REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 23 

Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali.
(GU n.47 del 29-11-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11
                         del 9 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
      Si e' pronunciata con sentenza n. 162 del 2/4 giugno 1997
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
                   Collocamento a riposo d'ufficio
 
  1.  I  dipendenti  e  i  dirigenti  regionali con contratto a tempo
indeterminato   cessano    dal    servizio    al    compimento    del
sessantacinquesimo anno di eta'.
  2.  La cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del compimento della suddetta eta'.
  3. L'Amministrazione ha la  facolta'  di  accettare,  per  motivate
esigenze  di  servizio, la domanda di trattenimento in servizio, fino
ad un massimo di due anni, presentata dal personale di cui  al  comma
1.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Genova, 18 giugno 1997
                                MORI