N. 74 ORDINANZA 11 - 18 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavori   pubblici  -  Appalti  per  importi  inferiori  alla  soglia
 comunitaria - Percentuale di  ribasso  -  Esclusione  automatica  con
 esclusione   dell'offerta   piu'   conveniente   -   Discrezionalita'
 dell'amministrazione  nel  valutare  l'anomalia   delle   offerte   -
 Ragionevolezza - Questioni analoghe gia' dichiarate non fondate dalla
 Corte   con  sentenza  n.  40/1998  e  manifestamente  infondate  con
 ordinanze n. 258 e 442/1998 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21 comma 1-bis, ultimo  periodo
 aggiunto  con  l'art.  7 del d.-l. 3 aprile 1995,  n. 101, convertito
 con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216).
 
 (Cost., artt. 3, 41 e 97).
 
(GU n.12 del 24-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI,   dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,
  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis
 della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109 (Legge quadro in materia di
 lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995,  n.
 101  (Norme  urgenti  in materia di lavori pubblici), convertito, con
 modificazioni, nella legge 2 giugno 1995,  n.  216  -,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  28  gennaio  1998 dal Tribunale amministrativo
 regionale per la Sardegna  sul  ricorso  proposto  da  Ignazio  Medda
 contro  il  Ministero  della  difesa ed altra, iscritta al n. 713 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  diretto  ad   ottenere
 l'annullamento  del  provvedimento  di  esclusione  da  una  gara per
 l'aggiudicazione di un  appalto  di  lavori  pubblici,  il  Tribunale
 amministrativo  regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 28
 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte  costituzionale  il  14  settembre
 1998),  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3, 41 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  21,
 comma  1-bis  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
 materia di lavori pubblici) - aggiunto  con  l'art.  7  del  d.-l.  3
 aprile  1995,  n.  101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici),
 convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995,  n.  216  -
 nella parte in cui prevede che, fino al 1 gennaio 1997, sono escluse,
 per  gli  appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
 comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di ribasso che
 superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le
 offerte ammesse; la questione  viene  inoltre  proposta  prospettando
 che,   in  tal  caso,  si  debba  prevedere  anche  nella  disciplina
 transitoria, anziche' l'esclusione automatica  dell'offerta  anomala,
 la  valutazione  degli  elementi che la giustificano, ricorrendo alla
 procedura prevista per gli appalti di importo pari o  superiore  alla
 soglia comunitaria dalla disciplina definitiva;
     che  il  Tribunale  amministrativo  ritiene  che  la disposizione
 denunciata  possa  essere  in  contrasto  sia  con  il  principio  di
 ragionevolezza  (art. 3 Cost.), perche' l'offerta sarebbe considerata
 anomala solo in base a calcoli aritmetici e senza esaminare eventuali
 giustificazioni,  sia  con  il  principio  di  buon  andamento  della
 pubblica  amministrazione  (art.  97 Cost.), perche' il meccanismo di
 esclusione  automatica  impedirebbe  di  accettare   l'offerta   piu'
 conveniente;  inoltre  l'esclusione  senza  che  siano  verificate le
 giustificazioni dell'offerta potrebbe pregiudicare, in contrasto  con
 l'art.  41  della Costituzione, la maggiore capacita' imprenditoriale
 del concorrente escluso;
     che il Tribunale  amministrativo  ritiene  che  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale   sia   rilevante,   dovendo  giudicare
 provvedimenti amministrativi emanati proprio nel periodo  di  vigenza
 della  disciplina  transitoria, dettata dall'ultimo periodo del comma
 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994.
   Considerato  che  il dubbio di legittimita' costituzionale, rivolto
 al comma 1-bis dell'art. 21 della legge  n.  109  del  1994,  investe
 soltanto l'ultimo periodo di tale disposizione, che disciplina in via
 transitoria  l'esclusione  automatica delle offerte che presentano un
 ribasso considerato eccessivo, il solo  che  trova  applicazione  nel
 processo principale, come si desume dalla motivazione sulla rilevanza
 della questione contenuta nell'ordinanza di rimessione;
     che   il   principio   costituzionale   di   buon   andamento  ed
 imparzialita'  dell'amministrazione  (art.  97  Cost.)  riguarda  sia
 l'organizzazione  dei  pubblici  uffici  che le finalita' dell'azione
 amministrativa, le  quali  possono  essere  tuttavia  perseguite  con
 strumenti diversi, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del
 legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza;
     che  l'obiettivo  dell'amministrazione  di acquisire con il minor
 onere economico la prestazione richiesta, garantendo  la  parita'  di
 condizioni  tra  gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l'opera,
 puo' essere perseguito con modalita'  diverse:  per  gli  appalti  di
 minore  importo,  ai  quali non si applica la disciplina comunitaria,
 non e' irragionevole ne' contrasta con il principio di buon andamento
 della pubblica amministrazione una regola temporanea,  operante  sino
 al    1    gennaio    1997,    che    escluda   la   discrezionalita'
 dell'amministrazione   nel   valutare   l'anomalia   delle   offerte,
 restringendo la scelta del prezzo piu' basso in una fascia delimitata
 secondo  un criterio predeterminato, nel cui ambito si puo' presumere
 che l'offerta sia affidabile,  giacche'  tale  regola  si  giustifica
 considerando  che  una  piu'  complessa  procedura  di  analisi delle
 offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al  beneficio  derivante  dal
 minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l'aggiudicazione
 dei  lavori, mentre un ribasso eccessivo, significativo di un'offerta
 non affidabile,  potrebbe  porre  a  rischio  l'esatto  o  tempestivo
 adempimento;
     che   le   medesime   considerazioni  valgono  per  escludere  il
 prospettato contrasto con l'art. 41 della Costituzione;
     che, successivamente all'ordinanza di rinvio, questioni  analoghe
 sono  state  dichiarate  non  fondate  (sentenza  n.  40  del 1998) e
 manifestamente infondate (ordinanze nn. 258 e 442 del 1998), sicche',
 non essendo stati prospettati argomenti nuovi, la questione sollevata
 dal Tribunale amministrativo regionale per la  Sardegna  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge
 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
 - aggiunto con l'art. 7 del  d.-l.  3  aprile  1995,  n.  101  (Norme
 urgenti   in   materia   di   lavori   pubblici),   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n.  216  -,  sollevata,  in
 riferimento  agli artt.  3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo regionale per la Sardegna con l'ordinanza indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
 Il Presidente: Granata
 Il redattore: Mirabelli
 Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0271