N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1998- 17 febbraio 1999

                                N. 114
  Ordinanza   emessa   il   15   aprile  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 17  febbraio  1999)  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria sul ricorso proposto da Arnoldi Luisella ed
 altro contro l'Universita' degli studi di Genova ed altro.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.10 del 10-3-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2336/1997
 r.g.r.  proposto da Arnoldi Luisella e Romagna Roberto, rappresentati
 e   difesi  dall'avv.  M.  Guelfi,  presso  la  stessa  elettivamente
 domiciliati in Genova, via XX Settembre 36, ricorrenti;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  Rettore
 in  carica, del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica
 rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in
 Genova v.le B. Partigiane 2,  resistenti,  per  l'annullamento  della
 delibera  del  consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi
 dentaria dell'Universita' di Genova in data 21 luglio 1997,  con  cui
 e'  stata  disposta la non effettuazione della prova di ammissione al
 corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' di  tutti
 gli  atti ad essi provvedimenti pregressi, preparatori, susseguenti o
 comunque  connessi,  in  particolare  del   decreto   del   Ministero
 dell'universita'  e  ricerca  scientifica e tecnologica del 31 luglio
 1997 da cui  risulta che, per l'anno accademico 1997-98, il primo  di
 odontoiatria  presso l'Universita' di Genova e' attivato solo per gli
 studenti ammessi con riserva dal Tribunale  amministrativo  regionale
 nell'anno   accademico   1996-97;   il   regolamento   del  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scentifica e tecnologica n. 245  del
 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione secondaria;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  del 15 aprile 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv.  G.P.  Giannini
 in  sostituzione  dell'avv.  M.  Guelfi, per i ricorrenti e l'avv. C.
 Guerra per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il  15  dicembre  1997  Arnoldi  Luisella  e
 Romagna    Roberto   impugnavano,   chiedendone   l'annullamento,   i
 provvedimenti in epigrafe indicati,  esponendo  di  non  aver  potuto
 presentare domanda di iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e
 protesi  dentaria in quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi sono
 posti disponibili per nuove iscrizioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. it.;
     2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34  Cost.  it.
 Eccesso di potere per straripamento;
     3)  eccesso  di  potere  per  difetto  di motivazione. Eccesso di
 potere  per  contrasto  con  il  d.P.R.  25  settembre  1980  n.  680
 istitutivo  del  costo di laurea in odontoiatria presso l'Universita'
 di Genova.
   I ricorrenti concludevano per l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei    provvedimenti   impugnati,   constrasti   dall'amministrazione
 intimata, costituitasi in giudizio.
   Con ordinanza in data 15 gennaio 1998  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   1.  -  I  ricorrenti che hanno conseguito il diploma di maturita' e
 che   intendono   iscriversi   alla    facolta'    di    odontoiatria
 dell'Universita'  di  Genova impuganno i provvedimenti che per l'anno
 accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al  predetto  corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi alla  istruzionne  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la  non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha  annullato, con sentenza in pari data quest'ultimo
 provvedimento  per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997  e
 il  decreto  ministeriale  31  luglio  1997,  come  atti direttamente
 lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento  dell'atto  del  consiglio
 del  corso  di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti,
 ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede
 centrale,  si  e'  comunque   stabilito   l'azzeramento   dei   posti
 disponibili.
   Il  Collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9  comma  4
 della  legge  n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17 comma 116
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'Universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli art. 33 e 34 della Costituzione pongono per
 la limitazione del diritto allo studio.
   Il Collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art.  9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art.
 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto  con  il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  dei  ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224 R.D. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non  e'  quindi  dalla  stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   legislativa  -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986  n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri  generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge ed altresi'  la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione  diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R.  Lazio,
 III Sez., ordinanza n. 2655/97).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9  quarto comma legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:    conseguentemente  va disposta la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997  deve  essere
 sospeso  ai  sensi  dell'art.  23  legge  n.  87  del 1953, fino alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma,  legge 19
 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge  15
 maggio  1997  n.  127  in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina che, a cura della  Segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova, nella camera di consiglio del 29 gennaio
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                  Il consigliere rel. ed est.: Vigotti
 99C0180