N. 40 ORDINANZA 11 - 19 febbraio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Convalida dell'arresto - Giudizio direttissimo -
 Acquisizione della relazione dell'ufficiale o dell'agente di  polizia
 giudiziaria  procedente, dichiarazioni dell'imputato - Rispetto delle
 forme dettate per la testimonianza e per  l'esame  dell'imputato  nel
 dibattimento  -  Omessa  previsione  -    Inserimento  degli atti nel
 fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Riferimento  alla
 giurisprudenza  della  Corte in materia (vedi ordinanza n. 286/1998 e
 sentenze nn. 131, 177 e 155 del 1996) - Irrilevanza della questione -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio  1989,  n.  271,  art.
 138).
 
 (Cost.,  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
 27, secondo comma).
 
(GU n.8 del 24-2-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431 e 566
 del  codice  di  procedura  penale  e  dell'art.  138   del   decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
 con ordinanze emesse in data 23 ottobre 1997  dal  pretore  di  Roma,
 sezione  distaccata  di  Castelnuovo  di  Porto,  4  giugno  1997, 31
 gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio,  10,
 20  e  24  aprile,  20  e  27  maggio,  4  aprile,  16 febbraio (n. 2
 ordinanze), 4 e 14 aprile e 27  maggio  1998  dal  pretore  di  Roma,
 sezione  distaccata  di  Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 198,
 216, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652 e da  659  a  664
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 13, 14, 17, 18, 24, 37, 38  e  39,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1998;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che  con  ventuno  ordinanze  il pretore di Roma, sezione
 distaccata di Castelnuovo di Porto, e il  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di Tivoli, hanno sollevato, in riferimento agli artt.  3,
 primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138  del  decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);
     che con la ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216 del 1998)  il
 giudice  rimettente  ha  sollevato  la  questione  nel  corso  di  un
 dibattimento instaurato con rito direttissimo dopo che, nello  stesso
 giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;
     che con le ordinanze in data 23 ottobre 1997 del pretore di Roma,
 sezione  distaccata di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 198 del 1998), e
 31 gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo,  29  maggio,
 10,  20  e  24  aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14
 aprile e 27 maggio 1998, del pretore di Roma, sezione  distaccata  di
 Tivoli  (r.o.  nn. 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da
 659 a  664  del  1998),  i  giudici  rimettenti  hanno  sollevato  la
 questione  nella  fase  della  convalida  dell'arresto preliminare al
 giudizio direttissimo;
     che,  a  prescindere  dalla  fase processuale in cui le questioni
 sono state sollevate, il contenuto delle ordinanze di  rimessione  e'
 identico;
     che,  ad avviso dei rimettenti, le norme censurate violerebbero i
 principi costituzionali sopra richiamati,  nella  parte  in  cui  non
 prescrivono  che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia
 giudiziaria  procedente  e  le  dichiarazioni  dell'imputato  vengano
 assunte,  in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme
 dettate  per  la  testimonianza  e  per  l'esame  dell'imputato   nel
 dibattimento,  nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento
 di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel  fascicolo  per  il
 dibattimento;
     che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte
 costituzionale  nelle  numerose decisioni in tema di incompatibilita'
 ex art. 34  cod.  proc.  pen.  -  secondo  cui  "una  valutazione  di
 contenuto   sulla   probabile  fondatezza  dell'accusa"  anticipa  il
 giudizio  -,  combinato  con  quanto  affermato  dalla  stessa  Corte
 (sentenza  n.  177  del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo
 avanti al pretore,  allorche'  ha  escluso  che  la  decisione  sulla
 convalida  dell'arresto  e  sulla applicazione della misura cautelare
 determini l'incompatibilita' del  giudice  chiamato  a  celebrare  il
 dibattimento  con  il  rito  direttissimo,  dovrebbe  comportare  che
 l'acquisizione  degli  elementi  di  valutazione  nella  fase   della
 convalida  avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie
 della fase del  giudizio:  in  particolare  per  quanto  "concerne  i
 qualificanti  momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale
 o agente di polizia  giudiziaria  procedente  e  della  dichiarazione
 dell'arrestato  che,  a  norma  dell'art. 566 cod. proc.  pen., viene
 ''sentito'' ai fini della convalida";
     che infatti, secondo i giudici a quibus, solamente rispettando le
 forme previste per  il  dibattimento  potrebbe  essere  garantita  la
 compatibilita'  di tali momenti con i parametri costituzionali di cui
 agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo  comma,  e
 27,  secondo  comma, della Costituzione, cosi' salvaguardandosi anche
 "l'aspetto della loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio";
     che nell'ordinanza r.o. n. 216 del 1998 il  rimettente,  premesso
 di  avere gia' provveduto al giudizio di convalida e all'applicazione
 della misura cautelare, motiva  sulla  rilevanza  osservando  che  il
 giudizio "si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla
 convalida (...), dove trovano applicazione le norme censurate";
     che  nelle  successive  ordinanze  i rimettenti, tenendo conto di
 quanto rilevato dalla Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, con  cui
 erano   state  dichiarate  inammissibili  per  difetto  di  rilevanza
 questioni analoghe in quanto sollevate nel  corso  del  dibattimento,
 motivano  sulla  rilevanza  osservando  che  la  questione  viene ora
 sollevata  nella  fase  della   convalida,   dove   trovano   diretta
 applicazione le norme censurate;
     che  nei  vari giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che le questioni vengano dichiarate manifestamente
 inammissibili per difetto di rilevanza.
