N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1997- 27 gennaio 1999

                                 N. 69
  Ordinanza  emessa  il  5  novembre  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  27  gennaio  1999)  dalla  Commissione tributaria
 provinciale di Taranto sul ricorso proposto  da  ENEL  S.p.a.  contro
 Gestor S.p.a.
 Imposte   e  tasse  in  genere  (statali  e  comunali)  -  Tassa  per
    l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei
    comuni  e  delle   province   (T.O.S.AP.)   -   Criteri   per   la
    rideterminazione  delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo
    e del sottosuolo  stradale  con  cavi  e  condutture  -  Direttive
    fissate  dalla  legge  delega n. 421/1992 (nella specie: divisione
    dei comuni  in  classi;  considerazione  del  beneficio  economico
    ritraibile;  rispetto  del  limite della variazione in aumento del
    50%  delle  misure  massime  di  tassazione  vigente)  -   Mancata
    osservanza  da  parte  del  legislatore  delegato  -  Lesione  dei
    principi posti dalla legge di delega.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 76, primo comma, in  relazione  alla  legge  23  ottobre
    1992, n. 421, art. 4, comma 4).
(GU n.8 del 24-2-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 481/1997 R.G.R.
 depositato il 6 febbraio 1997  avverso  avviso  di  accertamento  per
 TOSAP  1995,  emesso  dalla  Gestor  S.p.a.  per  conto del comune di
 Palagiano con sede in via Toselli n.  22,  Palagiano,  notificato  in
 data  18 novembre 1996, da ENEL S.p.a. sede secondaria di Napoli, via
 P.E. Imbriani n. 42, rappresentata e difesa  dal  dott.  rag.  Silvio
 Carotenuto.
                            Fatto e diritto
   Con  ricorso  notificato  il  17  gennaio  1997  e depositato nella
 segreteria di questa Commissione  provinciale  il  6  febbraio  1997,
 l'ENEL  S.p.a.,  sede  secondaria di Napoli, ha impugnato l'avviso di
 accertamento di ufficio notificato in data 18 novembre 1996  con  cui
 la  Gestor S.p.a. concessionaria del Servizio riscossioni tributi del
 comune di Palagiano, aveva accertato a carico dell'ENEL la tassa  per
 l'occupazione  degli  spazi ed aree pubbliche del comune di Palagiano
 per l'anno 1995 per complessive L. 93.278.000, di cui  L.  69.600.000
 per Tosap vera e propria, L. 13.920.000 per soprattasse, L. 9.744.000
 per  interessi  di mora, L. 14.240 per notifica, al netto della somma
 di L. 750.000 gia' versata.
   A  sostegno  del ricorso, deduceva l'Enel che gli articoli 46 e 47,
 commi 1 e 2 del decreto legislativo 15  novembre  1993  n.  507,  che
 determinano   i   criteri   per   l'applicazione   della   tassa  per
 l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con  condutture,  cavi  in
 genere   ed   altri   manufatti   destinati   all'esercizio  ed  alla
 manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla  cui
 base  la  Gestor  S.p.a.   aveva accertato la tassa di cui si tratta,
 erano costituzionalmente  illegittimi  per  violazione  dell'art.  76
 della  Costituzione, poiche' la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4,
 comma  4,  con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare
 uno  o  piu'  decreti   legislativi   diretti   alla   revisione   ed
 armonizzazione  dei  tributi  degli  enti  locali,  con effetto dal 1
 gennaio 1994, aveva stabilito che la rideterminazione della tassa  di
 occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche di pertinenza dei comuni e
 delle province dovesse  avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu'
 adeguata  rispondenza  al beneficio economico ritraibile, mediante la
 ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo  che,
 per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero
 superare  il  50%  delle misure massime di tassazione vigente, mentre
 invece le norme delegate non dovevano rispettare i criteri e principi
 direttivi  in  quanto,  con  particolare  riguardo  alle  occupazioni
 permanenti,  avevano  stabilito  la  misura  massima  e  minima della
 tassazione in modo identico per tutti i comuni,  le  province,  senza
 tener conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici
 di  servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente
 popolata ovvero, diversamente,  in  comuni  agricoli  o  montani  con
 pochissime  e  modestissime  utenze  sparpagliate  in  un  vastissimo
 territorio  e  non  avevano  rispettato   l'aumento   massimo   della
 tassazione  del  50%  rispetto  alle  misure vigenti alla data del 31
 dicembre 1993, tanto che nel caso di  specie  si  era  verificato  un
 incremento  di  oltre sessanta volte della tassa richiesta per l'anno
 1995 dalla Gestor S.p.a., rispetto  a  quella  dovuta  per  il  1993,
 nonostante non vi fosse stata occupazione di ulteriori spazi pubblici
 in  aggiunta  a  quelli  esistenti  e presi a base per la trattazione
 effettuata nel 1993.
