N. 398 ORDINANZA 27 novembre - 11 dicembre 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Regolarizzazione contributiva - Soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente - Possibilita' di provvedere - Omessa previsione - Mancata conversione in legge del d.-l. 24 settembre 1996 n. 499 - Ius superveniens: legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 1, comma 6 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 3).(GU n.51 del 17-12-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse, la prima, l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Valerio Onida; Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), "nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente"; che identica questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli stessi parametri, e' stata sollevata dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997; che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata, la quale ammette alla regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996, le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla prima denuncia della posizione contributiva, ovvero, per i soggetti gia' iscritti, a periodi fino al 31 dicembre 1995, non consentirebbe a coloro che abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente di sanare le irregolarita' commesse quando potevano disporre del patrimonio o rivestivano le cariche sociali, e pertanto non consentirebbe a costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarita'; che cio' contrasterebbe, secondo i giudici a quibus da un lato con il principio di personalita' della responsabilita' penale, sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto la possibilita' di essere prosciolto verrebbe a dipendere dalla libera determinazione di un terzo, come il curatore del fallimento o il nuovo rappresentante della societa'; dall'altro lato, con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una disparita' di trattamento per l'imputato fallito o non piu' legale rappresentante della societa' rispetto all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparita' che sarebbe irragionevole perche' collegata a circostanze del tutto irrilevanti sotto il profilo penalistico; che e' intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto, a seguito della mancata conversione in legge del decreto impugnato, mancherebbe l'oggetto del contendere; o, in subordine, che gli atti siano restituiti al giudice a quo affinche' motivi sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, in considerazione del fatto che il condono previdenziale e' stato riproposto, sotto altra forma e in un diverso contesto normativo, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79; Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che l'impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, non e' stato convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione; che successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione, da una parte, l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del decreto legge n. 499 del 1996; dall'altra, la possibilita' di regolarizzare le omissioni contributive, con estinzione dei reati connessi, e' stata riaperta, con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996, dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a condizioni piu' favorevoli quanto all'entita' degli interessi da versare, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fino al termine del 31 maggio 1997; che pertanto e' opportuno rimettere gli atti ai giudici remittenti perche' valutino nuovamente la questione alla luce della sopravvenuta situazione normativa, creatasi per effetto della riapertura dei termini e della modifica in melius delle condizioni per la regolarizzazione.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1411