Piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno ex lege n. 64/1986. Modalita' di recupero delle somme anticipate a fronte di interventi revocati. (Deliberazione n. 77/98).(GU n.241 del 15-10-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge n. 64/1986 in particolare per quanto concerne la disciplina dei piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno; Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Viste le proprie delibere dal 19 ottobre 1993 al 26 febbraio 1998 con le quali sono stati revocati, complessivamente, centonovantacinque finanziamenti per un importo di L. 2.219.456.000 comprensivi degli anticipi gia' erogati per L. 230.862.000; Vista in particolare la propria delibera in data 19 ottobre 1993 con la quale era stato disposto il recupero delle anticipazioni erogate in favore delle regioni attraverso compensazioni a valere sui Programmi regionali di sviluppo (PRS) ex lege n. 64/1986; Considerato che nei confronti dei soggetti attuatori diversi dalle regioni si puo' procedere al recupero attraverso compensazioni solo al momento del trasferimento delle competenze in materia e dei relativi finanziamenti ai sensi del citato art. 2, comma 108, della legge n. 662/1996; Considerato che, secondo quanto previsto da specifiche clausole convenzionali, in caso di chiusura anticipata o revoca dei finanziamenti occorre valutare le somme legittimamente spese, da lasciare nella disponibilita' dell'ente convenzionato, in presenza di opere o studi parzialmente realizzati ed utilizzabili; Ritenuto opportuno, in vista della devoluzione dell'intera materia alle regioni, affidare alle stesse la verifica e la valutazione delle eventuali somme dovute per spese legittimamente effettuate per opere o studi parzialmente realizzati ed utilizzabili, ferma restando la possibilita' di controlli da parte della amministrazione centrale. Delibera: 1. Le somme anticipate per interventi oggetto di convenzioni stipulate nell'ambito dei piani annuali di attuazione ex lege n. 64/1986 e revocati con delibere di questo Comitato sono cosi' recuperate: a) nel caso che soggetti attuatori siano le regioni, attraverso compensazioni sulle risorse destinate ai PRS ex lege n. 64/1986; b) nel caso di soggetti attuatori diversi dalle regioni, attraverso compensazioni da effettuarsi all'atto del trasferimento di competenze e risorse ai sensi dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. La valutazione delle somme legittimamente spese, prevista nelle convenzioni oggetto di chiusure anticipate o di revoche, e' effettuata dalla regione interessata che, sino al trasferimento delle competenze, certifichera' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le somme dovute per l'attribuzione delle relative risorse; il Ministero del tesoro si riserva di procedere ad autonomi controlli e verifiche. 3. Tutte le operazioni di compensazione (attive o passive) verranno effettuate all'atto del trasferimento delle risorse residue alle regioni. Roma, 9 luglio 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 332