N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1998
N. 160 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1998 dal pretore di Pordenone nel procedimento civile vertente tra Cortes Eros Mario e prefetto di Pordenone Circolazione stradale - Reato di violazione dei limiti massimi di velocita' - Commissione da parte del titolare di patente estera, in corso di validita', il quale non abbia ancora conseguito la patente italiana e abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno - Lamentata disparita' di trattamento sanzionatorio rispetto allo stesso soggetto che commetta la predetta infrazione a maggiore distanza di tempo e dopo aver conseguito anche la patente italiana - Lamentata disparita' di trattamento sanzionatorio altresi', tra il titolare di sola patente estera scaduta o divenuta inidonea, per avvenuto decorso di oltre un anno dalla acquisizione della residenza in Italia e il medesimo soggetto che nel frattempo o successivamente si preoccupi di conseguire anche la patente italiana - Lamentata ulteriore disparita' di trattamento, infine, tra chi consegua la patente italiana dopo aver subito la revoca di quella precedente e chi consegua la patente italiana, pur essendo titolare, da piu' di tre anni, di patente estera, ancora valida e non convertibile - Lesione del principio di eguaglianza. (Nuovo codice della strada, artt. 117, 130, comma 2, 136, comma 7, 142, comma 9). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 24-3-1999 )
IL PRETORE Nello sciogliere la riserva formulata all'udienza del 30 maggio 1997 nella causa promossa con ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981 depositato il 18 aprile 1996 da Cortes Eros Mario, con il proc. e dom. avv. Roberto Centrone di Pordenone per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 10 gennaio 1997, contro prefetto di Pordenone, rappresentato da funzionario delegato, ha pronunciato la seguente ordinanza; Con ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981, depositato nella cancelleria della pretura circondariale di Pordenone in data 18 aprile 1996, Cortes Eros Mario proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1231/S/96-PAT. emessa dal prefetto di Pordenone il 16 aprile 1996 (a lui notificata il 18 aprile 1996), con la quale veniva disposta nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi cinque, sanzione connessa alla violazione degli artt. 142, comma 9, e 117, comma 4 e 5, C.d.S., per avere - rispettivamente - ecceduto il limite di velocita' imposto e disatteso le limitazioni alla guida e alla velocita' previste per i titolari di patente per i tre anni successivi al conseguimento (cosi' contestato il fatto nell'ordinanza medesima). Il ricorrente rilevava che il prefetto era pervenuto alla determinazione della durata della sanzione nella misura complessiva di mesi cinque applicando per ciascuna delle violazioni contestate il minimo edittale, vale a dire mesi tre per l'eccesso di velocita', nel presupposto che la violazione fosse stata commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 9, u.p., C.d.S., e mesi due per la violazione delle limitazioni alla guida e alla velocita' previste per chi abbia conseguito la patente di guida da meno di tre anni (cosiddetti neo-patentati) dall'art. 117 C.d.S., secondo quanto previsto dal 5 comma del predetto articolo. Lo stesso riferiva di aver effettivamente conseguito la patente italiana da circa due anni (il documento risulta rilasciato il 18 dicembre 1993) ma di essere titolare da oltre dieci anni di patente argentina in corso di validita' (rinnovata in data 20 luglio 1995, come da originale esibito all'udienza del 21 giugno 1996) e lamentava che se fossero risultate sussistenti le previste condizioni di reciprocita' tra l'Italia e l'Argentina egli avrebbe potuto ottenere la patente italiana per semplice conversione (cioe' senza sostenere l'esame) e in tal caso non avrebbe potuto essere considerato neo-patentato e non avrebbe dovuto soggiacere ai pesanti effetti che la legge italiana pone a carico di tali soggetti, dato che la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., comporta nell'ipotesi normale la sospensione della patente per il periodo minimo di un mese. Il Cortes sottolineava che se da un lato e' comprensibile che il legislatore italiano, nel formulare le norme in questione, abbia inteso salvaguardare la sicurezza stradale con particolare riguardo a quei soggetti che, per essere appunto neo-patentati, si presume abbiano una minore dimestichezza con la guida di autoveicoli e, magari anche in ragione della giovane eta', siano portati a violare disinvoltamente i limiti di velocita', dall'altro lato tale preoccupazione non ha ragione di estendersi a chi - come lui - e' titolare di patente ed esercita la guida da oltre dieci anni, non potendo paragonarsi al soggetto che abbia conseguito la patente italiana da meno di tre anni quello che sia titolare di patente straniera da un piu' lungo periodo e che sia stato costretto a sostenere gli esami per il conseguimento della patente italiana. