N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1998
N. 42 Ordinanza emessa il 6 luglio 1998 (recte: 25 novembre 1998) dal tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Siesto Amodio Pena - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione - Trattamento sanzionatorio - Lamentata eccessiva afflittivita' - Dedotta disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per piu' gravi ipotesi di reato. (D.Lgs., 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.5 del 3-2-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Letti gli atti, sentite le parti; O s s e r v a L'imputato Amodio Siesto e' chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 1, comma 1,3, d.-l. n. 66/1948, che prevede il reato di c.d. "blocco stradale", punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, raddoppiata nelle ipotesi aggravate. La difesa del medesimo ha eccepito l'illegittimita' costituzionale di tale norma, rispetto all'art. 3 Cost., ritenendo irragionevole il trattamento sanzionatorio recato dalla norma incriminata. Cio' premesso, in punto di fatto, va osservato, in punto di diritto, che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cit. dev'essere ritenuta rilevante, sol che si consideri che, nell'ipotesi in cui dovesse essere affermata la responsabilita' penale dell'imputato, la pena da infliggergli dovrebb'essere compresa fra gli estremi quantitativi innanzi indicati. La questione qui sollevata, poi, non si profila manifestamente infondata. Invero, dal raffronto tra la norma come sopra sospettata d'illegittimita' costituzionale e quella dell'art. 610 c.p., che prevede il reato di violenza privata, punendolo con la pena della reclusione fino a quattro anni, e' dato evincere una disparita', che costituisce la conseguenza di un'evidente irragionevolezza dei rispettivo trattamenti sanzionatori, nella valutazione comparata degli stessi, avuto riguardo, in particolare, al fatto che il reato di cui all'art. 610 cit. postula per l'integrazione della fattispecie l'estremo della violenza o minaccia, laddove quello di cui all'art. 1, d.-l. n. 66/1948 prescinde per l'integrazione della relativa fattispecie dal suddetto estremo, con cio' venendosi a determinare l'ingiustificata e irragionevole previsione normativa di una sanzione piu' grave per l'ipotesi criminosa meno grave fra le due suddette. Per non dire della fattispecie prevista dall'art. 24, ultimo comma, t.u.l.p.s., che, pur avendo riguardo a una condotta criminosa piu' grave (rifiuto di obbedienza all'ordine di discioglimento di una manifestazione pubblica sediziosa, che comunque possa mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero essere occasione della commissione di delitti), e' punita semplicemente con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da L. 60.000 a L. 800.000. E vale la pena di considerare che tale disparita' di trattamento sanzionatorio si verifica non soltanto nella relazione tra un reato contro la persona (art. 610 c.p.) e uno contro l'ordine pubblico (art. 1, d.-l. n. 66/1948), bensi' anche fra due reati contro l'ordine pubblico (art. 1 cit. e art. 24, ultimo comma, t.u.l.p.s.).
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,3, d.-l. n. 66/1948, relativamente all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto da altre norme dell'ordinamento (art. 610 c.p., art. 24, ultimo comma, t.u.l.p.s.) per fattispecie criminose di minore gravita'. Dichiara sospeso il procedimento in corso e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nola, addi' 6 luglio 1998 Il presidente: Zazzera I giudici: Montefusco - Napoletano 99C0049