   Considerato che, in relazione  all'identico  contenuto  del  merito
 delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
     che  la  questione sollevata con l'ordinanza r.o. n. 216 del 1998
 e' irrilevante per i medesimi motivi evidenziati da questa Corte  con
 l'ordinanza  n.  301  del 1997 (e successivamente con le ordinanze n.
 401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998),  poiche'  anche  la  questione
 oggetto  del  presente  giudizio,  ancorche'  volta  a  modificare le
 modalita' di assunzione degli atti raccolti  durante  la  fase  della
 convalida   dell'arresto,   e'   stata   sollevata   nel   corso  del
 dibattimento, dopo che il giudice aveva  gia'  provveduto  sia  sulla
 convalida  dell'arresto,  sia  sulla  richiesta di applicazione della
 misura cautelare: in un momento, dunque, nel quale il giudice  a  quo
 aveva   oramai   esaurito   la   sua  cognizione  in  relazione  alle
 disposizioni oggetto di censura;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
     che, con riferimento alle altre ordinanze, identica questione  e'
 stata gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 286
 del  1998,  con  la  quale  questa  Corte,  rifacendosi  alla propria
 costante giurisprudenza in tema di incompatibilita' (in  particolare,
 sentenze  nn.  131,  177 e 155 del 1996), ha ribadito che la funzione
 giudicante  deve  ritenersi  pregiudicata  solo  se   la   precedente
 valutazione  di  merito  e'  stata  espressa  in una diversa fase del
 procedimento   e   che   non   e'   configurabile   una   menomazione
 dell'imparzialita'  del  giudice  che adotta decisioni preordinate al
 proprio giudizio o  rispetto  ad  esso  incidentali,  attratte  nella
 competenza per la cognizione del merito;
     che  anche  nelle  ordinanze  oggetto  del  presente  giudizio di
 costituzionalita' i rimettenti, pur mostrando di prendere atto  della
 ricordata  giurisprudenza costituzionale, in realta' se ne discostano
 apertamente quando rilevano che l'imparzialita' del  giudice  sarebbe
 rispettata   solo   se   nella  fase  della  convalida  la  relazione
 dell'ufficiale   di   polizia   giudiziaria   e   le    dichiarazioni
 dell'arrestato   venissero   assunte   con   le   forme  proprie  del
 dibattimento;
     che, cosi' argomentando, i rimettenti da un lato  suppongono  che
 vi  sia, nella sostanza, incompatibilita' tra la funzione di giudizio
 e la convalida dell'arresto nell'ambito  del  giudizio  direttissimo,
 dall'altro  assumono  che  il  pregiudizio per la funzione giudicante
 verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse  gli  atti  di
 cui  all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalita' previste
 per  l'assunzione  della   prova   in   dibattimento:   dando   cosi'
 incomprensibilmente  rilievo  a  un  dato  meramente formale, che non
 incide sulla natura della funzione esercitata;
     che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 sollevata con le ordinanze r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a
 617,  da  650  a  652,  da  659 a 664 del 1998 deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del
 codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28
 luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento
 agli artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27,
 secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  pretore  di Roma, sezione
 distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n.  216
 del 1998);
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 34,  431,  566  del  codice  di  procedura
 penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
 (Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di
 procedura penale), sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di
 Castelnuovo di Porto, con ordinanza del 23 ottobre 1997 e dal pretore
 di  Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanze del 31 gennaio,
 5, 11, 20 febbraio, 1 aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10,  20  e  24
 aprile,  20  e  27  maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14 aprile e 27
 maggio 1998 (r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a
 652, da 659 a 664 del 1998).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Neppi Modona
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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