N. 218 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Corruzione  per  un  atto  d'ufficio  -  Abuso  di
 ufficio - Trattamento sanzionatorio - Riferimento alla giurisprudenza
 costituzionale in materia (V. sent. nn. 249/1993, 254/1996, 78/1997 e
 291/1998)  Razionalita'  dell'esclusione dell'accesso al regime delle
 sanzioni  sostitutive  -  Discrezionalita'  legislativa  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1989, n. 689, art. 60).
 
 (Cost., artt. 3).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso  con
 ordinanza  emessa  il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Prato, iscritta
 al n. 636 del registro ordinanze 1998  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  38, prima serie speciale, dell'anno
 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 maggio 1999 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che  nel  corso  del  dibattimento  a  carico  di  persone
 imputate  del  delitto  di  corruzione  impropria (ex art. 318, primo
 comma, del codice penale), di fronte alla richiesta degli imputati ed
 al  concomitante  consenso  del  pubblico  ministero  di  pronunciare
 sentenza  di  applicazione  di  pena  su  richiesta  delle  parti con
 sostituzione della pena detentiva con la  pena  della  multa,  previa
 sospensione  del  procedimento  e  rimessione  degli  atti alla Corte
 costituzionale per  la  decisione  sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il
 tribunale di Prato - premesso che non  ricorrono  le  condizioni  per
 l'applicabilita'  dell'art.  129 del codice di procedura penale e che
 la "cornice giuridica della imputazione" deve  ritenersi  corretta  -
 ha,  con  ordinanza  del  30  aprile 1998, denunciato, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimita'  del  detto  art.  60
 della  legge  n.  689 del 1981, nella parte in cui esclude dal regime
 delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art.  318  del  codice
 penale;
     che,  richiamate  le  sentenze costituzionali n. 249 del 1993, n.
 254 del 1994 e n. 78 del 1997, il giudice a quo rileva che l'identica
 ratio decidendi dovrebbe ricevere applicazione con  riferimento  alla
 norma  adesso  denunciata,  in  presenza  di un tertium comparationis
 quale il reato di abuso di ufficio nel testo dell'art. 323 del codice
 penale risultante dalla sua "novellazione" ad opera  della  legge  16
 luglio  1997,  n.  234, che, pur tutelando il medesimo bene giuridico
 (il  buon  andamento  e  l'imparzialita'  dell'amministrazione),   e'
 ammesso alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria
 non  essendo ricompreso nell'elenco delle esclusioni oggettive di cui
 all'art. 60 della legge n. 689 del 1981;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga  dichiarata  inammissibile  o
 infondata per l'impossibilita' di evocare i precedenti richiamati dal
 rimettente, considerata l'assenza di fattispecie analoghe trattate in
 maniera  discordante,  dato  che  un  simile  tipo di fattispecie non
 sarebbe, certo, rinvenibile nella previsione dell'art. 323 del codice
 penale che, nel testo "novellato" dalla legge n. 234 del 1997,  oltre
 ad   assumere   carattere   meramente   residuale,   ha   subi'to  un
 ridimensionamento quanto al  trattamento  sanzionatorio;  inoltre  la
 natura  "contrattuale"  del  reato  in  ordine  al  quale si vorrebbe
 estendere  il   regime   di   accesso   alle   sanzioni   sostitutive
 differenzierebbe   profondamente  tale  delitto  da  quello  previsto
 dall'art. 323 che contempla, invece, una  unilaterale  manifestazione
 antigiuridica da parte dell'autore del delitto stesso.
   Considerato  che l'identica ratio decidendi delle sentenze indicate
 dal rimettente non e' riferibile alle  censure  di  legittimita'  ora
 dedotte,    in    quanto   tali   dichiarazioni   di   illegittimita'
 costituzionale (cosi' come quella pronunciata con sentenza n. 291 del
 1998)  scaturivano   dall'esigenza   di   eliminare   disparita'   di
 trattamento  - rilevabili attraverso tertia comparationis di volta in
 volta indicati - cosi' irragionevoli da risultare arbitrarie;
     che, invece,  il  tertium  comparationis  ora  evocato  anche  in
 conseguenza  della  sostituzione  dell' art. 323 del codice penale ad
 opera dell'art.  1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che,  oltre  a
 ridisegnare pressoche' integralmente il reato di abuso di ufficio, ne
 ha   consistentemente  ridimensionato  il  trattamento  sanzionatorio
 rivela  come  l'esclusione  dall'accesso  al  regime  delle  sanzioni
 sostitutive  del  reato  di corruzione impropria antecedente mantenga
 una sua razionalita' secondo scelte legislative  non  sindacabili  in
 questa   sede   perche'   non   arbitrarie,  considerato  le  ipotesi
 comportamentali poste a confronto, non definibili come omogenee.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche  al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art.  3
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Prato  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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