MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1998 

  Concessione  alla societa'  Cagiva Trading  S.p.a. per  conto della
Cagiva Commerciale S.p.a., in  Varese, dell'applicazione dei benefici
agevolativi  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento  del  carico di  imposta  dovuto  in base  a  dichiarazione
afferente l'anno 1991.
(GU n.95 del 24-4-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art 5, comma 4, lettera  O a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 26  marzo 1997  con la  quale la
societa'  Cagiva Trading  S.p.a. per  conto della  Cagiva Commerciale
S.p.a., con  sede in Varese,  ha chiesto l'applicazione  dei benefici
agevolativi  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento  del  carico di  imposta  dovuto  in base  a  dichiarazione
afferente l'anno 1991,  iscritto nei ruoli posti  in riscossione alla
scadenza di  febbraio 1997 per  il residuo importo di  L. 716.388.000
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere   il   predetto   importo,  ma   di   poter   adempiere
l'obbligazione   tributaria   previo  accoglimento   delle   avanzate
richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Lombardia,  tenuto  anche  conto dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  Il residuo carico tributario di  L. 716.388.000 dovuto dalla Cagiva
Trading S.p.a. per conto della  Cagiva Commerciale S.p.a. deve essere
rideterminato dalla  Sezione staccata di Varese  calcolando, in luogo
delle  irrogate   sanzioni  (soprattasse  e  pene   pecuniarie),  che
rimangono sospese  fino all'esatto  e puntuale adempimento  di quanto
disposto con il presente decreto, sul debito di imposta gli interessi
sostitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata  del ruolo;  all'esatto adempimento  i ruoli  gia' sospesi
saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi  del 9%  annuo e'  ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di aprile 1998.
  Nel  provvedimento di  esecuzione,  va  riportato l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara'  revocata, con decreto del  Direttore generale
del Dipartimento delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in
base  ai quali  e' stata  concessa ovvero  ove sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli,  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,mentre la quotaparte garantita da
polizza fideiussoria verra' incamerata  dall'erario quale acconto del
complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Visco