N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1998

                                N. 160
 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1998  dal  pretore  di  Pordenone  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Cortes  Eros Mario e prefetto di
 Pordenone
 Circolazione stradale - Reato di violazione  dei  limiti  massimi  di
 velocita'  -  Commissione da parte del titolare di patente estera, in
 corso di validita', il quale non abbia ancora conseguito  la  patente
 italiana  e  abbia  acquisito  la residenza in Italia da non oltre un
 anno - Lamentata disparita'  di  trattamento  sanzionatorio  rispetto
 allo  stesso  soggetto che commetta la predetta infrazione a maggiore
 distanza di tempo e dopo aver conseguito anche la patente italiana  -
 Lamentata  disparita'  di  trattamento sanzionatorio altresi', tra il
 titolare di sola patente estera  scaduta  o  divenuta  inidonea,  per
 avvenuto  decorso di oltre un anno dalla acquisizione della residenza
 in Italia e il medesimo soggetto che nel frattempo o  successivamente
 si  preoccupi  di  conseguire  anche  la patente italiana - Lamentata
 ulteriore disparita' di trattamento,  infine,  tra  chi  consegua  la
 patente  italiana  dopo  aver subito la revoca di quella precedente e
 chi consegua la patente italiana, pur essendo titolare,  da  piu'  di
 tre  anni,  di  patente  estera,  ancora  valida e non convertibile -
 Lesione del principio di eguaglianza.
 (Nuovo codice della strada, artt. 117, 130, comma 2,  136,  comma  7,
 142, comma 9).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 24-3-1999 )
                              IL PRETORE
   Nello  sciogliere  la  riserva  formulata all'udienza del 30 maggio
 1997 nella causa promossa con ricorso ex art. 22  legge  n.  689/1981
 depositato  il  18  aprile  1996 da Cortes Eros Mario, con il proc. e
 dom. avv. Roberto Centrone di Pordenone per mandato a  margine  della
 comparsa  di  costituzione  e  risposta  del  10 gennaio 1997, contro
 prefetto di Pordenone,  rappresentato  da  funzionario  delegato,  ha
 pronunciato la seguente ordinanza;
   Con  ricorso  ex  art.  22  legge  n.  689/1981,  depositato  nella
 cancelleria della pretura  circondariale  di  Pordenone  in  data  18
 aprile   1996,   Cortes  Eros  Mario  proponeva  opposizione  avverso
 l'ordinanza-ingiunzione n.  1231/S/96-PAT.  emessa  dal  prefetto  di
 Pordenone il 16 aprile 1996 (a lui notificata il 18 aprile 1996), con
 la   quale   veniva   disposta   nei   suoi   confronti  la  sanzione
 amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
 per  il  periodo  di  mesi  cinque, sanzione connessa alla violazione
 degli artt. 142, comma 9, e 117, comma 4 e 5,  C.d.S.,  per  avere  -
 rispettivamente - ecceduto il limite di velocita' imposto e disatteso
 le limitazioni alla guida e alla velocita' previste per i titolari di
 patente  per i tre anni successivi al conseguimento (cosi' contestato
 il fatto nell'ordinanza medesima).
   Il  ricorrente  rilevava  che  il  prefetto  era   pervenuto   alla
 determinazione  della  durata della sanzione nella misura complessiva
 di mesi cinque applicando per ciascuna delle violazioni contestate il
 minimo edittale, vale a dire mesi tre per l'eccesso di velocita', nel
 presupposto che la violazione fosse stata commessa da  un  conducente
 in  possesso  della  patente  di  guida  da meno di tre anni, secondo
 quanto previsto dall'art. 142, comma 9, u.p., C.d.S., e mesi due  per
 la  violazione delle limitazioni alla guida e alla velocita' previste
 per chi abbia conseguito la patente di guida  da  meno  di  tre  anni
 (cosiddetti  neo-patentati)  dall'art.  117  C.d.S.,  secondo  quanto
 previsto dal 5 comma del predetto articolo.
   Lo stesso riferiva di aver  effettivamente  conseguito  la  patente
 italiana  da  circa  due  anni (il documento risulta rilasciato il 18
 dicembre 1993) ma di essere titolare da oltre dieci anni  di  patente
 argentina  in  corso  di validita' (rinnovata in data 20 luglio 1995,
 come da originale esibito all'udienza del 21 giugno 1996) e lamentava
 che se  fossero  risultate  sussistenti  le  previste  condizioni  di
 reciprocita'  tra l'Italia e l'Argentina egli avrebbe potuto ottenere
 la patente italiana per semplice conversione (cioe'  senza  sostenere
 l'esame)  e  in  tal  caso  non  avrebbe  potuto  essere  considerato
 neo-patentato e non avrebbe dovuto soggiacere ai pesanti effetti  che
 la  legge  italiana  pone  a  carico  di  tali  soggetti, dato che la
 violazione dell'art.   142, comma 9,  C.d.S.,  comporta  nell'ipotesi
 normale  la  sospensione  della  patente  per il periodo minimo di un
 mese.
