PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DIRETTIVA 25 settembre 1997 

  Erogazione di acconti ed anticipazione per le attivita' teatrali di
prosa.
(GU n.293 del 17-12-1997)

                             IL MINISTRO
                     DELEGATO PER LO SPETTACOLO
  L'art. 6 della circolare 31  marzo 1995, n. 23, recante "Interventi
a favore delle  attivita' teatrali di prosa per  la stagione 1995-96"
(Gazzetta Ufficiale  6 luglio  1996, supplemento  ordinario n.  82) e
l'art. 6 della circolare 24 maggio 1997, n. 24, recante "Interventi a
favore delle  attivita' teatrale  di prosa  per la  stagione 1997-98"
(Gazzetta  Ufficiale 31  maggio 1997,  supplemento ordinario  n. 111)
prevedono la possibilita' di erogare "acconti ed anticipazioni" sulle
sovvenzioni concesse dal Dipartimento dello spettacolo, all'esito del
procedimento  che  vede,  tra  l'altro, il  parere  della  competente
commissione  consultiva per  la prosa  e prima  della emanazione  del
provvedimento definitivo.
  In   particolare,   al  fine   di   poter   ricevere  le   predette
anticipazioni,   le  disposizioni   citate  richiedono,   oltre  alla
sussistenza  di  taluni  requisiti soggettivi  del  richiedente  (es.
essere stato  destinatario di intervento finanziario  dello Stato per
almeno tre  anni negli ultimi cinque:  art. 6, comma 2,  circolare n.
24/1997),  la  presentazione  di   documentazione  relativa  a  spese
sostenute  e ad  attivita' recitativa  svolta. Entrambe  le circolari
specificano, inoltre, la natura della documentazione richiesta.
  In presenza di varie disposizioni di legge e di regolamento in tema
di cd. autocertificazione di stati,  fatti e qualita' personali, alla
quale  la recente  legge 15  maggio  1997, n.  127, peraltro  ricorre
ampiamente,   considerandola  una   degli  strumenti   principali  di
snellimento dei  rapporti tra amministrazioni pubbliche  e cittadini,
appare opportuno  coordinare le  citate disposizioni  delle circolari
con le prevalenti disposizioni legislative e regolamentari.
  Come e' noto, l'art. 3 della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante:
"Norme sulla  documentazione amministrativa  e sulla  legislazione ed
autenticazione di  firme", prevede la possibilita'  di presentare, da
parte  dell'interessato,  dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive
della documentazione  relativa a  fatti, stati e  qualita' personali,
prima   della  emissione   del   definitivo   "provvedimento  a   lui
favorevole": In particolare, si sottolinea  che nel testo del comma 1
dell'art. 3 in oggetto, introdotto  dall'art. 3, comma 2, della legge
15 maggio  1997, n. 127,  non si  richiede piu' che  la dichiarazione
sostitutiva sia  "autenticata con le  modalita' di cui  all'art. 20",
cosi' come  era, invece, previsto dal  previgente testo dell'articolo
in oggetto.
  In attuazione della legge n. 15 del 1968, il decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994,  n. 130, "Regolamento recante norme
attuative  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  con  particolare
riferimento  all'art.  3  e  ad  altre  disposizioni  in  materia  di
dichiarazioni sostitutive", prevede, tra  l'altro, la possibilita' di
presentare  dichiarazioni  sostitutive,  relative a  stati,  fatti  o
qualita'  personali  con  particolare   riguardo  ai  seguenti  casi:
"attivita' lavorative  prestate" (comma  2, lettera c),  "qualita' di
legale  rappresentante di  persone  fisiche o  giuridiche" (comma  2,
lettera d), "assolvimento di  specifici obblighi contributivi" (comma
2, lettera  e) "spese  effettuate...... contributi ricevuti;  mutui o
prestiti  contratti   con  istituti  di  credito   o  enti  pubblici;
condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione
ricevente" (comma 2, lettera l).
  Le disposizioni del citato  decreto del Presidente della Repubblica
n. 130 del 1994 si applicano, immediatamente, come previsto dall'art.
1 del  medesimo, alla  Presidenza del Consiglio  ed ai  Ministeri, ed
esse, in quanto recate  da fonte normativa sovraordinata, prevalgono,
e  devono   quindi  trovare   immediata  applicazione,   anche  sulla
disciplina di settore eventualmente  impartita dal Dipartimento dello
spettacolo.
  Inoltre,  la puntualita'  dei richiami  effettuati dal  regolamento
governativo  ne   consente  la   immediata  applicazione,   senza  la
necessita' della mediazione di un regolamento ministeriale.
  In definitiva, laddove l'art. 6 della circolare n. 23/1995 e l'art.
6 della  circolare n.  24/1997, richiedono  documentazione attestante
"spese sostenute" ovvero  "attivita' recitativa", tale documentazione
potra' essere sostituita con  dichiarazioni dell'interessato, rese ai
sensi  della legge  n.  15/1968, in  quanto espressamente  rientranti
nelle  ipotesi  rispettivamente  previste  dalle  lettere  c)  ed  l)
dell'art. 2  del decreto del  Presidente della Repubblica  25 gennaio
1994, n. 130.
  Della  veridicita' delle  dichiarazioni rese,  cosi' come  previsto
dalla piu' volte  richiamata legge n. 15 del 1968,  il dichiarante si
assume  ogni  responsabilita' secondo  le  leggi  vigenti, anche,  in
particolare, ai fini penali.
  Sara'  cura   dei  competenti  uffici  del   Dipartimento,  infine,
definire, di volta  in volta, il successivo  termine di presentazione
della      documentazione,     temporaneamente      sostituita     da
autocertificazione,   al  fine   di  poter   emanare  il   definitivo
provvedimento di assegnazione del contributo. Si ricorda, a tal fine,
la  necessita'  della indicazione  di  tale  termine, in  quanto,  in
difetto,  l'art.  3, comma  2,  della  legge  n.  15 del  1968,  come
introdotto  dall'articolo  3 della  legge  15  maggio 1997,  n.  127,
prevede, in via generale, il breve  termine di quindici giorni per la
presentazione della documentazione.
  Il   Dipartimento  dello   spettacolo   provvedera'  a   verificare
l'applicabilita' di  quanto definito con  il presente atto,  anche ai
procedimenti di erogazione di  contributi, relativi a settori diversi
dal teatro di prosa.
   Roma, 25 settembre 1997
                           Il Ministro delegato per lo spettacolo
                                          Veltroni
Registrata alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 357