UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.84 del 10-4-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'universita' degli studi  di Pavia, approvato
con   regio  decreto   14  ottobre   1926,  n.   2130  e   successive
modificazioni;
  Visto il  testo unico  delle leggi sull'istruzione  sup., approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario   -    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica  e tecnologica -  ed in
particolare l'art. 16;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi  dell'art. 14 della legge 19  novembre 1990 n.
341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  31  aprile  1994  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  22  maggio  1995  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995;
  Visto il parere favorevole degli organi accademici: consiglio della
facolta' di ingegneria del 25  luglio 1997, del Senato accademico del
15 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre
1997;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  -  Dipartimento per  l'autonomia
universitaria - del 5 agosto 1997, n. 2079;
  Visto l'art.  25 dello statuto di  autonomia dell'universita' degli
studi di Pavia, emanato con  decreto rettorale del 12 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pavia e' ulteriormente
modificato come segue:
   al titolo XI, l'art. 239 viene sostituito come segue:
  Art.  239  (Corsi  di  diploma universitario).  -  La  facolta'  di
ingegneria  conferisce  i  seguenti   diplomi  universitari,  di  cui
all'art.  2  della  legge  19  novembre 1990,  n.  341  e  successive
modifiche di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994:
   nel settore civile:
    in ingegneria delle infrastrutture;
   nel settore dell'informazione:
    in ingegneria elettronica;
  in ingegneria informatica (presso la sede di Pavia e presso la sede
distaccata di Mantova);
   nel settore industriale:
    in ingegneria energetica;
   intersettoriale:
    in ingegneria biomedica;
  in  ingegneria  dell'ambiente  e  delle  risorse  (presso  la  sede
distaccata di Mantova).
  La durata degli studi e' di tre anni.
  L'iscrizione  ai corsi  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso  agli  studi universitari.  Il  numero  degli iscritti  sara'
stabilito  annualmente dal  senato accademico,  sentito il  consiglio
della facolta' di  ingegneria, in base alle strutture  e alle risorse
disponibili, alle  prevedibili esigenze del  mercato del lavoro  e ai
criteri  generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e tecnologica,  ai sensi  dell'art. 9,  comma 4,
della legge n. 341/1990.
  Ciascun corso puo' essere  articolato in orientamenti fissati dalla
facolta'.
  Al compimento degli studi viene  conseguito il titolo di "Diplomato
in  ingegneria...",  con  la  specificazione  del  corso  di  diploma
seguito.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica.
  Pavia, 29 settembre 1997
                                                   Il rettore: Schmid