   Il Cortes sottolineava che se da un lato e'  comprensibile  che  il
 legislatore  italiano,  nel  formulare  le  norme in questione, abbia
 inteso salvaguardare la sicurezza stradale con particolare riguardo a
 quei soggetti che,  per  essere  appunto  neo-patentati,  si  presume
 abbiano  una  minore  dimestichezza  con  la  guida di autoveicoli e,
 magari anche in ragione della giovane eta', siano portati  a  violare
 disinvoltamente   i   limiti   di  velocita',  dall'altro  lato  tale
 preoccupazione non ha ragione di estendersi a chi -  come  lui  -  e'
 titolare  di  patente  ed  esercita la guida da oltre dieci anni, non
 potendo paragonarsi al  soggetto  che  abbia  conseguito  la  patente
 italiana  da  meno  di  tre  anni  quello che sia titolare di patente
 straniera da un piu' lungo  periodo  e  che  sia  stato  costretto  a
 sostenere gli esami per il conseguimento della patente italiana.
   Tanto  premesso,  il  ricorrente  chiedeva  che la sanzione venisse
 ricondotta  entro  gli  ambiti   previsti   per   l'ipotesi   normale
 (sospensione da uno a tre mesi per la violazione dell'art. 142, comma
 9,  C.d.S.)  e che venisse in concreto applicata nella misura minima,
 tenuto anche conto dell'assenza di recidivita'.
   All'udienza di comparizione si costituiva il resistente a mezzo  di
 funzionario  delegato,  il  quale  chiedeva  il  rigetto  del ricorso
 evidenziando che sono convertibili in Italia solo le  patenti  CEE  e
 che pertanto al Cortes va riconosciuta la qualifica di neo-patentato.
   In  corso di causa l'opponente si costituiva a mezzo procuratore il
 quale, con memoria difensiva  prodotta  all'udienza  del  10  gennaio
 1997,  sottoponeva  all'attenzione  del  giudicante i seguenti motivi
 integrativi di opposizione:
     1) ai sensi dell'art. 135, 1 comma C.d.S. il conducente munito di
 patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato
 estero puo' guidare in Italia  veicoli  per  i  quali  e'  valida  la
 patente  o  il permesso, purche' non sia residente in Italia da oltre
 un anno.
   Ove tale ipotetico conducente incorresse nella violazione dell'art.
 142, comma 9,  C.d.S.,  soggiacerebbe  alla  sanzione  amministrativa
 accessoria  della  sospensione  della  patente con gli stessi criteri
 applicabili al cittadino italiano  non  qualificato  neo-patentato  e
 sarebbe  pertanto passibile della predetta sospensione per un periodo
 da uno a tre mesi. Risulta pertanto evidente l'assurdita' del sistema
 vigente, che prevede che il soggetto titolare  di  patente  estera  e
 come   tale  abilitato  a  circolare  in  Italia,  senza  particolari
 limitazioni, alla sola condizione  che  non  vi  abbia  stabilito  la
 residenza  da  oltre  un anno, una volta divenuto titolare di patente
 italiana venga considerato alla stessa stregua del cittadino italiano
 che abbia conseguito la patente di guida da meno di tre anni;
     2) l'art. 136, comma 7, C.d.S. stabilisce  che  coloro  i  quali,
 avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano
 con  patente  o  altro documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
 estero, scaduti di validita' nonche' coloro i quali,  trascorso  piu'
 di  un  anno  dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia,
 guidano con i documenti di cui sopra  in  corso  di  validita',  sono
 soggetti  alle  sanzioni  previste per chi guida con patente italiana
 scaduta di validita'.
   Tali soggetti  non  incorrono  invece  nel  reato  di  guida  senza
 patente,    avendo    il    legislatore    ritenuto   una   "sequenza
 logico-sostanziale" fra la titolarita' di una patente estera valida e
 le norme sanzionatorie.
