N. 51 ORDINANZA 24 febbraio - 4 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Astensione collettiva dalle udienze dei difensori
 - Rinvio o sospensione del dibattimento -  Omessa  previsione  fra  i
 casi   di   sospensione   del   procedimento   -   Riferimento   alla
 giurisprudenza  della   Corte   (vedi   sentenza   n.   114/1994)   -
 Discrezionalita'    legislativa    -   Ragionevolezza   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 486, in relazione all'art.  159,  primo  comma,  stesso
 codice).
 
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
 
(GU n.10 del 10-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 486 del codice
 di procedura penale in  relazione  all'art.  159,  primo  comma,  del
 codice  penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1997 dal
 pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Riegel  Franz
 e  altri, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1998 il giudice
 relatore Francesco Guizzi.
   Ritenuto che  nel  corso  di  un  procedimento  penale,  per  reati
 riguardanti  l'inquinamento  ambientale,  i  difensori degli imputati
 dichiaravano,  nell'udienza  del  14  novembre   1997,   di   aderire
 all'astensione  collettiva  dall'attivita'  giudiziaria  proclamata a
 livello nazionale;
     che, nel qualificarla  legittima  per  l'osservanza  di  forme  e
 procedure,  il pretore di Verbania, dovendo rinviare il dibattimento,
 ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  97  e   112   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486
 del codice di procedura penale,  in  relazione  all'art.  159,  primo
 comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede, fra i casi
 di  sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della
 prescrizione, il rinvio o la sospensione del  dibattimento  cagionato
 dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva";
     che,   ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  normativa  censurata
 contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perche'  in
 mancanza  della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata l'attivita'
 giurisdizionale e l'obbligatorieta'  dell'azione  penale,  diventando
 inevitabile   il   differimento  delle  udienze  con  riflessi  sulla
 prescrizione dei reati;
     che la disposizione sarebbe altresi' irragionevole,  perche'  gli
 imputati  di  medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la
 loro responsabilita';
     che, infine, la questione sarebbe rilevante, perche' - se accolta
 - consentirebbe la sospensione della prescrizione, cosi' evitando che
 l'astensione  collettiva  cagioni  la  lesione  di  altri   interessi
 costituzionalmente protetti.
   Considerato  che  ritorna  all'esame della Corte, per contrasto con
 gli  artt.  3,  97  e  112  della  Costituzione,  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  486  del codice di procedura
 penale, in relazione all'art. 159, primo comma,  del  codice  penale,
 "nella  parte  in  cui  non  prevede,  fra  i casi di sospensione del
 procedimento  da  cui  discende la sospensione della prescrizione, il
 rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei
 difensori all'astensione collettiva", con  cio'  recando  pregiudizio
 alla  funzione  giurisdizionale,  all'organizzazione  giudiziaria, al
 principio dell'obbligatorieta' dell'azione  penale  e,  altresi',  al
 canone di ragionevolezza;
     che  la  norma paleserebbe, inoltre, intrinseca irragionevolezza,
 consentendo tempi diversi per  l'accertamento  delle  responsabilita'
 penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;
     che  questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato
 l'infondatezza - e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del
 1998, la manifesta infondatezza -  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   486  del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali,  fra  i
 quali anche quelli invocati dal pretore di Verbania;
     che   la  questione  all'esame  e'  stata  prospettata  anche  in
 relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale;
     che il giudice a quo sollecita una  pronuncia  additiva  volta  a
 introdurre   una   nuova  ipotesi  di  sospensione  del  corso  della
 prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge;
     che va confermato l'orientamento di questa Corte nel senso  della
 inammissibilita'  (v.  sentenza  n.  114 del 1994), perche' spetta al
 legislatore,  nell'ambito  della   ragionevole   ponderazione   degli
 interessi in gioco, valutare l'opportunita' di qualsiasi inasprimento
 della disciplina sostanziale che attenga alla punibilita', atteso che
 le  esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella
 tutela penale (sentenze nn. 455 e 447 del 1998).
     che  la  questione,  pertanto,   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  art.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  486  del codice di procedura
 penale, in relazione all'art. 159, primo comma,  del  codice  penale,
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,
 dal pretore di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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