N. 397 ORDINANZA 27 novembre - 11 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Irpef - Rimborsi - Limitazione della decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi maturati dal contribuente nei confronti del fisco su somme restituite perche' indebitamente percette - Mancata indicazione di elementi circa la fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo - Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, come modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31). (Cost., art. 3).(GU n.51 del 17-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, sul ricorso proposto da Galuppini Arrigo contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 1302 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino - con ordinanza emessa il 7 giugno 1989 (r.o. n. 1302 del 1996), nel giudizio proposto da Galuppini Arrigo, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso degli interessi pretesi per ritardata restituzione di imposte pagate e non dovute - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), quale introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, nella parte in cui limita la decorrenza dell'obbligo della corresponsione degli interessi maturati dal contribuente nei confronti del fisco, su somme restituite perche' indebitamente percette, ritenendoli dovuti solo a partire dal secondo semestre dalla data del pagamento e con esclusione del semestre precedente all'emissione dell'ordinativo; Considerato che l'ordinanza di rimessione non fornisce alcun elemento circa la fattispecie all'esame del giudice a quo ne' in alcun modo motiva circa la rilevanza ai fini del decidere della proposta questione; che la questione stessa va, percio', dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1410