DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1999 

  Ripartizione delle  risorse finanziarie  previste dall'art.  15 del
decreto-legge 30  gennaio 1998, n. 6,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'art. 50, comma 1, lettera d)
, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(GU n.131 del 7-6-1999)

                             IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 marzo  1998, n. 61,
concernente  misure urgenti  in favore  delle zone  terremotate delle
regioni Marche ed Umbria;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448,  concernente il  rifinanziamento dei programmi  di intervento
nelle regioni Marche ed Umbria;
  Considerato che occorre  procedere all'ulteriore ripartizione delle
risorse finanziarie tra  le regioni Marche ed Umbria  d'intesa con il
Dipartimento  della  protezione  civile  al  fine  di  assicurare  la
prosecuzione  degli interventi  per la  ricostruzione conseguente  la
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista  la nota  n. 29/1746/UCD  del 7  maggio 1999  con la  quale i
presidenti delle  regioni Marche ed  Umbria, sulla base  delle intese
raggiunte in data 6 maggio  1999 con il Dipartimento della protezione
civile, hanno convenuto di  ripartire le risorse finanziarie previste
dalle richiamate leggi;
  Considerato  che la  definitiva  quantificazione dei  costi per  la
ricostruzione  puo'  essere   oggetto  di  ulteriori  approfondimenti
tecnicoamministrativi  legati  alla  particolare  complessita'  degli
interventi;
  Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;
                              Decreta:
  1. La ripartizione definitiva delle disponibilita' rimanenti di cui
all'art.  15, comma  1,  della legge  30  marzo 1998,  n.  61, e'  la
seguente: 65 per cento regione Umbria, 35 per cento regione Marche.
  2. Le  risorse stanziate  dall'art. 50, comma  1, lettera  d) della
legge  23  dicembre  1998,  n.   448,  sono  ripartite  nelle  stesse
proporzioni indicate  al comma 1,  ad eccezione  di una quota  pari a
lire 100  miliardi dei  limiti di impegno  autorizzati a  partire dal
2001.
  3. La rimanente disponibilita' pari  a lire 100 miliardi dei limiti
di  impegno   autorizzati  a  partire  dal   2001,  verra'  ripartita
successivamente in modo da  compensare eventuali squilibri risultanti
dal costo effettivo degli interventi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 giugno 1999
                                               Il Presidente: D'Alema