N. 91 ORDINANZA 12 - 23 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'   pubblica  -  Spesa  farmaceutica  -  Negazione  al  malato
 indigente dell'erogazione gratuita di farmaci innovativi  durante  la
 sperimentazione  -  Riferimento alla sentenza della Corte n. 185/1998
 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
 ultima proposizione e dell'art. 3,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
 23/1998,  convertito  con  modificazioni nella legge n. 94/1998 - Ius
 superveniens:  d.-l.  16  giugno  1998,  n.  186,   convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge 30 luglio 1998, n. 257 - Esigenza di una
 nuova valutazione circa la rilevanza della  questione  da  parte  del
 giudice a quo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
 
 (D.-L.  21  ottobre  1996,  n. 536, art. 1, comma 4, convertito nella
 legge 23 dicembre 1996, n. 648; d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23,  artt.
 2,  ultimo  inciso,  3, commi 3 e 4, 4, e 5, comma 3, convertito, con
 modificazioni, nella legge 8 aprile 1998,  n.  94;  decreto-legge  n.
 23/1998, art. 3, comma 4; decreto-legge n. 536/1996, art. 1, comma 4;
 preambolo di cui al decreto-legge n. 23/1998).
 
(GU n.13 del 31-3-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente:  dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI,  prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, comma 4,
 del d.-l. legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per  il  contenimento
 della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per
 l'anno  1996),  convertito  nella  legge 23 dicembre 1996, n. 648; b)
 degli artt. 2, ultimo inciso, 3, commi 3 e 4, 4, e 5,  comma  3,  del
 d.-l.  17  febbraio  1998,  n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
 sperimentazioni cliniche  in  campo  oncologico  e  altre  misure  in
 materia  sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 8
 aprile 1998, n. 94; c) del combinato disposto degli artt. 3, comma 4,
 del decreto-legge n. 23 del 1998 e 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
 536  del  1996;  d)  del preambolo apposto al decreto-legge n. 23 del
 1998; giudizi promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio  1998  dal
 pretore  di  Rieti, il 3 marzo 1998 (cinque ordinanze) dal pretore di
 Catania, il 27 febbraio 1998 dal pretore di Modica, il 4  marzo  1998
 (due  ordinanze)  dal  pretore  di  Caltagirone, il 16 marzo 1998 dal
 pretore di Torino, il 14 marzo 1998 dal pretore di Catania  e  il  15
 aprile  1998  dal  pretore  di  Lecce,  sezione distaccata di Maglie,
 iscritte rispettivamente ai nn. 204, 279, 280, 281,  282,  283,  302,
 338,  339,  346,  380  e 438 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,  nn.
 14, 17, 18, 20, 21, 23 e 25 dell'anno 1998;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  13  gennaio  1999  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto  che  in  un  procedimento  cautelare  promosso  ai  sensi
 dell'art.  700 del codice di procedura civile il  pretore  di  Rieti,
 con  ordinanza  del  10  febbraio  1998, ha sollevato, in riferimento
 all'art.   32   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.   1, comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n.
 536 (Misure  per  il  contenimento  della  spesa  farmaceutica  e  la
 rideterminazione  del  tetto  di  spesa  per l'anno 1996), convertito
 nella legge 23 dicembre 1996, n. 648, perche' detta norma, negando al
 malato  indigente l'erogazione gratuita di farmaci innovativi durante
 la sperimentazione, vulnererebbe il bene primario della salute;
     che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,   rappresentato   e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 ricordando  che  il   Governo,   successivamente   all'ordinanza   di
 rimessione,   ha   adottato   il   d.-l.  17  febbraio  1998,  n.  23
 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo
 oncologico e altre misure  in  materia  sanitaria),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  8 aprile 1998, n. 94; motivo per cui si
 dovrebbero restituire gli atti al giudice a quo per  un  nuovo  esame
 della rilevanza;
     che  il  Tribunale  di  Catania, con cinque ordinanze emesse il 3
 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32,  70  e  77
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2, comma 1, ultimo inciso, del citato decreto-legge n.  23
 del  1998,  denunciando una irragionevole discriminazione a danno dei
 farmaci del "multitrattamento Di Bella";
     che secondo il Collegio  rimettente  vi  sarebbe,  altresi',  una
 disparita'  ingiustificata  fra i malati terminali selezionati per la
 sperimentazione, per i quali la somministrazione e' gratuita,  e  gli
 altri che non vi partecipano;
     che  ne  deriverebbe  la violazione degli articoli 3, 32, 70 e 77
 della Costituzione;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  nel  senso
 dell'inammissibilita' e, comunque, dell'infondatezza;
     che, investito di un ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di
 procedura civile, il pretore di Modica, con ordinanza  emessa  il  27
 febbraio  1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 32
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  3,  comma  4, e dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 23
 del   1998,   perche'   tali   disposizioni   determinerebbero    una
 inammissibile  disparita'  di trattamento fra i pazienti, comprimendo
 il diritto alla salute del cittadino e impedendo, al contempo, che la
 tutela di esso possa  attuarsi  attraverso  il  ricorso  agli  organi
 giurisdizionali;
     che  analoghe  censure  sono mosse dal pretore di Caltagirone, il
 quale solleva anch'egli, con due ordinanze, questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 4 del  decreto-legge  n.  23
 del 1998;
     che  e'  intervenuto  anche  in  tali  giudizi  il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura dello
 Stato, osservando come la questione concernente l'art.  3,  comma  4,
 risulti  inammissibile,  alla  luce della sentenza di questa Corte n.
