N. 210 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imputato  -  Imputato  deceduto prima della condanna - Qualificazione
 come "Reo" - Carenza di motivazione in ordine  alla  rilevanza  della
 questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 150).
 
 (Cost., art. 27, secondo comma).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO,
 dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero
 Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 150 del  codice
 penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice
 per le indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di  Nicosia  nel
 procedimento  penale  a  carico  di  R.  G.,  iscritta  al n. 509 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica - prima serie speciale, n. 28 - dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera di consiglio del 14 aprile il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Ritenuto che  nel corso dell'udienza preliminare nel procedimento a
 carico di R.G., la difesa dell'imputato ha eccepito,  in  riferimento
 agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 150 del codice penale, nella
 parte  in  cui  qualifica  come "reo" l'imputato deceduto prima della
 condanna;
     che il giudice per le indagini preliminari,  considerata  la  non
 manifesta   infondatezza  della  questione  prospettata  dalla  parte
 privata, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  27,  secondo  comma
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale del
 suddetto articolo, "nella parte in cui non qualifica diversamente  il
 soggetto  in  relazione  al quale interviene estinzione del reato per
 morte prima della condanna";
     che, ad avviso del rimettente,  la  disposizione  censurata,  nel
 definire  colui  che  beneficia dell'estinzione del reato come "reo",
 qualificherebbe lo stesso come "persona penalmente responsabile";
     che, al contrario, "reo" dovrebbe essere soltanto  colui  che  ha
 subito una condanna per un fatto previsto dalla legge come reato;
     che risulterebbe "una discrasia" nel sistema penale fra gli artt.
 150  e 171, che qualificano "reo" anche chi non e' stato condannato o
 chi e' morto dopo la condanna, e l'art. 133  del  codice  penale  che
 definisce  "reo"  colui  nei  cui  confronti  e'  stato  formulato un
 giudizio di colpevolezza;
   Considerato che e' stata riproposta (dopo la  decisione  di  questa
 Corte  n.  35  del  1965) la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 150 del codice penale, "nella parte in  cui  non  qualifica
 diversamente   il   soggetto   in   relazione   al  quale  interviene
 l'estinzione del reato per morte prima della condanna", perche' se ne
 assume il contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
 atteso che nei confronti di tale  soggetto  manca  quel  giudizio  di
 colpevolezza  che e' invece richiesto dall'art. 133 del codice penale
 per disporre e graduare la sanzione penale;
     che,   tuttavia,  manca  la  motivazione  sulla  rilevanza  della
 questione nel giudizio a quo;
     che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  150   del   codice   penale,
 sollevata,   in   riferimento   all'art.  27,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dal giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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