N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1999

                                N. 100
  Ordinanza  emessa  il  5  gennaio  1999  dal  tribunale di Trani nel
 procedimento di esecuzione nei confronti di Tarricone Giuseppe
 Processo penale - Premissione della querela - Condanna del remittente
    al pagamento delle spese  processuali  -  Intrasmissibilita'  agli
    eredi del remittente, dell'obbligazione al pagamento di tali spese
    -  Mancata  previsione  - Lesione del principio di eguaglianza, in
    riferimento alla intrasmissibilita'  agli  eredi  del  condannato,
    dell'obbligo  di rimborso delle spese processuali, stabilita dalla
    sentenza della Corte costituzionale n. 98/1998.
 (C.P.P. 1988, art. 340, comma 4).
 (Cost., art. 3).
(GU n.10 del 10-3-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Letta  la  segnalazione della cancelleria dell'esecuzione penale in
 sede, con la quale si chiede  a  questo  giudice  dell'esecuzione  di
 provvedere  sulle  spese  processuali  per  la  parte che concerne la
 declaratoria di estinzione del reato per  intervenuta  remissione  di
 querela,  pronunciata  a favore di Anelli Michele con sentenza emessa
 da questo tribunale in  data  8  gennaio  1998,  irrevocabile  il  28
 febbraio 1998;
   Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 695 c.p.p.;
   Visto  il certificato anagrafico del comune di Corato, con il quale
 si attesta che il  querelante  obbligato  al  pagamento  delle  spese
 processuali in caso di remissione, Tarricone Giuseppe, e' deceduto il
 7 giugno 1997;
                             O s s e r v a
   Con  la  sentenza sopra menzionata, Anelli Michele fu, tra l'altro,
 prosciolto dall'imputazione di minacce e ingiurie rubricata  al  capo
 C)  dell'epigrafe  perche'  il  reato  era  estinto  per  intervenuta
 remissione espressa di querela da parte del Tarricone Giuseppe.
   Cio', a mente dell'art. 340,  comma  4,  del  codice  di  procedura
 penale,  dovrebbe  comportare  (salvo  diversa  pattuizione  che  non
 risulta intervenuta nel caso di specie) la condanna del remittente al
 pagamento  delle  spese  processuali  afferenti  al  detto  capo   di
 imputazine.
   Tale  disposizione,  la cui costituzionalita' e' stata ritenuta con
 sentenza n.  211/1995  della  Corte  costituzionale,  costituisce  il
 naturale  pendant di quella (art. 535 c.p.p.) che in caso di condanna
 pone le spese  processuali  a  carico  dell'imputato  e  dava  luogo,
 secondo la piu' comune interpretazione, da una obbligazione civile di
 natura  pecuniaria,  naturalmente trasmissibile agli eredi in caso di
 decesso dell'obbligato.
   Alla disciplina ordinaria era stata legislativamente  prevista  una
 sola  eccezione  con  il  secondo  comma  dell'art.  188  c.p.p., che
 escludeva la trasmissibilita' agli  eredi  dell'obbligazione  per  il
 rimborso delle spese di mantenimento in carcere del condannato.
   Tale    quadro    di    riferimento    normativo,    tuttavia,   e'
 significativamente mutato in conseguenza della pronuncia della  Corte
 costituzionale  n.  98  dle 24 marzo-6 aprile 1998, che ha avuto come
 effetto di stabilire il principio  della  non  trasmissibilita'  agli
 eredi  di  tutte  le  spese  del  procedimento  penale  gravanti  sul
 condannato, qualifiche non piu' come obbligazione civile nascente dal
 reato, bensi' come sanzione economica accessoria  alla  pena  e  come
 tale strettamente inerente alla persona del condannato.
   Le  argomentazione  della  Corte,  essendo  basate  sulla  presenza
 nell'ordinamento vigente della norma che prevede  la  remissione  del
 debito  nei  confronti del condannato meritevole (art. 56 della legge
 26 luglio 1975 n.   354, ordin.  penit.),  non  sembrano  tout  court
 estensibili  alla  situazione debitoria di chi, come il remittente la
 querela, condannato non e' e imputato non e' mai stato.
