MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 98 

  Assistenza  fiscale ai  lavoratori  dipendenti  e pensionati  delle
regioni Marche e Umbria - Mod. 730/98 - Legge 30 marzo 1998, n. 61.
(GU n.92 del 21-4-1998)
 
 Vigente al: 21-4-1998  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Ai centri di servizio
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai Ministeri
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica   -  Ragioneria  generale
                                  dello Stato
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica  - Direzione generale per
                                  i servizi periferici del tesoro
                                  Ai  dipartimenti  provinciali   del
                                  tesoro,  del   bilancio   e   della
                                  programmazione economica
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
                                  Ai centri autorizzati di assistenza
                                  fiscale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Ministero delle finanze
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al        consorzio       nazionale
                                  concessionari
  L'art.  6, comma  1-bis, del  decretolegge 30  gennaio 1998,  n. 6,
convertito  con  modificazioni dalla  legge  30  marzo 1998,  n.  61,
prevede che i  contribuenti delle regioni Marche e Umbria  i quali, a
seguito  della  crisi  sismica,   hanno  beneficiato  della  prevista
sospensione dei termini degli  adempimenti fiscali, possono avvalersi
dell'assistenza fiscale  di cui all'art.  78 della legge  30 dicembre
1991, n.  413, presentando la  dichiarazione dei redditi  mediante il
modello 730/98.
  I soggetti  indicati al comma  10 del  citato art. 78,  che abbiano
richiesto la predetta sospensione,  possono utilizzare il modello 730
ai  fini  dell'obbligo di  dichiarazione  sempreche'  sia stata  loro
rilasciata,  da  parte  del sostituto  d'imposta,  la  certificazione
prevista dall'art. 7-bis del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
  Essendo   ormai  scaduto   il   termine   previsto  per   avvalersi
dell'assistenza prestata da parte del proprio datore di lavoro o ente
pensionislico,  detti contribuenti  possono rivolgersi  ad un  centro
autorizzato di assistenza fiscale entro il 30 aprile 1998.
  I CAAF per il trattamento di tali modelli 730/98, oltre alle regole
generali  dettate  dal  decreto  del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 1992, n.  395, e dalla circolare n. 90/E  del 25 marzo 1998
dovranno seguire le particolari modalita' di seguito illustrate.
  1) Modalita' di svolgimento  dell'assistenza fiscale per i soggetti
che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle ritenute
sospese.
  Nel quadro C del modello 730  va riportato il totale delle ritenute
indicato al punto 9 della certificazione.
  Tale ammontare e' costituito  dalle ritenute effettivamente operate
e dalla  somma corrispondente alle  ritenute non operate  per effetto
della sospensione.
  L'ammontare  delle ritenute  sospese  deve  risultare nello  spazio
della certificazione riservato alle annotazioni.
  Nei  righi F1  e F2  va riportato  il totale  dovuto per  l'unica o
seconda rata di acconto dell'IRPEF e del contributo al SSN sospesi.
  Non vanno conseguentemente indicati gli estremi di versamento.
  Le  operazioni di  liquidazione della  dichiarazione devono  essere
effettuate  con le  ordinarie procedure  stabilite dalla  crcolare n.
87/E  del 20  marzo  1998, in  quanto le  somme  sopra citate  devono
considerarsi   come   versate   ai   fini   dell'elaborazione   della
dichiarazione modello 730.
  Pertanto, i  sostituti d'imposta  che ricevono  dai CAAF  i modelli
730-4  relativi  a  tali   contribuenti,  effettueranno  i  conguagli
d'imposta  a debito  o a  credito seguendo  gli adempimenti  previsti
dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998.
  Le  ritenute non  operate e  gli acconti  non eseguiti  per effetto
della sospensione  saranno versati direttamente dal  contribuente nei
termini  e  con  le  modalita' che  saranno  stabilite  dall'apposito
decreto  per la  ripresa della  riscossione delle  somme sospese  per
effetto della crisi sismica.
  2) Modalita' di svolgimento  dell'assistenza fiscale per i soggetti
che  hanno ricevuto  la certificazione  con l'indicazione  delle sole
ritenute operate.
  Nel quadro C del modello 730  va riportato quanto indicato al punto
9 della certificazione.
  Per  l'indicazione degli  acconti nei  righi  F1 e  F2 si  dovranno
seguire le stesse modalita' indicate al punto 1.
  In  tale  eventualita'  il   contribuente  non  deve  indicare  nel
frontespizio  del modello  730  i dati  del  sostituto d'imposta  che
dovrebbe  effettuare il  conguaglio.  Infatti il  CAAF, elaborata  la
dichiarazione,  non  deve  trasmettere   il  risultato  contabile  al
sostituto d'imposta, mod. 730-4.
  Il centro dovra' rilasciare il prospetto di liquidazione mod. 730-3
al  contribuente  e inviare  i  dati  relativi a  tali  dichiarazioni
all'Amministrazione  finanziaria  nei  termini  e  con  le  modalita'
ordinariamente previste.
  Il  contribuente  provvedera'  a versare  autonomamente  il  debito
risultante  dal  prospetto  di liquidazione,  unitamente  alle  somme
dovute per gli acconti non versati per effetto della sospensione, con
le modalita'  e nei  termini previsti con  successivo decreto  per la
ripresa della riscossione elle somme  sospese per effetto della crisi
sismica.
  3) Redditi e ritenute da indicare nel quadro D del modello 730.
  Nel quadro D  va riportato il totale delle  ritenute comprensivo di
quelle non operate per effetto della sospensione.
  L'importo  delle ritenute  sospese sara'  versato direttamente  dal
contribuente  con  le modalita'  e  i  termini che  saranno  previsti
dall'apposito decreto  per la  ripresa della riscossione  delle somme
sospese per effetto della crisi sismica.
                                     Il direttore generale del
                                    Dipartimento delle entrate
                                             Romano