COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998 

  Piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del
Mezzogiorno ex  lege n.  64/1986. Modalita'  di recupero  delle somme
anticipate a fronte di interventi revocati. (Deliberazione n. 77/98).
(GU n.241 del 15-10-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge n.  64/1986 in particolare  per quanto  concerne la
disciplina dei piani annuali di attuazione del Programma triennale di
sviluppo del mezzogiorno;
  Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  Visto l'art.  2, comma 108, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
come integrato dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Viste le proprie  delibere dal 19 ottobre 1993 al  26 febbraio 1998
con    le    quali    sono    stati    revocati,    complessivamente,
centonovantacinque finanziamenti  per un importo di  L. 2.219.456.000
comprensivi degli anticipi gia' erogati per L. 230.862.000;
  Vista in  particolare la propria  delibera in data 19  ottobre 1993
con  la quale  era  stato disposto  il  recupero delle  anticipazioni
erogate in favore delle regioni attraverso compensazioni a valere sui
Programmi regionali di sviluppo (PRS) ex lege n. 64/1986;
  Considerato che nei confronti  dei soggetti attuatori diversi dalle
regioni si  puo' procedere al recupero  attraverso compensazioni solo
al  momento  del trasferimento  delle  competenze  in materia  e  dei
relativi finanziamenti ai  sensi del citato art. 2,  comma 108, della
legge n. 662/1996;
  Considerato  che, secondo  quanto previsto  da specifiche  clausole
convenzionali,  in   caso  di   chiusura  anticipata  o   revoca  dei
finanziamenti  occorre valutare  le  somme  legittimamente spese,  da
lasciare nella disponibilita' dell'ente convenzionato, in presenza di
opere o studi parzialmente realizzati ed utilizzabili;
  Ritenuto opportuno, in vista  della devoluzione dell'intera materia
alle regioni, affidare alle stesse la verifica e la valutazione delle
eventuali somme dovute per  spese legittimamente effettuate per opere
o studi  parzialmente realizzati  ed utilizzabili, ferma  restando la
possibilita' di controlli da parte della amministrazione centrale.
                              Delibera:
  1.  Le  somme  anticipate  per interventi  oggetto  di  convenzioni
stipulate  nell'ambito dei  piani annuali  di attuazione  ex lege  n.
64/1986  e  revocati  con  delibere di  questo  Comitato  sono  cosi'
recuperate:
  a) nel  caso che  soggetti attuatori  siano le  regioni, attraverso
compensazioni sulle risorse destinate ai PRS ex lege n. 64/1986;
  b) nel caso di soggetti attuatori diversi dalle regioni, attraverso
compensazioni da effettuarsi all'atto del trasferimento di competenze
e risorse  ai sensi dell'art. 2,  comma 108, della legge  23 dicembre
1996, n.  662, come  integrato dall'art. 23  della legge  27 dicembre
1997, n. 449.
  2. La valutazione delle  somme legittimamente spese, prevista nelle
convenzioni  oggetto   di  chiusure  anticipate  o   di  revoche,  e'
effettuata dalla regione interessata che, sino al trasferimento delle
competenze,  certifichera' al  Ministero del  tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  le somme  dovute per  l'attribuzione
delle  relative  risorse;  il  Ministero del  tesoro  si  riserva  di
procedere ad autonomi controlli e verifiche.
  3. Tutte le operazioni di compensazione (attive o passive) verranno
effettuate  all'atto del  trasferimento  delle  risorse residue  alle
regioni.
   Roma, 9 luglio 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 332