N. 85 SENTENZA 12 - 23 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Cooperative - Regione Abruzzo - Produzione del  pescato  e  consorzi
 per  la  gestione  dei  mercati  ittici - Concessione di contributi -
 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato  alle  piccole  e
 medie  imprese  -  Violazione  -  Non  spettanza l'attribuzione di un
 potere qualificatorio,  al  legislatore  regionale  -  Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge regione Abruzzo riapprovata l'11 giugno 1997).
 
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente:  prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla
 l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a:  "Concessione  di  contributi
 alle  cooperative  di  produzione  del pescato o loro consorzi per la
 gestione dei mercati ittici"), promosso con  ricorso  del  Presidente
 del    Consiglio dei Ministri notificato il 3 luglio 1997, depositato
 in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al  n.  47  del  registro
 ricorsi 1997.
   Udito  nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Udito l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   Con  ricorso  notificato il 3 luglio 1997 e depositato il 10 luglio
 1997, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 10 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale, in via principale, della legge della Regione Abruzzo,
 riapprovata  l'11  giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9
 ottobre 1996, n. 93, relativa  a:  "Concessione  di  contributi  alle
 cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione
 dei mercati ittici").
   La  delibera legislativa, approvata una prima volta l'8 marzo 1997,
 rinviata dal Governo per violazione   dell'art. 92  del  trattato  di
 Roma, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e riapprovata
 a  maggioranza  assoluta  dal  Consiglio  regionale l'11 giugno 1997,
 dispone all'art. 1, sostituendo  l'ultimo  comma  dell'art.  2  della
 legge  regionale 9 ottobre 1996, n. 93, che i contributi previsti dal
 medesimo art. 2 rientrano ad ogni titolo nella categoria degli  aiuti
 cosiddetti de minimis e, di conseguenza, abroga, all'art. 2, l'art. 4
 della  legge  n.  93  del 1996, il quale prevede la sospensione della
 efficacia della legge stessa sino all'esito  positivo  dell'esame  di
 compatibilita'  con  la normativa comunitaria, esame cui gli aiuti de
 minimis sono, invece, sottratti.
   Ad  avviso  del  Presidente  del Consiglio, la delibera legislativa
 impugnata si porrebbe in diretto contrasto con l'art. 92 del trattato
 CEE, in base al quale, nell'interpretazione datane dalla  Commissione
 CEE,  non  sono  consentiti  aiuti  governativi  privilegiati  per le
 imprese nazionali, salvo che si tratti di aiuti di modesto  valore  a
 imprese  piccole e medie, con esclusione, comunque, del settore della
 pesca; di qui la illegittimita' costituzionale della legge  regionale
 per contrasto con l'art. 10 della Costituzione.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dubita  della
 legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 92 del trattato
 CEE e,  quindi,  dell'art.  10  della  Costituzione,  della  delibera
 legislativa  della  Regione  Abruzzo,  riapprovata  l'11 giugno 1997,
 intitolata: Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9  ottobre  1996,  n.
 93,  relativa  a:  "Concessione  di  contributi  alla  cooperative di
 produzione del pescato o loro consorzi per la  gestione  dei  mercati
 ittici".
   La  delibera censurata, qualificando come de minimis gli interventi
 previsti dall'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996 e proponendosi
 di  abrogare  la  disposizione  che  prevede  la  sospensione   della
 efficacia  di  tale  legge  sino  all'esito  positivo  dell'esame  di
 compatibilita' dell'aiuto  suddetto  con  la  normativa  comunitaria,
 contrasterebbe  con  il trattato istitutivo della comunita' economica
 europea e con la normativa comunitaria che ad  esso  da'  attuazione,
 che  esclude  il  settore della pesca dalla applicabilita' del regime
 degli aiuti di modesto valore alle imprese medie e piccole, e  quindi
 violerebbe l'art. 10 della Costituzione.
   2. - La questione e' fondata.
   E'  sufficientemente  chiaro  che  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri intende censurare  l'anzidetta  delibera  legislativa  della
 Regione  Abruzzo  sul parametro della disposizione della Costituzione
 che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, offre  copertura
 costituzionale  al  trattato  di  Roma  e piu' in generale al diritto
 comunitario;  sicche'   deve   considerarsi   emendabile   attraverso
 un'interpretazione non formalistica del ricorso l'erronea indicazione
 in questo dell'art.  10 in luogo dell'art. 11 della Costituzione.
   L'art.  92,  paragrafo  1,  del  trattato  CEE  vieta,  con  alcune
 possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli  Stati,  ovvero  mediante
 risorse  statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese
 o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la  concorrenza  e
 che  incidano  sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, nel regolare
 gli adempimenti ai quali  gli  Stati  membri  sono  tenuti  verso  la
 Commissione,  stabilisce  che  a  questa  devono  essere comunicati i
 progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta  di  dare  ad
 essi  esecuzione  prima che la procedura comunitaria abbia condotto a
 una decisione finale.
