Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.84 del 10-4-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990 n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995; Visto il parere favorevole degli organi accademici: consiglio della facolta' di ingegneria del 25 luglio 1997, del Senato accademico del 15 settembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 settembre 1997; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria - del 5 agosto 1997, n. 2079; Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia e' ulteriormente modificato come segue: al titolo XI, l'art. 239 viene sostituito come segue: Art. 239 (Corsi di diploma universitario). - La facolta' di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1994: nel settore civile: in ingegneria delle infrastrutture; nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica; in ingegneria informatica (presso la sede di Pavia e presso la sede distaccata di Mantova); nel settore industriale: in ingegneria energetica; intersettoriale: in ingegneria biomedica; in ingegneria dell'ambiente e delle risorse (presso la sede distaccata di Mantova). La durata degli studi e' di tre anni. L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Ciascun corso puo' essere articolato in orientamenti fissati dalla facolta'. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in ingegneria...", con la specificazione del corso di diploma seguito. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Pavia, 29 settembre 1997 Il rettore: Schmid