   Cio' non toglie che l'intervenuto mutamento della natura  giuridica
 dell'obbligazione  alle  spese  del condannato, facendo venir meno il
 naturale contrappasso della disposizione di cui all'art.  340,  comma
 4,  c.p.p.,  introduca  nel  sistema  un  elemento  di disarmonia che
 finisce  col  far  dubitare  della razionalita' di tale differenza di
 trattamento.
   Questo collegio, infatti, non e' riuscito a darsi  una  ragionevole
 spiegazione   del  perche'  una  identica  prestazione  di  carattere
 patrimoniale - il rimborso delle spese del processo anticipate  dallo
 Stato   -   debba  ricevere  una  diversa  qualificazione  giuridica,
 obbligazione civile ovvero sanzione economica accessoria alla pena, a
 seconda  del  mutamento  del   soggetto   debitore,   rispettivamente
 remittente la querela o condannato.
   Tale  disagio  interpretativo  e',  inoltre,  acuito dalla presenza
 nell'ordinamento del principio della  intrasmissibilita'  agli  eredi
 delle  sanzioni pecuniarie dovute per le violazioni amministrative in
 genere - art. 7 legge 24 novembre 1981 n. 689 - e dalla  recentissima
 estensione  di  questo  principio,  ormai  generalissimo,  anche alle
 sanzioni tributarie, attuata con l'art.  8  del  d.lgs.  18  dicembre
 1997, n.  472.
   In  sostanza,  la norma di cui al comma 4 dell'art. 340 c.p.p., non
 prevedendo la intrasmissibilita' agli eredi di una  obbligazione  che
 grava  sul  remittente  per  fatto  indipendente da suo dolo a colpa,
 rischia  di  rimanere  l'unica  disposizione  a  carattere  sia   pur
 vagamente  sanzionatorio  che residua nel sistema dopo l'eliminazione
 della trasmissibilita' di altre obbligazioni comunque  scaturenti  da
 un comportamento illecito dell'obbligato principale.
   E'  ben  vero  che,  nel caso della remissione di querela, la Corte
 costituzionale  (cfr.  sent.  n.  211/1995  citata)  ha   chiaramente
 spiegato  come  l'assunzione delle spese del procedimento risalga pur
 sempre ad un atto di volonta' del querelante,  il  quale,  dopo  aver
 messo  in  moto  la  macchina  processuale  dello  Stato, ha ritenuto
 opportuno disporre diversamente in prosieguo.
   E tuttavia, a fronte dei mutati orientamenti  sia  legislativi  che
 interpretativi   sopra   evidenziati,   emerge   l'anomalia   di  una
 obbligazione pecuniaria che  muta  natura  giuridica  a  seconda  del
 soggetto  debitore  sul quale finisca col gravare, si' da legittimare
 il dubbio, non  manifestamente  infondato,  che  dalla  contemporanea
 presenza   nell'ordinamento  processuale  dell'art.  188  c.p.,  come
 modificato dalla pronuncia n.  98/1998 della Corte costituzionale,  e
 dell'art.  340, comma 4 c.p.p., sorga una ingiustificabile disparita'
 di trattamento  tra  situazioni  omologabili,  in  contrasto  con  il
 principio dettato dall'art. 3 della Costituzione.
   Nel  presente  procedimento di esecuzione il tema sopra indicato e'
 assolutamente  centrale,  in  quanto,  ove  fosse   riconosciuta   la
 conformita'  ai principi costituzionali della norma sopra richiamata,
 non rimarrebbe altro da fare che  porre  le  spese  del  procedimento
 penale (per la parte che compete) a carico degli eredi del remittente
 deceduto,  per  cui  risulta evidente la rilevanza della questione ai
 fini del decidere.
                               P. Q. M.
   Ritiene rilevante e  non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale
 nella parte in cui non prevede la intrasmissibilita' agli  eredi  del
 remittente  la querela dell'obbligazione per il pagamento delle spese
 del procedimento;
   Sospende la decisione nel presente procedimento di esecuzione;
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
     Trani, addi' 5 gennaio 1999
                          Il presidente: Russi
                                                    Il relatore: Drago
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