   L'orientamento al quale e'  ispirata  nel  diritto  comunitario  la
 disciplina  attuativa  degli  articoli  92  e 93 del trattato procede
 dalla premessa che, se qualsiasi intervento finanziario accordato  da
 uno   Stato   ad   un'impresa  puo'  falsare  in  modo  piu'  o  meno
 significativo la concorrenza,  costituendo  uno  svantaggio  per  gli
 imprenditori  che  non  ne  beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un
 impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.
   In  particolare,  per  gli  aiuti  di importo poco elevato che sono
 generalmente accordati alle piccole e medie imprese (cosiddetti aiuti
 de minimis) e  che  sono  per  lo  piu'  gestiti  da  enti  locali  o
 regionali,   la   Commissione  ha  introdotto  nel  1992  (Disciplina
 comunitaria in materia di aiuti di Stato a  favore  delle  piccole  e
 medie imprese:  92/C-213/02) una regola, detta appunto de minimis che
 fissa  una  cifra  assoluta  al  di  sotto della quale, in ossequio a
 un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli
 Stati membri quanto  dell'apparato  organizzativo  della  Commissione
 medesima  e  delle  imprese, si puo' considerare come non applicabile
 l'art. 92, paragrafo 1, del trattato di Roma, con la conseguenza  che
 l'aiuto non e' piu' ritenuto soggetto all'obbligo di  comunicazione.
   Ma  la  stessa Commissione ha precisato, fin dalla prima disciplina
 introdotta  nel  1992,  e  ribadito  nella  successiva  comunicazione
 96/C-68/06,  che  la  regola de minimis non e' applicabile agli aiuti
 alle piccole e medie imprese nei settori in  cui  vi  siano  speciali
 regolamentazioni  comunitarie,  in  relazione  ai  quali  tali aiuti,
 qualunque ne sia l'importo, continuano ad essere soggetti all'obbligo
 di previa  notifica  alla  Commissione  ai  sensi  dell'art.  93  del
 trattato  -  affinche'  questa  ne  valuti  la  compatibilita' con il
 mercato comune, con la concorrenza, con il libero scambio tra Stati e
 - al divieto di esecuzione sino alla  decisione  finale.  Tra  questi
 settori e' espressamente inclusa la pesca, che peraltro forma oggetto
 di  programmi  comunitari di interventi strutturali. Ne', allo stato,
 risulta  modificato  alcunche',  sempre  in  materia  di  pesca,  dal
 regolamento   CE   n.  994/1998  del  Consiglio  del  7  maggio  1998
 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato  a  determinate
 categorie di aiuti di stato "orizzontali".
   3.  - La legge regionale n. 93 del 1996 correttamente, all'art.  4,
 sotto  la  rubrica   "Rispetto   di   normativa   comunitaria",   con
 formulazione  ricognitiva  da'  atto  della intervenuta notificazione
 alla Commissione europea della legge stessa e delle  misure  da  essa
 scaturenti,  disponendo  che queste troveranno applicazione solo dopo
 che la Commissione abbia comunicato il  suo  assenso  a  norma  degli
 articoli 92 e seguenti del trattato.
   La  delibera legislativa regionale impugnata, con l'abrogazione del
 citato  art.  4,  ha  inteso  rendere  immediatamente   operante   la
 previsione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o
 loro  consorzi  per la gestione dei mercati ittici; questo intento e'
 reso ancor piu' esplicito nell'art. 1, il quale, aggiungendo un comma
 all'art.  2 della citata legge n. 93  del  1996,  stabilisce  che  il
 contributo  in  essa  disciplinato  "rientra  ad  ogni  titolo  nella
 categoria de minimis di cui alla disciplina comunitaria in materia di
 aiuti di Stato alle piccole e medie imprese".  Cosi'  disponendo,  il
 legislatore  regionale  si e' attribuito un potere qualificatorio che
 non gli spetta e ha violato  la  normativa  comunitaria,  alla  quale
 l'art.   11   della   Costituzione  offre  copertura  costituzionale;
 normativa che, anche quando si  tratti  di  aiuti  di  non  rilevante
 importo,  vuole sottratto il settore della pesca alla possibilita' di
 interventi di sostegno da parte degli Stati membri al  di  fuori  del
 procedimento di verifica previsto dall'art.  93 del trattato.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla
 l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a:  "Concessione  di  contributi
 alle  cooperative  di  produzione  del pescato o loro consorzi per la
 gestione dei mercati ittici").
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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