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sanzione venisse ricondotta entro gli ambiti previsti per l'ipotesi normale (sospensione da uno a tre mesi per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S.) e che venisse in concreto applicata nella misura minima, tenuto anche conto dell'assenza di recidivita'. All'udienza di comparizione si costituiva il resistente a mezzo di funzionario delegato, il quale chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che sono convertibili in Italia solo le patenti CEE e che pertanto al Cortes va riconosciuta la qualifica di neo-patentato. In corso di causa l'opponente si costituiva a mezzo procuratore il quale, con memoria difensiva prodotta all'udienza del 10 gennaio 1997, sottoponeva all'attenzione del giudicante i seguenti motivi integrativi di opposizione: 1) ai sensi dell'art. 135, 1 comma C.d.S. il conducente munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero puo' guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la patente o il permesso, purche' non sia residente in Italia da oltre un anno. Ove tale ipotetico conducente incorresse nella violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., soggiacerebbe alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con gli stessi criteri applicabili al cittadino italiano non qualificato neo-patentato e sarebbe pertanto passibile della predetta sospensione per un periodo da uno a tre mesi. Risulta pertanto evidente l'assurdita' del sistema vigente, che prevede che il soggetto titolare di patente estera e come tale abilitato a circolare in Italia, senza particolari limitazioni, alla sola condizione che non vi abbia stabilito la residenza da oltre un anno, una volta divenuto titolare di patente italiana venga considerato alla stessa stregua del cittadino italiano che abbia conseguito la patente di guida da meno di tre anni; 2) l'art. 136, comma 7, C.d.S. stabilisce che coloro i quali, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita' nonche' coloro i quali, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validita', sono soggetti alle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita'. Tali soggetti non incorrono invece nel reato di guida senza patente, avendo il legislatore ritenuto una "sequenza logico-sostanziale" fra la titolarita' di una patente estera valida e le norme sanzionatorie. E' legittimo chiedersi allora perche' dovrebbe essere diversamente in un caso come quello di specie, il quale rende evidente la svista in cui e' incorso il legislatore nel non prevedere un trattamento diversificato per il titolare di patente estera che solo in ossequio al tenore letterale della norma contestata risulti formalmente neo-patentato; 3) l'art. 117 C.d.S., nel porre limitazioni alla guida, prevede espressamente che la norma si applichi al solo titolare di patente italiana (esordio del comma 1); 4) l'art. 130, comma 2, C.d.S., prevede - sia pure in un diverso ambito - che i titolari di patente revocata possono conseguire ex novo il documento di guida, una volta cessati i motivi di revoca, per categorie non superiori a quella della patente gia' revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Cio' dimostra che la titolarita' di un precedente documento di abilitazione alla guida non e' privo di rilievo per l'ordinamento italiano. Sulla base di tali considerazioni risulterebbe ancora una volta assurdo ed antigiuridico parificare il neo-patentato in senso sostanziale al titolare di patente estera che abbia dovuto conseguire la patente italiana; 5) la norma applicata nel caso di specie si porrebbe quindi in contrasto con il canone generale di ragionevolezza e determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento. Tra le argomentazioni difensive di cui alla memoria integrativa meritano particolare attenzione quelle di cui ai punti 1), 2) e 4). In effetti il sistema legislativo, quale si evince dalle suddette disposizioni, pone in evidenza il netto contrasto della norma contestata nel caso di specie (art. 142, comma 9) - ove ritenuta applicabile anche ai soggetti che, gia' titolari di patente estera, abbiano successivamente conseguito la patente italiana - con il generale canone di ragionevolezza (piu' volte riconosciuto dalla Corte costituzionale come causa di illegittimita' costituzionale delle leggi) e con il principio di uguaglianza, da cui discende la necessita' che casi simili vengano assoggettati ad identica disciplina. Risulta in effetti del tutto irragionevole ed ingiustificato che il titolare di patente estera in corso di validita' possa liberamente circolare in Italia in virtu' di tale documento alla sola condizione di non avervi stabilito la propria residenza da oltre un anno e sia soggetto, in caso di inosservanza delle norme del C.d.S., alle sanzioni previste per i titolari di patente italiana (come espressamente dispone l'art. 135, comma 6, C.d.S.), incorrendo in particolare - in caso di violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. - nella sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi e che lo stesso soggetto, una volta conseguita, per necessita' o per scelta, anche la patente italiana, sia soggetto alle particolari limitazioni alla guida previste dall'art. 117 C.d.S. per i primi tre anni dal conseguimento della