N. 55 ORDINANZA 24 febbraio - 4 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Esecuzione forzata - Esclusione dell'ammissibilita' della opposizione
 all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilita' dei
 beni  -  Carente  enunciazione  delle ragioni di applicabilita' della
 norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, primo e secondo comma, 4,  24,  primo  e  secondo
 comma, e 113, primo e secondo comma).
 
(GU n.10 del 10-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,
  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 54, secondo
 comma, del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il  17  febbraio  1998  dal pretore di Lecce, nel procedimento civile
 vertente tra O.  D. S. e una s.p.a. ed altro, iscritta al n. 274  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del   Consiglio   dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 gennaio 1999 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto che il pretore di Lecce, con  ordinanza  del  17  febbraio
 1998,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo
 comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo  e  secondo  comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  603
 (recte:  n.    602  Disposizioni per la riscossione delle imposte sul
 reddito),  "nella  parte  in  cui  esclude  la  ammissibilita'  della
 opposizione   all'esecuzione   per  contestare  in  via  generale  la
 impignorabilita' dei beni";
     che l'esecutato, con ricorso  ai  sensi  dell'art.  615,  secondo
 comma,   cod.   proc.   civ.,  ha  proposto  opposizione  avverso  il
 pignoramento  mobiliare  effettuato  dal  concessionario  locale  del
 servizio  di  riscossione  dei  tributi,  per  il  recupero  coattivo
 dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
 professioni  (ICIAP)  relativa  agli anni dal 1989 al 1992, eccependo
 l'impignorabilita'  dei  beni  siccome  indispensabili  all'esercizio
 della professione;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo, l'opposizione dovrebbe essere
 dichiarata inammissibile in virtu' dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del
 1973, il quale esclude  l'esperibilita'  dei  rimedi  previsti  negli
 articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile;
     che   il  rimettente  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  54 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in  cui  esclude
 l'ammissibilita'  dell'opposizione,  anche  se  diretta  a far valere
 l'impignorabilita' dei beni, e, stabilendo che sono inammissibili nel
 corso dell'esecuzione esattoriale le  opposizioni  all'esecuzione  ed
 agli atti esecutivi, non considera che alcune di esse hanno carattere
 oggettivo e non sono dirette a contestare l'an debeatur;
     che,  conseguentemente,  secondo  il Pretore, la norma violerebbe
 l'art. 2 della Costituzione, in quanto l'inadeguatezza  della  tutela
 giurisdizionale lederebbe uno dei diritti inviolabili dell'individuo;
 inoltre,  si  porrebbe  in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
 dato che non ragionevolmente discrimina il debitore  di  obbligazione
 tributaria  rispetto  a  tutti gli altri debitori, nonche' lo Stato e
 gli enti pubblici,  quali  creditori,  rispetto  a  tutti  gli  altri
 creditori;  recherebbe  poi vulnus sia all'art. 4 della Costituzione,
 che riconosce il diritto al lavoro, sia all'art. 24,  che  garantisce
 il  diritto  di azione e di difesa, poiche' rende esperibile soltanto
 l'azione   risarcitoria   all'esito   dell'esecuzione   eventualmente
 illegittima;    infine,   contrasterebbe   con   l'art.   113   della
 Costituzione, in quanto sottrae al controllo  del  giudice  ordinario
 gli atti esecutivi dell'amministrazione finanziaria;
     che  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
 giudizio ed ha eccepito che la questione e' manifestamente infondata,
 in  quanto  non  sono  state svolte argomentazioni nuove e diverse da
 quelle altre volte gia' esaminate  e  dichiarate  non  fondate  dalla
 Corte.
   Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioe'
 l'art.  54,  secondo  comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e'
 espressamente riferibile all'esecuzione forzata  di  crediti  per  le
 imposte  sul  reddito  e, dunque, non puo' trovare applicazione ex se
 nell'ipotesi di riscossione coattiva di  entrate  di  diversa  natura
 quale  appunto  l'imposta  in  oggetto  se "non mediante l'estensione
 dell'originario ambito precettivo ad opera di altra disposizione  che
 vi faccia rinvio" (ordinanza n. 359 del 1997);
     che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che
 consente  di  pervenire all'asserita applicabilita' del predetto art.
 54 nel caso concreto; norma che, come gia' affermato  in  fattispecie
 analoghe  (sentenze  n.  26  del 1998 e n. 239 del 1997), verrebbe in
 considerazione  quale  oggetto  prioritario  del  sindacato di questa
 Corte;
     che  l'assoluta   mancanza   di   indicazione,   nella   presente
 fattispecie,  di  almeno  uno  dei  termini  del rinvio normativo "si
 risolve nella carente enunciazione delle  ragioni  di  applicabilita'
 dello  stesso  art.  54  e,  quindi, nel difetto di motivazione sulla
 rilevanza della proposta questione  di  legittimita'  costituzionale"
 (ordinanza n.  359 del 1997);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'articolo  54,  secondo  comma, del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602  (Disposizioni  per  la  riscossione
 delle  imposte  sul reddito), sollevata, in riferimento agli articoli
 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e  secondo  comma,  e  113,
 primo  e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce, con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0194