MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1998 

  Razionalizzazione del  numero e della dislocazione  degli sportelli
di riscossione nell'ambito territoriale della provincia di Ancona.
(GU n.253 del 29-10-1998 - Suppl. Ordinario n. 181)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il  decreto ministeriale n.  I/2/6060/95 del 29  gennaio 1995
con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  9  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  43  del  1988, la  concessione  del
servizio di  riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della
provincia di  Ancona e' stata  conferita, a decorrere dal  1 febbraio
1995, alla Ancona Tributi S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito  territoriale della provincia di  Ancona, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista  la nota  del 27  settembre 1996,  con la  quale la  societa'
Ancona   Tributi   S.p.a.,   in  risposta   alla   citata   richiesta
dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli
operanti nella provincia di Ancona, ha proposto la soppressione degli
sportelli siti nei comuni  di Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo e
Loreto;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1) i predetti sportelli distano da un  minimo di 5 ad un massimo di
20  chilometri  dai   piu'  vicini  comuni  della   provincia  -  ove
rimarrebbero  operativi  i  rimanenti  sportelli  dell'ambito  -  che
rappresentano   i  naturali   centri   di   raccolta  ed   attrazione
socioeconomica delle aree geografiche interessate;
  2)  gli stessi  sportelli  effettuano, ad  eccezione  di quello  di
Castelfidardo  -  che  comunque   dista  appena  5  chilometri  dallo
sportello di Osimo - orario di apertura al pubblico a giorni ridotti;
  3) nei quattro comuni  interessati dalla soppressione sono comunque
presenti uffici postali e  sportelli bancari che consentono modalita'
alternative per il versamento dei tributi;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti i  pronunciamenti contrari alla soppressione  degli sportelli
siti  nel loro  territorio,  espressi  dalle amministrazioni  locali,
appositamente  interessate,  dei   citati  comuni  di  Castelfidardo,
Chiavaralle, Corinaldo e Loreto;
  Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli
locali,  espresse   dalle  predette  amministrazioni   comunali,  non
appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno
opposto  in  favore  della soppressione  delle  unita'  organizzative
ritenute  oggettivamente  antieconomiche,   tenuto  conto  anche  del
limitato  numero  di  operazioni   svolto  presso  gli  sportelli  in
argomento, nonche'  della presenza in  loco di sportelli  bancari che
rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
presenza di  sportelli bancari  che consentono  modalita' alternative
per il  versamento dei tributi,  sia per la relativa  vicinanza degli
altri  punti   di  riscossione   che  rimarrebbero   operativi  nella
provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle
aree  interessate  dalla soppressione,  un  servizio  adeguato e  una
sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di Ancona, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti
nei comuni di Castelfidardo, Chiaravalle, Corinaldo e Loreto.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano  fissati in  n. 6  unita',  dislocate nei  comuni di  Ancona,
Falconara, Osimo, Jesi, Fabriano e Senigallia.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito  di  Ancona,  nonche'  della  direzione  regionale  delle
entrate per  le Marche,  per mezzo  dei dipendenti  uffici finanziari
della provincia,  dare tempestiva  notizia, mediante  appositi avvisi
affissi nei rispettivi  locali aperti al pubblico,  degli effetti del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano