MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 1998 

  Disposizioni  transitorie  per   l'olio  extravergine  "Toscano"  a
denominazione d'origine controllata.
(GU n.72 del 27-3-1998)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale   4  luglio  1997  concernente  il
riconoscimento della  denominazione di origine  controllata dell'olio
extravergine  di   oliva  "Toscano"   e  approvazione   del  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  che risultano  attivate le  procedure amministrative  di cui
alla citata legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativamente all'utilizzo
della denominazione di origine  controllata dell'olio extravergine di
oliva "Toscano" in base alle disposizioni del decreto 4 luglio 1997;
  Visto il regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio  che modifica il
richiamato  regolamento (CEE)  n. 2081/92  e prevede  la facolta'  da
parte  degli  Stati membri  di  accordare  a titolo  transitorio  una
protezione  a livello  nazionale  alle  denominazioni trasmesse  alle
competenti  sedi  comunitarie  in   attesa  del  completamento  delle
relative procedure;
  Considerato che  il tribunale  amministrativo regionale  del Lazio,
Sezione II  - Ter con  ordinanza del 18  dicembre 1997 ha  accolto il
ricorso n.  13468/97 proposto  da Assoprol -  Associazione produttori
olivicoltori della provincia di  Firenze relativamente alla richiesta
di sospensiva del decreto ministeriale 4 luglio 1997 sopra citato;
  Ritenuto  di doversi  adeguare  alla citata  ordinanza, nelle  more
della proposizione del ricorso in  appello avverso la stessa, tenendo
anche  conto dell'esigenza  di salvaguardare  la situazione  in atto,
cosi' come segnalato peraltro dalla regione Toscana;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  A decorrere  dalla data del  18 dicembre 1997 e'  vietato designare
con   la  denominazione   di  origine   controllata  "Toscano"   olio
extravergine di oliva confezionato secondo le norme vigenti.
  E' autorizzato lo smaltimento entro  il 30 aprile 1998 delle scorte
del prodotto gia' imbottigliato ed etichettato.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1998.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 78