N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1998
N. 107 Ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro l'Ufficio del Registro di Pisa Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (IN.VI.M.) - Ipotesi di omessa e di tardiva presentazione della dichiarazione - Trattamento sanzionatorio - Applicabilita' di identica soprattassa in entrambe le ipotesi - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dei principi posti dalla legge di delega - Riproposizione di questione gia' decisa dalla Corte con l'ordinanza n. 189/1998 di restituzione degli atti al giudice rimettente per ius superveniens. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23). (Cost. art. 76, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma n. 11).(GU n.10 del 10-3-1999 )
LA COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE Vista l'ordinanza 6 giugno 1997 con la quale questa Commissione, anche di ufficio dichiarava non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972 nella parte in cui sanziona nella stessa misura l'omissione e il ritardo della presentazione della dichiarazione INVIM per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 10, comma 2, n. 11 della legge delega n. 825/1971; Vista l'ordinanza n. 189 20-26 maggio 1998 con la quale la Corte costituzionale restituiva gli atti a questa Commissione, demandandole di vagliare l'incidenza dello ius superveniens, correlato al sopravvenuto decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in tema di sanzioni amministrative, con effetto anche per i procedimenti in corso ex art. 25 stesso decreto ritenuto che alla stregua di detto art. 25, contenente le disposizioni transitorie, gli art. 3 ("principio di legalita'"), 4 ("Imputabilita'"), 5 ("colpevolezza"), 6 ("cause di non punibilita'"), 8 ("intrasmissibilita' della sanzione agli eredi") e 12 ("concorso di violazione e violazioni continuate") non esplicano alcuna incidenza nella fattispecie concreta, tenendo presente che il contribuente Pierotti Walter se, da un lato, non si e' avvalso della definizione agevolata di cui al citato art. 25 u.co., dall'altro, ex actis (v. sentenza appellata), appare essere incorso in un'ipotesi di condotta colposamente imputabile, non importa se a titolo lieve; La sopravvenuta disciplina, in materia di sanzioni amministrative-tributarie, non chiede la diversita' antologica tra le fattispecie omissive e quelle da mero ritardo, entrambe sanzionate irragionevolmente, per le dichiarazioni INVIM, in misura identica e fissa, nonostante le evidenti esigenze di un intervento legislativo piu' volte auspicato dalla Corte costituzionale, tanto piu' che la ragione fondamentale della indicata ordinanza di remissione 6 giugno 1997 e' rappresentata dalla mancata assimilazione, in sede legislativa, della dichiarazione tardiva, precedente all'avviso di liquidaizone, alla dichiarazione tempestivamente presentata, si' da evitare effetti ictu oculi incongrui (in relazione al caso in esame, scadenza della denuncia al 5 gennaio 1994, dichiarazione INVIM, 13 s.m.; sanzione L. 45.790.743).
P. Q .M. Ordina la restituzione degli atti alla medesima Corte costituzionale per la statuizione di giustizia in ordine alla sollevata eccezione di costituzionalita'. Firenze, addi' 30 novembre 1998 Il presidente: Tucciarelli 99C0155