   Con memoria depositata il 20 gennaio 1997 si costituiva in giudizio
 la Gestor S.p.a. a mezzo dell'avv. Pietro Di Benedetto, e dott. proc.
 Antonio Calvis, sostenendo la legittimita' del decreto legislativo n.
 507  del  1993,  contestando  che  il  limite  di  maggiorazione  non
 inferiore  al 50% potesse riferirsi alle occupazioni di soprassuolo e
 sottosuolo con cavi o tubi, bensi' alle  occupazioni  permanenti  del
 suolo  pubblico,  essendo  state  per  le  prime previste dalla legge
 delega forme di determinazione forfettaria  della  tassa;  aggiungeva
 che  peraltro  gia' sul TULF la disciplina dell'occupazione del suolo
 pubblico attraverso  impianti  prevedeva  una  tassazione  del  tutto
 autonoma rispetto alle altre occupazioni.
   Fissata  l'udienza per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha
 chiesto la discussione in pubblica udienza, nel corso della  quale  i
 rappresentanti  delle  parti  dissertavano  ampiamente  la questione,
 riportandosi alle conclusioni prospettate rispettivamente nel ricorso
 e nel controricorso.
   La questione di legittimita' costituzionale sollevata dell'Enel  e'
 rilevante  nella  causa  in  essere;  infatti,  se  venisse  accolta,
 determinerebbe  il  venir  meno  dei  criteri  di  tassazione   delle
 occupazioni  del  soprassuolo,  del  sottosuolo con linee elettriche,
 applicati nella specie dalla societa' concessionaria per il  servizio
 di  riscossione  dei  tributi del comune di Massafra, con conseguente
 illegittimita' dell'accertamento impugnato.
   E' altresi' la detta eccezione, ad avviso  della  Commissione,  non
 manifestamente infondata.
   Invero il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe
 della  Tosap,  doveva nella specie operare secondo le linee direttive
 fissate dall'art. 4, comma 4 della legge delega n. 421 del 1992,  che
 si  articolavano  in  quattro  punti,  di  cui  interessano  in  modo
 particolare i primi due e cioe': 1) rideterminazione delle tariffe al
 fine   di  una  piu'  adeguata  rispondenza  al  beneficio  economico
 ritraibile, nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in  non
 piu'  di  cinque  classi. Le variazioni in aumento per le occupazioni
 permanenti, non potranno superare il  50%  delle  misure  massime  di
 tassazione  vigenti;  2)  introduzioni  di  forme  di  determinazione
 forfettaria della tassa per le occupazioni  di  spazi  sovrastanti  e
 sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili,
 tenendo conto di parametri significativi.
   Orbene,  il  legislatore  delegato,  nella formulazione del decreto
 legislativo n. 507 del 1993 ha  ritenuto  di  doversi  conformare  di
 criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe
 relative  alla  occupazione  di  spazi ed aree pubbliche permanenti o
 temporanee,  mentre  per  le  occupazioni  del  soprassuolo   e   del
 sottosuolo  stradale  con  cavi  o  condutture  ha ritenuto di essere
 completamente libero nella  determinazione  della  tassa  di  cui  si
 tratta  ed  ha  quindi omesso, nella stesura degli artt. 46 e 47, che
 qui interessano, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e
 di rispettare soprattutto  il  limite  massimo  della  variazione  in
 aumento  del  50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.
