Fissazione dei saggi di interesse per mutui a favore degli enti locali, enti vari, e cooperative edilizie.(GU n.285 del 6-12-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933; Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479, con il quale e' stato, tra l'altro, istituito l'INPDAP; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 637 del 14 ottobre 1997; Decreta: Il saggio d'interesse sui finanziamenti deliberati a favore degli enti locali, enti vari, e cooperative edilizie e sugli sconti di annualita' statali e regionali e' fissato a: a) 7,80% per i mutui fino a 15 anni; b) 8,50% per i mutui fino a 20 anni e per gli sconti di annualita' statali e regionali. Sull'importo di tutte le somministrazioni predette si trattengono in anticipo: a) una somma pari allo 0,50% per spese di amministrazione; b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari allo 0,50% quale che sia la durata del mutuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 1997 p. Il Ministro: Pennacchi