N. 85 SENTENZA 12 - 23 marzo 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Cooperative - Regione Abruzzo - Produzione del pescato e consorzi per la gestione dei mercati ittici - Concessione di contributi - Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese - Violazione - Non spettanza l'attribuzione di un potere qualificatorio, al legislatore regionale - Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Abruzzo riapprovata l'11 giugno 1997).(GU n.13 del 31-3-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 3 luglio 1997, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1997. Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte; Udito l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 luglio 1997 e depositato il 10 luglio 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, in via principale, della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici"). La delibera legislativa, approvata una prima volta l'8 marzo 1997, rinviata dal Governo per violazione dell'art. 92 del trattato di Roma, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale l'11 giugno 1997, dispone all'art. 1, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 ottobre 1996, n. 93, che i contributi previsti dal medesimo art. 2 rientrano ad ogni titolo nella categoria degli aiuti cosiddetti de minimis e, di conseguenza, abroga, all'art. 2, l'art. 4 della legge n. 93 del 1996, il quale prevede la sospensione della efficacia della legge stessa sino all'esito positivo dell'esame di compatibilita' con la normativa comunitaria, esame cui gli aiuti de minimis sono, invece, sottratti. Ad avviso del Presidente del Consiglio, la delibera legislativa impugnata si porrebbe in diretto contrasto con l'art. 92 del trattato CEE, in base al quale, nell'interpretazione datane dalla Commissione CEE, non sono consentiti aiuti governativi privilegiati per le imprese nazionali, salvo che si tratti di aiuti di modesto valore a imprese piccole e medie, con esclusione, comunque, del settore della pesca; di qui la illegittimita' costituzionale della legge regionale per contrasto con l'art. 10 della Costituzione. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita della legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 92 del trattato CEE e, quindi, dell'art. 10 della Costituzione, della delibera legislativa della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997, intitolata: Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alla cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici". La delibera censurata, qualificando come de minimis gli interventi previsti dall'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996 e proponendosi di abrogare la disposizione che prevede la sospensione della efficacia di tale legge sino all'esito positivo dell'esame di compatibilita' dell'aiuto suddetto con la normativa comunitaria, contrasterebbe con il trattato istitutivo della comunita' economica europea e con la normativa comunitaria che ad esso da' attuazione, che esclude il settore della pesca dalla applicabilita' del regime degli aiuti di modesto valore alle imprese medie e piccole, e quindi violerebbe l'art. 10 della Costituzione. 2. - La questione e' fondata. E' sufficientemente chiaro che il Presidente del Consiglio dei Ministri intende censurare l'anzidetta delibera legislativa della Regione Abruzzo sul parametro della disposizione della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, offre copertura costituzionale al trattato di Roma e piu' in generale al diritto comunitario; sicche' deve considerarsi emendabile attraverso un'interpretazione non formalistica del ricorso l'erronea indicazione in questo dell'art. 10 in luogo dell'art. 11 della Costituzione. L'art. 92, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, nel regolare gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la Commissione, stabilisce che a questa devono essere comunicati i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta di dare ad essi esecuzione prima che la procedura comunitaria abbia condotto a una decisione finale. L'orientamento al quale e' ispirata nel diritto comunitario la disciplina attuativa degli articoli 92 e 93 del trattato procede dalla premessa che, se qualsiasi intervento finanziario accordato da uno Stato ad un'impresa puo' falsare in modo piu' o meno significativo la concorrenza, costituendo uno svantaggio per gli imprenditori che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri. In particolare, per gli aiuti di importo poco elevato che sono generalmente accordati alle piccole e medie imprese (cosiddetti aiuti de minimis) e che sono per lo piu' gestiti da enti locali o regionali, la Commissione ha introdotto nel 1992 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese: 92/C-213/02) una regola, detta appunto de minimis che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione medesima e delle imprese, si puo' considerare come non applicabile l'art. 92, paragrafo 1, del trattato di Roma, con la conseguenza che l'aiuto non e' piu' ritenuto soggetto all'obbligo di comunicazione. Ma la stessa Commissione ha precisato, fin dalla prima disciplina introdotta nel 1992, e ribadito nella successiva comunicazione 96/C-68/06, che la regola de minimis non e' applicabile agli aiuti alle piccole e medie imprese nei settori in cui vi siano speciali regolamentazioni comunitarie, in relazione ai quali tali aiuti, qualunque ne sia l'importo, continuano ad essere soggetti all'obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 93 del trattato - affinche' questa ne valuti la compatibilita' con il mercato comune, con la concorrenza, con il libero scambio tra Stati e - al divieto di esecuzione sino alla decisione finale. Tra questi settori e' espressamente inclusa la pesca, che peraltro forma oggetto di programmi comunitari di interventi strutturali. Ne', allo stato, risulta modificato alcunche', sempre in materia di pesca, dal regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato a determinate categorie di aiuti di stato "orizzontali". 3. - La legge regionale n. 93 del 1996 correttamente, all'art. 4, sotto la rubrica "Rispetto di normativa comunitaria", con formulazione ricognitiva da' atto della intervenuta notificazione alla Commissione europea della legge stessa e delle misure da essa scaturenti, disponendo che queste troveranno applicazione solo dopo che la Commissione abbia comunicato il suo assenso a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato. La delibera legislativa regionale impugnata, con l'abrogazione del citato art. 4, ha inteso rendere immediatamente operante la previsione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici; questo intento e' reso ancor piu' esplicito nell'art. 1, il quale, aggiungendo un comma all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996, stabilisce che il contributo in essa disciplinato "rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese". Cosi' disponendo, il legislatore regionale si e' attribuito un potere qualificatorio che non gli spetta e ha violato la normativa comunitaria, alla quale l'art. 11 della Costituzione offre copertura costituzionale; normativa che, anche quando si tratti di aiuti di non rilevante importo, vuole sottratto il settore della pesca alla possibilita' di interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del procedimento di verifica previsto dall'art. 93 del trattato.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici"). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0282