N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 1998

                                N. 107
  Ordinanza emessa il 30 novembre 1998  dalla  Commissione  tributaria
 regionale  di  Firenze sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro
 l'Ufficio del Registro di Pisa
 Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili  (IN.VI.M.)
    - Ipotesi di omessa e di tardiva presentazione della dichiarazione
    -   Trattamento   sanzionatorio   -   Applicabilita'  di  identica
    soprattassa in entrambe le ipotesi -  Irragionevolezza  -  Lesione
    del principio di eguaglianza - Violazione dei principi posti dalla
    legge  di  delega  - Riproposizione di questione gia' decisa dalla
    Corte con l'ordinanza n. 189/1998 di restituzione  degli  atti  al
    giudice rimettente per ius superveniens.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23).
 (Cost.  art. 76, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art.
    10, secondo comma n. 11).
(GU n.10 del 10-3-1999 )
                    LA COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Vista  l'ordinanza  6  giugno 1997 con la quale questa Commissione,
 anche di ufficio dichiarava non manifestamente infondata  l'eccezione
 di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  23  d.P.R. n. 643/1972
 nella parte in cui sanziona nella  stessa  misura  l'omissione  e  il
 ritardo  della  presentazione della dichiarazione INVIM per contrasto
 con l'art. 76 della Costituzione, con riferimento anche all'art.  10,
 comma 2, n. 11 della legge delega n. 825/1971;
   Vista l'ordinanza n. 189 20-26 maggio 1998 con la  quale  la  Corte
 costituzionale restituiva gli atti a questa Commissione, demandandole
 di   vagliare   l'incidenza  dello  ius  superveniens,  correlato  al
 sopravvenuto decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in tema  di
 sanzioni  amministrative,  con  effetto  anche  per i procedimenti in
 corso ex art. 25 stesso decreto ritenuto che alla  stregua  di  detto
 art.   25,   contenente  le  disposizioni  transitorie,  gli  art.  3
 ("principio di legalita'"), 4 ("Imputabilita'"), 5  ("colpevolezza"),
 6 ("cause di non punibilita'"), 8 ("intrasmissibilita' della sanzione
 agli  eredi") e 12 ("concorso di violazione e violazioni continuate")
 non esplicano alcuna incidenza nella  fattispecie  concreta,  tenendo
 presente  che  il contribuente Pierotti Walter se, da un lato, non si
 e' avvalso della definizione agevolata  di  cui  al  citato  art.  25
 u.co.,  dall'altro,  ex  actis (v. sentenza appellata), appare essere
 incorso  in  un'ipotesi  di  condotta  colposamente  imputabile,  non
 importa se a titolo lieve;
   La    sopravvenuta    disciplina,    in    materia    di   sanzioni
 amministrative-tributarie, non chiede la diversita' antologica tra le
 fattispecie omissive e quelle da mero  ritardo,  entrambe  sanzionate
 irragionevolmente,  per  le dichiarazioni INVIM, in misura identica e
 fissa, nonostante le evidenti esigenze di un  intervento  legislativo
 piu'  volte  auspicato  dalla Corte costituzionale, tanto piu' che la
 ragione fondamentale della indicata ordinanza di remissione 6  giugno
 1997   e'   rappresentata   dalla   mancata  assimilazione,  in  sede
 legislativa, della dichiarazione tardiva,  precedente  all'avviso  di
 liquidaizone,  alla  dichiarazione tempestivamente presentata, si' da
 evitare effetti ictu oculi incongrui (in relazione al caso in  esame,
 scadenza  della  denuncia  al 5 gennaio 1994, dichiarazione INVIM, 13
 s.m.; sanzione L. 45.790.743).
                                P. Q .M.
   Ordina   la   restituzione   degli   atti   alla   medesima   Corte
 costituzionale  per  la  statuizione  di  giustizia  in  ordine  alla
 sollevata eccezione di costituzionalita'.
     Firenze, addi' 30 novembre 1998
                       Il presidente: Tucciarelli
 99C0155