N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1999
N. 100 Ordinanza emessa il 5 gennaio 1999 dal tribunale di Trani nel procedimento di esecuzione nei confronti di Tarricone Giuseppe Processo penale - Premissione della querela - Condanna del remittente al pagamento delle spese processuali - Intrasmissibilita' agli eredi del remittente, dell'obbligazione al pagamento di tali spese - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza, in riferimento alla intrasmissibilita' agli eredi del condannato, dell'obbligo di rimborso delle spese processuali, stabilita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98/1998. (C.P.P. 1988, art. 340, comma 4). (Cost., art. 3).(GU n.10 del 10-3-1999 )
IL TRIBUNALE Letta la segnalazione della cancelleria dell'esecuzione penale in sede, con la quale si chiede a questo giudice dell'esecuzione di provvedere sulle spese processuali per la parte che concerne la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, pronunciata a favore di Anelli Michele con sentenza emessa da questo tribunale in data 8 gennaio 1998, irrevocabile il 28 febbraio 1998; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 695 c.p.p.; Visto il certificato anagrafico del comune di Corato, con il quale si attesta che il querelante obbligato al pagamento delle spese processuali in caso di remissione, Tarricone Giuseppe, e' deceduto il 7 giugno 1997; O s s e r v a Con la sentenza sopra menzionata, Anelli Michele fu, tra l'altro, prosciolto dall'imputazione di minacce e ingiurie rubricata al capo C) dell'epigrafe perche' il reato era estinto per intervenuta remissione espressa di querela da parte del Tarricone Giuseppe. Cio', a mente dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, dovrebbe comportare (salvo diversa pattuizione che non risulta intervenuta nel caso di specie) la condanna del remittente al pagamento delle spese processuali afferenti al detto capo di imputazine. Tale disposizione, la cui costituzionalita' e' stata ritenuta con sentenza n. 211/1995 della Corte costituzionale, costituisce il naturale pendant di quella (art. 535 c.p.p.) che in caso di condanna pone le spese processuali a carico dell'imputato e dava luogo, secondo la piu' comune interpretazione, da una obbligazione civile di natura pecuniaria, naturalmente trasmissibile agli eredi in caso di decesso dell'obbligato. Alla disciplina ordinaria era stata legislativamente prevista una sola eccezione con il secondo comma dell'art. 188 c.p.p., che escludeva la trasmissibilita' agli eredi dell'obbligazione per il rimborso delle spese di mantenimento in carcere del condannato. Tale quadro di riferimento normativo, tuttavia, e' significativamente mutato in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 98 dle 24 marzo-6 aprile 1998, che ha avuto come effetto di stabilire il principio della non trasmissibilita' agli eredi di tutte le spese del procedimento penale gravanti sul condannato, qualifiche non piu' come obbligazione civile nascente dal reato, bensi' come sanzione economica accessoria alla pena e come tale strettamente inerente alla persona del condannato. Le argomentazione della Corte, essendo basate sulla presenza nell'ordinamento vigente della norma che prevede la remissione del debito nei confronti del condannato meritevole (art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354, ordin. penit.), non sembrano tout court estensibili alla situazione debitoria di chi, come il remittente la querela, condannato non e' e imputato non e' mai stato. Cio' non toglie che l'intervenuto mutamento della natura giuridica dell'obbligazione alle spese del condannato, facendo venir meno il naturale contrappasso della disposizione di cui all'art. 340, comma 4, c.p.p., introduca nel sistema un elemento di disarmonia che finisce col far dubitare della razionalita' di tale differenza di trattamento. Questo collegio, infatti, non e' riuscito a darsi una ragionevole spiegazione del perche' una identica prestazione di carattere patrimoniale - il rimborso delle spese del processo anticipate dallo Stato - debba ricevere una diversa qualificazione giuridica, obbligazione civile ovvero sanzione economica accessoria alla pena, a seconda del mutamento del soggetto debitore, rispettivamente remittente la querela o condannato. Tale disagio interpretativo e', inoltre, acuito dalla presenza nell'ordinamento del principio della intrasmissibilita' agli eredi delle sanzioni pecuniarie dovute per le violazioni amministrative in genere - art. 7 legge 24 novembre 1981 n. 689 - e dalla recentissima estensione di questo principio, ormai generalissimo, anche alle sanzioni tributarie, attuata con l'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In sostanza, la norma di cui al comma 4 dell'art. 340 c.p.p., non prevedendo la intrasmissibilita' agli eredi di una obbligazione che grava sul remittente per fatto indipendente da suo dolo a colpa, rischia di rimanere l'unica disposizione a carattere sia pur vagamente sanzionatorio che residua nel sistema dopo l'eliminazione della trasmissibilita' di altre obbligazioni comunque scaturenti da un comportamento illecito dell'obbligato principale. E' ben vero che, nel caso della remissione di querela, la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 211/1995 citata) ha chiaramente spiegato come l'assunzione delle spese del procedimento risalga pur sempre ad un atto di volonta' del querelante, il quale, dopo aver messo in moto la macchina processuale dello Stato, ha ritenuto opportuno disporre diversamente in prosieguo. E tuttavia, a fronte dei mutati orientamenti sia legislativi che interpretativi sopra evidenziati, emerge l'anomalia di una obbligazione pecuniaria che muta natura giuridica a seconda del soggetto debitore sul quale finisca col gravare, si' da legittimare il dubbio, non manifestamente infondato, che dalla contemporanea presenza nell'ordinamento processuale dell'art. 188 c.p., come modificato dalla pronuncia n. 98/1998 della Corte costituzionale, e dell'art. 340, comma 4 c.p.p., sorga una ingiustificabile disparita' di trattamento tra situazioni omologabili, in contrasto con il principio dettato dall'art. 3 della Costituzione. Nel presente procedimento di esecuzione il tema sopra indicato e' assolutamente centrale, in quanto, ove fosse riconosciuta la conformita' ai principi costituzionali della norma sopra richiamata, non rimarrebbe altro da fare che porre le spese del procedimento penale (per la parte che compete) a carico degli eredi del remittente deceduto, per cui risulta evidente la rilevanza della questione ai fini del decidere.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la intrasmissibilita' agli eredi del remittente la querela dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento; Sospende la decisione nel presente procedimento di esecuzione; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Trani, addi' 5 gennaio 1999 Il presidente: Russi Il relatore: Drago 99C0147