   E' legittimo chiedersi allora perche' dovrebbe essere  diversamente
 in  un  caso come quello di specie, il quale rende evidente la svista
 in cui e' incorso il legislatore nel  non  prevedere  un  trattamento
 diversificato  per il titolare di patente estera che solo in ossequio
 al  tenore  letterale  della  norma  contestata  risulti  formalmente
 neo-patentato;
     3)  l'art.  117 C.d.S., nel porre limitazioni alla guida, prevede
 espressamente che la norma si applichi al solo  titolare  di  patente
 italiana (esordio del comma 1);
     4)  l'art. 130, comma 2, C.d.S., prevede - sia pure in un diverso
 ambito - che i titolari di patente  revocata  possono  conseguire  ex
 novo il documento di guida, una volta cessati i motivi di revoca, per
 categorie  non  superiori a quella della patente gia' revocata, senza
 che siano operanti i criteri di  propedeuticita'  previsti  dall'art.
 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E.
   Cio'  dimostra  che  la  titolarita'  di un precedente documento di
 abilitazione alla guida non e' privo  di  rilievo  per  l'ordinamento
 italiano.
   Sulla  base  di  tali  considerazioni risulterebbe ancora una volta
 assurdo  ed  antigiuridico  parificare  il  neo-patentato  in   senso
 sostanziale al titolare di patente estera che abbia dovuto conseguire
 la patente italiana;
     5)  la  norma  applicata nel caso di specie si porrebbe quindi in
 contrasto con il canone generale di ragionevolezza  e  determinerebbe
 una ingiustificata disparita' di trattamento.
   Tra  le  argomentazioni  difensive  di cui alla memoria integrativa
 meritano particolare attenzione quelle di cui ai punti 1), 2)  e  4).
 In  effetti  il  sistema  legislativo, quale si evince dalle suddette
 disposizioni,  pone  in  evidenza  il  netto  contrasto  della  norma
 contestata  nel  caso  di  specie  (art. 142, comma 9) - ove ritenuta
 applicabile anche ai soggetti che, gia' titolari di  patente  estera,
 abbiano  successivamente  conseguito  la  patente  italiana  - con il
 generale canone di  ragionevolezza  (piu'  volte  riconosciuto  dalla
 Corte  costituzionale  come  causa  di  illegittimita' costituzionale
 delle leggi) e con il principio di uguaglianza, da  cui  discende  la
 necessita'   che   casi   simili  vengano  assoggettati  ad  identica
 disciplina.
   Risulta in effetti del tutto irragionevole ed ingiustificato che il
 titolare di patente estera in corso di  validita'  possa  liberamente
 circolare  in Italia in virtu' di tale documento alla sola condizione
 di non avervi stabilito la propria residenza da oltre un anno  e  sia
 soggetto,  in  caso  di  inosservanza  delle  norme  del C.d.S., alle
 sanzioni  previste  per  i  titolari  di   patente   italiana   (come
 espressamente  dispone  l'art.  135,  comma 6, C.d.S.), incorrendo in
 particolare - in caso di violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S.  -
 nella  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione della
 patente da uno a tre  mesi  e  che  lo  stesso  soggetto,  una  volta
 conseguita,  per  necessita' o per scelta, anche la patente italiana,
 sia  soggetto  alle  particolari  limitazioni  alla  guida   previste
 dall'art.  117  C.d.S.  per  i primi tre anni dal conseguimento della
 patente, incorrendo stavolta - sempre in caso di violazione dell'art.
 142, comma 9, C.d.S. - nella sanzione della sospensione della patente
 da  tre  a  sei  mesi.  Ne  discenderebbe  infatti  che  un  medesimo
 comportamento  verrebbe  diversamente  sanzionato a seconda che venga
 posto in essere in uno piuttosto che in un altro momento temporale ed
 in una piuttosto che in un'altra situazione formale, in  contrasto  -
 tra l'altro - con quella che sembra essere la ratio dell'inasprimento
 di  sanzione  previsto  dall'art.  142, comma 9, u.p., C.d.S., vale a
 dire  la  salvaguardia  della  sicurezza  stradale  con   particolare
 riguardo  a  quei  soggetti  che, per essere appunto neopatentati, si
 presume abbiano una minore dimestichezza con la guida di  autoveicoli
 e,  magari  anche  in  ragione  della  giovane  eta', siano portati a
 violare disinvoltamente i limiti di velocita'.
