita'
o per consentire  all'interessato di prendere una  decisione libera e
informata, ovvero per  finalita' probatorie in sede  civile o penale,
in conformita' alla legge.
 3. Modalita' di trattamento.
  Fermi restando gli obblighi previsti dagli  articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza,  i limiti  posti ai  trattamenti automatizzati  volti a
definire  il  profilo  o  la  personalita'  degli  interessati  e  il
traferimento all'estero  dei dati, il  trattamento dei dati  idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato
unicamente   con  logiche   e  forme   di  organizzazione   dei  dati
strettamente correlate agli obblighi, ai  compiti e alle finalita' di
cui al punto 1.
  Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato   e   di   informare  l'interessato   medesimo,   in
conformita' a quanto previsto dagli articoli  10, 22 e 23 della legge
n. 675/1996.  Se l'interessato  e' minore di  eta', il  consenso puo'
essere prestato disgiuntamente da  coloro che esercitano la potesta'.
Per le  informazioni relative ai  nascituri, il consenso  e' prestato
dalla gestante.
 4. Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e),  della legge 31  dicembre 1996, n.  675, i dati  idonei a
rivelare  lo  stato di  salute  e  la  vita sessuale  possono  essere
conservati  per un  periodo  non superiore  a  quello necessario  per
adempiere agli  obblighi o ai compiti  di cui al punto  1, ovvero per
perseguire   le   finalita'   ivi   menzionate,   verificando   anche
periodicamente  la stretta  pertinenza e  la non  eccedenza dei  dati
trattati.
 5. Comunicazione e diffusione dei dati.
  Ai sensi  dell'art. 23, comma  4, della  legge n. 675/1996,  i dati
idonei a rivelare  lo stato di salute possono essere  diffusi solo se
necessario per  finalita' di prevenzione, accertamento  o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati idonei  a  rivelare  la vita  sessuale  non possono  essere
diffusi,  salvo il  caso  in  cui la  diffusione  riguardi dati  resi
manifestamente pubblici dall'interessato e  per i quali l'interessato
stesso non  abbia manifestato successivamente la  sua opposizione per
motivi legittimi.
  I  dati idonei  a  rivelare  lo stato  di  salute,  esclusi i  dati
genetici,   possono  essere   comunicati,  nei   limiti  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalita' di cui al punto
1, a soggetti pubblici e privati, ivi  compresi i fondi e le casse di
assistenza sanitaria  integrativa, le aziende che  svolgono attivita'
strettamente correlate all'esercizio di  professioni sanitarie o alla
fornitura all'interessato di  beni, di prestazioni o  di servizi, gli
istituti di  credito e  le imprese  assicurative, le  associazioni od
organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.
 6. Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione, relative, ad esempio, al  caso in cui la raccolta del
consenso comporti  un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato
in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
 7. Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e, in particolare:
  a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135, il quale
prevede che  la rilevazione  statistica della  infezione da  HIV deve
essere effettuata con modalita'  che non consentano l'identificazione
della persona;
  b)  dall'art. 11  della  legge 22  maggio 1978,  n.  194, il  quale
dispone che l'ente ospedaliero, la  casa di cura o il poliambulatorio
nei quali e'  effettuato un intervento di  interruzione di gravidanza
devono inviare  al medico  provinciale competente per  territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
  c)  dall'art.  734-bis  del  codice   penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione non consensuale delle  generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi di  legge  che  vietano  la
rivelazione  senza  giusta  causa  e l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  previsti,  in   particolare,  dal  codice  di
deontologia  medica  adottato il  25  giugno  1995 dalla  Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  Resta  ferma, infine,  la possibilita'  di diffondere  dati anonimi
anche aggregati e di  includerli, in particolare, nelle pubblicazioni
a   contenuto   scientifico   o  finalizzate   all'educazione,   alla
prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.
 8. Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre
1997, fino al 30 settembre 1998.
  Qualora alla data del 30 novembre  1997 il trattamento non sia gia'
conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare
puo'  adeguarsi ad  esse entro  il  31 dicembre  1997, sempreche'  le
caratteristiche del  trattamento non permettano un  adeguamento entro
un  termine piu'  breve.    La  presente autorizzazione  sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 novembre 1997
                                               Il Presidente: Rodota'