 La precedente normativa (T.U.F.L.  - R.D. 14 settembre 1931 n.  1175,
 e  successive modifiche) all'art.  198 (per le occupazioni con lineee
 elettriche sotterranee) e all'art.   195, integrato con  il  D.M.  26
 febbraio  1933,  aggiornato al 1 gennaio 1988 (per le occupazioni con
 linee  elettriche  aeree)  fissava  le  tariffe   massime,   per   le
 occupazioni  con linee elettriche di interesse dell'Enel S.p.a. nella
 seguente misura: L. 150 a metro  lineare  (pari  a  150.000  lire  al
 chilometro)  per  le occupazioni con linee elettriche sotterranee con
 un diametro inferiore a 20 cm; L. 8.450 per Km nel centro abitato per
 le occupazioni con linee elettriche aeree con sostegni al  suolo  nei
 comuni  della classe G (classe in cui rientra il comune di Massafra);
 L. 5.915 a Km per il rimanente territorio comunale; L. 6.760  per  Km
 nel  centro  abitato  per  le  occupazioni con linee elettriche aeree
 senza sostegni al suolo nei comuni della classe G; L. 4.225 a Km  per
 il rimanente territorio.
   L'art. 47 del decreto legislativo n. 507/1933 stabilisce invece che
 la  tariffa  della  tassa  per  le occupazioni di strade comunali con
 linee, cavi ed  impianti  in  genere  per  l'erogazione  di  pubblici
 servizi  e'  forfettariamente  stabilita in base alla lunghezza delle
 strade effettivamente occupate, in una misura che puo' variare da  un
 minimo  di  L.  250.000  ad un massimo di L. 500.000 per chilometro o
 frazione, salvo una graduazione in base alla categoria  in  cui  sono
 classificate  le  strade,  ai  sensi  dell'art.  42, comma 3, con una
 riduzione per la categoria piu' bassa non superiore al  30%  rispetto
 alla  tariffa deliberata per la prima appare evidente la sproporzione
 fra la nuova misura di tassazione unitaria e quella  precedente,  ben
 superiore al 50%.
   Ritiene  questa Commissione che la legge delega, fissando i criteri
 di cui al punto 1 della lettera b) del comma  4  dell'art.  4,  abbia
 voluto dettare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni
 caso  e  per  tutti i tipi di occupazione, stabilendo poi al n.  2 un
 ulteriore criterio integrativo (quello dei  parametri  significativi)
 per  le  specifiche  occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con
 linee   elettriche  e  condutture  (anche  la  direttiva  di  cui  al
 successivo n. 3, relativa ai  passi  carrabili,  e'  integrativa  del
 criterio  di  cui al punto 1, stabilendo la determinazione di criteri
 certi per la tassa sui passi carrabili ed infine anche  la  direttiva
 di  cui  al  n.  4, che stabilisce la regolamentazione della gestione
 della tassa -  quella  cioe'  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
 pubbliche  comunali e provinciali - secondo criteri analoghi a quelli
 previsti per l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e  diritti  sulle
 pubbliche affissioni).
   Poiche'  il decreto legislativo n. 507 del 1993, agli articoli 46 e
 47 si e' posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi
 con  l'art.  76,  comma  1   della   Costituzione,   l'eccezione   di
 incostituzionalita'  va  accolta,  il  che  impone la sospensione del
 giudizio  in  corso  e  la  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
                                P. Q. M.
   La  commissione,  visti gli artt. 134 Cost., legge 11 marzo 1953 n.
 87;
   Dichiara rilevante e non manfiestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  47, commi 1 e 2, del decreto
 legislativo 15 novembre 1993 n. 507,  per  violazione  dell'art.  76,
 primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23
 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comminata  al
 Presidente del Senato ed al Presidente  della  Camera  dei  deputati,
 mandando  alla  segreteria  della  commissione  per l'adempimento dei
 suddetti incombenti.
     Taranto, addi' 5 novembre 1997
                   Il presidente relatore: Fischetti
 99C0092