 185 del 26 maggio 1998,  mentre  la  censura  mossa  all'art.  4  del
 decreto-legge citato sarebbe manifestamente infondata;
     che  il  pretore di Torino, con ordinanza emessa il 16 marzo 1998
 in un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700  del  codice  di
 procedura    civile,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  536  del
 1996, degli artt.  3, commi 3 e 4, e 5, comma 3, del decreto-legge n.
 23  del  1998, perche' lesivi del "diritto alla liberta' di cura" che
 sarebbe espressione del diritto alla salute, con  lesione,  altresi',
 dell'art. 3 della Costituzione;
     che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 chiedendo  l'inammissibilita'  della  questione concernente l'art. 3,
 comma 4, del decreto-legge n.  23  del  1998  (conseguentemente  alla
 declaratoria  di  illegittimita'  disposta  da  questa  Corte  con la
 sentenza n. 185 del 1998), e  l'infondatezza  di  quella  riguardante
 l'art. 3, comma 3, e l'art. 5, comma 3, tenuto conto, in particolare,
 che tali disposizioni sono state modificate in sede di conversione;
     che, investito di un ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di
 procedura  civile,  il pretore di Catania, con ordinanza emessa il 14
 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  32  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,
 comma 1, ultima proposizione, del decreto-legge n. 23 del 1998;
     che il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato, e' intervenuto nel senso della
 inammissibilita', alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del
 1998, cui il legislatore ha dato attuazione con il  decreto-legge  16
 giugno  1998,  n.  186, convertito, con modificazioni, nella legge 30
 luglio 1998, n. 257;
     che,  investito  di  diciannove  ricorsi  presentati   ai   sensi
 dell'art.    700 del codice di procedura civile, il pretore di Lecce,
 sezione distaccata di Maglie, con ordinanza emessa il 15 aprile 1998,
 ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  24  e  32  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2,
 3,  4 e 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, denunciando, altresi', il
 contrasto  fra  le  finalita'  del  decreto,  come   presentate   nel
 preambolo, e i citati parametri costituzionali;
     che  secondo  il  giudice  a  quo  l'irrazionale  limitazione del
 diritto  dei  medici  alla  libera  prescrizione  dei    farmaci   si
 tradurrebbe  in  una lesione dell'art. 32 della Costituzione, posto a
 salvaguardia anche della liberta' di cura, con l'unico  limite  della
 "non dannosita'" dei farmaci;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel  senso  della
 inammissibilita', alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del
 1998;
     che  per  l'Avvocatura  dello  Stato  la  questione relativa agli
 obblighi dei medici e dei farmacisti sarebbe irrilevante e,  in  ogni
 caso, infondata;
   Considerato    che le ordinanze indicate vanno riunite e decise con
 unica pronuncia, stante la connessione delle materie trattate;
     che esse denunciano le disposizioni originarie del  decreto-legge
 n. 23 del 17 febbraio 1998;
     che  successivamente  al  loro  deposito  questa  Corte,  con  la
 sentenza  n.   185   del   1998,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale   dell'art.    2,  comma  1,  ultima  proposizione,  e
 dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 23 del  1998,  convertito,
 con modificazioni, nella legge n. 94 del 1998;
     che  il Governo ha emanato, per dare attuazione a detta sentenza,
 il d.-l. 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella
 legge 30 luglio 1998, n. 257;
     che il Ministro della sanita', con ordinanza del 20 novembre 1998
 (Proseguimento  del  "multitrattamento  Di  Bella") ha disposto che i
 pazienti i quali, sotto la responsabilita' del medico curante,  hanno
 usufruito del  multitrattamento in esame, possono proseguirlo qualora
 la  malattia  risulti  stabile,  previa  effettuazione  di  controlli
 clinico-strumentali   (v.   l'art.   1,   comma   3,   dell'ordinanza
 ministeriale);
     che  gli  atti vanno quindi restituiti ai giudici rimettenti, per
 una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce  del
 ius superveniens.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  ordina  la restituzione degli atti ai giudici
 rimettenti indicati in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
                         Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Guizzi
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0288