Recepimento della decisione adottata dalla Commissione delle Comunita' europee in data 17 ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del consiglio relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.(GU n.25 del 31-1-1998)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda il livello sonoro all'orecchio del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Vista la decisione adottata dalla Commissione in data 17 ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572. 2. Il periodo transitorio di cui all'art. 1, capoversi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, scade il 1 ottobre 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1997 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro per le politiche agricole Pinto