   Parimenti,  dagli  artt.  136,  comma 7, C.d.S. (nella parte in cui
 prevede che  chi  circola  in  Italia,  trascorso  piu'  di  un  anno
 dall'acquisizione  della  residenza,  con  patente estera in corso di
 validita' incorre nelle sanzioni previste per chi guida  con  patente
 italiana scaduta di validita' e non nel reato di guida senza patente)
 e 130, comma 2, C.d.S. (nella parte in cui prevede che il titolare di
 patente  revocata  possa,  una  volta  cessati  i  motivi  di revoca,
 conseguire una patente di guida di categoria non superiore  a  quella
 revocata,  senza  che  siano  operanti  i  criteri di propedeuticita'
 normalmente previsti dall'art. 116 C.d.S. per il conseguimento  delle
 patenti  delle  categorie C, D ed E e con l'espressa precisazione che
 "le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
 data di rilascio  della  patente  revocata"),  e'  dato  desumere  il
 rilievo   che   l'ordinamento  giuridico  italiano  riconosce  ad  un
 documento  che  formalmente  e'  divenuto   insufficiente   ai   fini
 dell'abilitazione  alla guida (nel primo caso per decorso di un certo
 lasso di tempo dallo stabilimento della residenza  in  Italia  e  nel
 secondo  caso  per  sopravvenuta  revoca)  ma  sostanzialmente  viene
 considerato  come  attestato  di  esperienza  e  garanzia  di  minore
 pericolosita' per la sicurezza stradale, tanto da rendere inoperanti,
 rispettivamente,  sia le norme sulla guida senza patente in favore di
 quelle sulla guida con patente italiana scaduta di validita'  sia  le
 limitazioni alla guida di cui all'art. 117, che altrimenti dovrebbero
 trovare  applicazione ad ogni conseguimento di nuova patente da parte
 di soggetti gia' titolari di patente revocata.
   Appare quindi evidente la disparita' di  trattamento  tra  un  caso
 come   quello  di  specie  e  le  distinte  ipotesi  normative  sopra
 esaminate, cui non si accompagna aluna ragionevole giustificazione di
 pubblico interesse, che appare anzi esclusa  da  quanto  esposto  con
 riferimento all'esame comparativo tra l'art. 135 e l'art. 142 C.d.S..
   Le considerazioni che precedono rendono ragione della non manifesta
 infondatezza  della  questione prospettata, ravvisandosi un contrasto
 tra gli artt. 142, comma 9, 117,  136,  comma  7,  e  130,  comma  2,
 C.d.S.,  e  l'art.  3 della Costituzione nonche' i generale canone di
 ragionevolezza, in particolare poiche' introducono una ingiustificata
 disparita' di trattamento:
     tra il titolare di patente  estera  in  corso  di  validita'  che
 commetta  l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, C.d.S., prima di
 aver  conseguito  la  patente  italiana   e   non   oltre   un   anno
 dall'acquisizione   della  residenza  in  Italia  (sospensione  della
 patente da uno a tre mesi), ed il medesimo soggetto che  commetta  la
 predetta  infrazione  a  maggiore  distanza  di  tempo  e  dopo  aver
 conseguito, per necessita' o, per scelta, anche la  patente  italiana
 (sospensione della patente da tre a sei mesi);
     tra il titolare di patente estera scaduta di validita' o divenuta
 inidonea all'abilitazione alla guida per avvenuto decorso di oltre un
 anno dall'acquisizione della residenza in Italia, il quale continui a
 circolare  nel territorio italiano munito solo del predetto documento
 (ipotesi normale),  e  il  medesimo  soggetto  che  nel  frattempo  o
 successivamente  si preoccupi di conseguire anche la patente italiana
 (ipotesi aggravata);
     tra chi consegua la patente italiana dopo aver subito  la  revoca
 di  quella precedente (i tre anni ex art. 117 decorrono dalla data di
 rilascio della patente revocata) e chi consegua la  patente  italiana
 pur  essendo titolare, da piu' di tre anni, di patente estera, magari
 ancora  in  corso  di  validita'  e  non  convertibile  solo  perche'
 rilasciata da un Paese che non sia  membro  della  CEE  (i  tre  anni
 decorrono   dal  conseguimento  per  la  prima  volta  della  patente
 italiana).
   Quanto alla rilevanza della questione sulla decisione del  ricorso,
 basti  osservare  che  l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale  della  normativa  denunciata  determinerebbe  diversi
 minimi   e  massimi  edittali  della  sanzione  applicanda  in  senso
 favorevole al ricorrente.
   Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  delle
 questioni esaminate.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 142, comma 9, 117, 136, comma
 7  e  130,  comma  2,  C.d.S.,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione e con il generale canone di ragionevolezza;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in
 causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Pordenone, addi' 7 ottobre 1998.  Il pretore: Binotto
 99C0248