Assegnazione di beni immobili di proprieta' delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali ubicati nella regione Veneto.(GU n.41 del 19-2-1998)
Con decreto 10 giugno 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Veneto e' stata disposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera individuata con il provvedimento regionale del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprieta' della soppressa Cassa mutua per gli esercenti attivita' commerciali della provincia di Belluno. Il trasferimento del suddetto immobile verra' effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono altresi' assegnati al patrimonio delle unita' sanitarie locali ed ospedaliere competenti, i beni mobili, sempre adibiti a servizi sanitari, ubicati negli immobili assunti in locazione o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali delle province di Rovigo e Treviso. Alle operazioni di consegna provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.