patente, incorrendo stavolta - sempre in caso di violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. - nella sanzione della sospensione della patente da tre a sei mesi. Ne discenderebbe infatti che un medesimo comportamento verrebbe diversamente sanzionato a seconda che venga posto in essere in uno piuttosto che in un altro momento temporale ed in una piuttosto che in un'altra situazione formale, in contrasto - tra l'altro - con quella che sembra essere la ratio dell'inasprimento di sanzione previsto dall'art. 142, comma 9, u.p., C.d.S., vale a dire la salvaguardia della sicurezza stradale con particolare riguardo a quei soggetti che, per essere appunto neopatentati, si presume abbiano una minore dimestichezza con la guida di autoveicoli e, magari anche in ragione della giovane eta', siano portati a violare disinvoltamente i limiti di velocita'. Parimenti, dagli artt. 136, comma 7, C.d.S. (nella parte in cui prevede che chi circola in Italia, trascorso piu' di un anno dall'acquisizione della residenza, con patente estera in corso di validita' incorre nelle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita' e non nel reato di guida senza patente) e 130, comma 2, C.d.S. (nella parte in cui prevede che il titolare di patente revocata possa, una volta cessati i motivi di revoca, conseguire una patente di guida di categoria non superiore a quella revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' normalmente previsti dall'art. 116 C.d.S. per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E e con l'espressa precisazione che "le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata"), e' dato desumere il rilievo che l'ordinamento giuridico italiano riconosce ad un documento che formalmente e' divenuto insufficiente ai fini dell'abilitazione alla guida (nel primo caso per decorso di un certo lasso di tempo dallo stabilimento della residenza in Italia e nel secondo caso per sopravvenuta revoca) ma sostanzialmente viene considerato come attestato di esperienza e garanzia di minore pericolosita' per la sicurezza stradale, tanto da rendere inoperanti, rispettivamente, sia le norme sulla guida senza patente in favore di quelle sulla guida con patente italiana scaduta di validita' sia le limitazioni alla guida di cui all'art. 117, che altrimenti dovrebbero trovare applicazione ad ogni conseguimento di nuova patente da parte di soggetti gia' titolari di patente revocata. Appare quindi evidente la disparita' di trattamento tra un caso come quello di specie e le distinte ipotesi normative sopra esaminate, cui non si accompagna aluna ragionevole giustificazione di pubblico interesse, che appare anzi esclusa da quanto esposto con riferimento all'esame comparativo tra l'art. 135 e l'art. 142 C.d.S.. Le considerazioni che precedono rendono ragione della non manifesta infondatezza della questione prospettata, ravvisandosi un contrasto tra gli artt. 142, comma 9, 117, 136, comma 7, e 130, comma 2, C.d.S., e l'art. 3 della Costituzione nonche' i generale canone di ragionevolezza, in particolare poiche' introducono una ingiustificata disparita' di trattamento: tra il titolare di patente estera in corso di validita' che commetta l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, C.d.S., prima di aver conseguito la patente italiana e non oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia (sospensione della patente da uno a tre mesi), ed il medesimo soggetto che commetta la predetta infrazione a maggiore distanza di tempo e dopo aver conseguito, per necessita' o, per scelta, anche la patente italiana (sospensione della patente da tre a sei mesi); tra il titolare di patente estera scaduta di validita' o divenuta inidonea all'abilitazione alla guida per avvenuto decorso di oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, il quale continui a circolare nel territorio italiano munito solo del predetto documento (ipotesi normale), e il medesimo soggetto che nel frattempo o successivamente si preoccupi di conseguire anche la patente italiana (ipotesi aggravata); tra chi consegua la patente italiana dopo aver subito la revoca di quella precedente (i tre anni ex art. 117 decorrono dalla data di rilascio della patente revocata) e chi consegua la patente italiana pur essendo titolare, da piu' di tre anni, di patente estera, magari ancora in corso di validita' e non convertibile solo perche' rilasciata da un Paese che non sia membro della CEE (i tre anni decorrono dal conseguimento per la prima volta della patente italiana). Quanto alla rilevanza della questione sulla decisione del ricorso, basti osservare che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della normativa denunciata determinerebbe diversi minimi e massimi edittali della sanzione applicanda in senso favorevole al ricorrente. Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni esaminate.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 142, comma 9, 117, 136, comma 7 e 130, comma 2, C.d.S., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con il generale canone di ragionevolezza; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pordenone, addi' 7 ottobre 1998. Il pretore: Binotto 99C0248