Disposizioni transitorie per l'olio extravergine "Toscano" a denominazione d'origine controllata.(GU n.72 del 27-3-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Toscano" e approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto che risultano attivate le procedure amministrative di cui alla citata legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativamente all'utilizzo della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Toscano" in base alle disposizioni del decreto 4 luglio 1997; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92 e prevede la facolta' da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio una protezione a livello nazionale alle denominazioni trasmesse alle competenti sedi comunitarie in attesa del completamento delle relative procedure; Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione II - Ter con ordinanza del 18 dicembre 1997 ha accolto il ricorso n. 13468/97 proposto da Assoprol - Associazione produttori olivicoltori della provincia di Firenze relativamente alla richiesta di sospensiva del decreto ministeriale 4 luglio 1997 sopra citato; Ritenuto di doversi adeguare alla citata ordinanza, nelle more della proposizione del ricorso in appello avverso la stessa, tenendo anche conto dell'esigenza di salvaguardare la situazione in atto, cosi' come segnalato peraltro dalla regione Toscana; Decreta: Articolo unico A decorrere dalla data del 18 dicembre 1997 e' vietato designare con la denominazione di origine controllata "Toscano" olio extravergine di oliva confezionato secondo le norme vigenti. E' autorizzato lo smaltimento entro il 30 aprile 1998 delle scorte del prodotto gia' imbottigliato ed etichettato. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1998. Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 78