N. 398 ORDINANZA 27 novembre - 11 dicembre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza - Regolarizzazione contributiva - Soggetti
 che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la
 rappresentanza della persona giuridica inadempiente - Possibilita' di
 provvedere - Omessa previsione - Mancata  conversione  in  legge  del
 d.-l.  24 settembre 1996 n. 499 - Ius superveniens: legge 28 novembre
 1996 n. 608, art. 1, comma 6 - Esigenza di nuova valutazione circa la
 rilevanza  della  questione  da  parte  del  giudice   rimettente   -
 Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 3).
 
(GU n.51 del 17-12-1997 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,    avv.
 Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, del d.-l.  24
 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con
 ordinanze emesse, la prima, l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo,
 iscritta  al  n.  125  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  13,  prima  serie  speciale,
 dell'anno  1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo,
 sezione distaccata di Grumello del Monte,  iscritta  al  n.  646  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996,  pervenuta  a
 questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il
 pretore   di   Bergamo   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della  Costituzione,
 dell'art.  3  del  d.-l.  24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia
 previdenziale),  "nella  parte  in  cui   non   consente   che   alla
 regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che
 per  qualunque  motivo  abbiano  perso la capacita' patrimoniale o la
 rappresentanza della persona giuridica inadempiente";
     che  identica  questione  di  legittimita'   costituzionale,   in
 riferimento  agli stessi parametri, e' stata sollevata dal pretore di
 Bergamo, sezione distaccata di  Grumello  del  Monte,  con  ordinanza
 emessa  il  2  maggio  1997,  pervenuta a questa Corte il 2 settembre
 1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997;
     che, ad avviso dei  remittenti,  la  norma  impugnata,  la  quale
 ammette  alla  regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996,
 le omissioni contributive relative a  periodi  anteriori  alla  prima
 denuncia  della  posizione  contributiva, ovvero, per i soggetti gia'
 iscritti, a periodi fino al 31 dicembre  1995,  non  consentirebbe  a
 coloro   che   abbiano   perso   la   capacita'   patrimoniale  o  la
 rappresentanza della persona  giuridica  inadempiente  di  sanare  le
 irregolarita'  commesse  quando  potevano  disporre  del patrimonio o
 rivestivano le  cariche  sociali,  e  pertanto  non  consentirebbe  a
 costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarita';
     che  cio'  contrasterebbe,  secondo i giudici a quibus da un lato
 con  il  principio  di  personalita'  della  responsabilita'  penale,
 sancito  dall'art.  27, primo comma, della Costituzione, in quanto la
 possibilita' di essere prosciolto verrebbe a dipendere  dalla  libera
 determinazione  di  un  terzo,  come  il curatore del fallimento o il
 nuovo  rappresentante  della  societa';  dall'altro  lato,   con   il
 principio  di  eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in
 quanto determinerebbe una disparita' di  trattamento  per  l'imputato
 fallito  o  non  piu'  legale  rappresentante della societa' rispetto
 all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparita'
 che sarebbe irragionevole perche' collegata a circostanze  del  tutto
 irrilevanti sotto il profilo penalistico;
     che  e'  intervenuto  nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
 quanto, a seguito della mancata  conversione  in  legge  del  decreto
 impugnato, mancherebbe l'oggetto del contendere; o, in subordine, che
 gli  atti  siano  restituiti al giudice  a quo affinche' motivi sulla
 rilevanza e sulla non  manifesta  infondatezza  della  questione,  in
 considerazione  del  fatto  che  il  condono  previdenziale  e' stato
 riproposto, sotto altra forma e in  un  diverso  contesto  normativo,
 dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79;
   Considerato  che  i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno
 riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che l'impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499,  non  e'
 stato  convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo
 comma, della Costituzione;
     che successivamente all'emissione delle ordinanze di  rimessione,
 da  una  parte,  l'art.  1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.
 608, ha disposto che restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
 adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
 giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del decreto legge n. 499 del
 1996; dall'altra,  la  possibilita'  di  regolarizzare  le  omissioni
 contributive,  con  estinzione dei reati connessi, e' stata riaperta,
 con riferimento a tutti  i  periodi  anteriori  al  30  giugno  1996,
 dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al
 termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento
 a  tutti  i  periodi  contributivi  fino  al  31  dicembre  1996, e a
 condizioni  piu'  favorevoli  quanto  all'entita'  degli interessi da
 versare, dall'art.   4 del  decreto  legge  28  marzo  1997,  n.  79,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
 fino al termine del 31 maggio 1997;
     che  pertanto  e'  opportuno  rimettere  gli  atti   ai   giudici
 remittenti  perche'  valutino nuovamente la questione alla luce della
 sopravvenuta  situazione  normativa,  creatasi  per   effetto   della
 riapertura  dei  termini  e della modifica in melius delle condizioni
 per la regolarizzazione.
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
                         Il Presidente: Guizzi
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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