N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 1998
N. 75 Ordinanza emessa il 5 ottobre 1998 dal pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Micci Barreca Michele Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessita', a pena di nullita' della richiesta e degli atti coneguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.8 del 24-2-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti del processo penale iscritto al n. 12119/1998 R.G. Dib. pendente presso questo ufficio nei confronti di Micci Barreca Michele nato a Catania il 4 agosto 1933: O s s e r v a L'imputato e' stato rinviato a giudizio dal g.i.p. presso questo ufficio a seguito di rituale e tempestiva opposizione avverso un decreto penale di condanna. Il suo difensore, prima dell'apertura del dibattimento, ha tra l'altro eccepito la nullita' del decreto che ha disposto il giudizio, perche' lo stesso non e' stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio. Il decidente ha quindi sentito sul punto il parere del p.m. di udienza. Cio' premesso, il giudicante rileva che la legge 16 luglio 1997 n. 234 ha introdotto un'ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, se lo stesso non sia stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. Si tratta di una nullita' testualmente (per quanto riguarda il giudizio pretorile) al solo decreto di citazione previsto dall'art. 555 c.p.p., mentre nulla e' stato stabilito espressamente per il decreto che dispone il giudizio emesso da g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Puo' pertanto verificarsi che due persone, imputate in distinti processi di un reato della stessa specie, ricevano un trattamento distinto, secondo che il p.m. scelga, in maniera discrezionale ed insindacabile in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale seguendo una delle due modalita'. Nel primo caso la persona sottoposta ad indagini preliminari potra' infatti prospettare all'organo inquirente le proprie ragioni ed addurre elementi a discolpa prima dell'esercizio dell'azione penale, con la possibilita' che il p.m., ravvisandone gli estremi, chieda al g.i.p. la emissione di un decreto di archiviazione; nel secondo caso, invece, l'indagato potra' trovarsi, senza essere stato posto in grado di difendersi preventivamente, di fronte ad un decreto penale gia' emesso e non potra' piu' ottenere l'archiviazione della propria posizione, ne' avra' alcun meccanismo processuale per "costringere" il p.m. ad assumere l'interrogatorio prima del giudizio. L'imputato, in questa seconda ipotesi, se vorra' prospettare le proprie ragioni difensive dovra' necessariamente proporre opposizione avverso il decreto penale e chiedere al g.i.p. l'emissione del decreto che dispone il giudizio. In altri termini, due situazioni potenzialmente identiche vengono trattate in maniera difforme, senza alcuna apprezzabile giustificazione logica e giuridica e dunque in maniera irragionevole. Se l'imputato puo' difendersi in entrambe le situazioni, nella seconda ipotesi le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono piu' gravose e la stessa pubblica amministrazione, lato sensu intesa, subisce un pregiudizio, nella misura in cui e' necessario celebrare un pubblico dibattimento (con i costi ed i tempi che cio' comporta) per definire situazioni processuali che avrebbero, in ipotesi, potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta (e con decreto) di archiviazione. Non puo' dunque ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il p.m., prima di richiedere la emissione di un decreto di condanna, debba contestare il fatto alla persona sottoposta ad indagini preliminari con un invito a comparire per rendere l'interrogatorio; i parametri di riferimento costituzionale vanno ravvisati, per quanto gia' detto, negli artt. 3 e 97 della Carta. La questione e' rilevante nel processo in corso, posto che la sua soluzione comporta differenti valutazioni in ordine alla qualita' dell'esercizio dell'azione penale.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari. Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, che viene letta in udienza pubblica, venga notificata a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Catania, addi' 5 ottobre 1998 Il pretore: Cavallaro 99C0113