N. 219 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  - Pensioni - Rimborso dei relativi crediti
 mediante emissione di titoli di Stato - Ius superveniens:  d.lgs.  28
 marzo  1997,  n.  79,    convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 -
 Esigenza di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni  da
 parte  del  giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (D-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.  1  del
 decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale),
 promossi con ordinanze emesse il 10 maggio 1996 (n. 3 ordinanze),  il
 15 maggio 1996 (n. 5 ordinanze), il 16 maggio 1996, il 10 maggio 1996
 (n.  5  ordinanze),  il  16  maggio  1996  e  il 10 maggio 1996 (n. 7
 ordinanze) dal pretore di Brescia, rispettivamente  iscritte  ai  nn.
 997, 998, 1000, da 1002 a 1006, 1007, da 1035 a 1039, 1046, da 1070 a
 1076   del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della  Repubblica  nn.  41  e  42,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  12  maggio  1999  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  ventidue  giudizi  - instaurati per
 ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti  pensionistici  in
 base  alle  sentenze  n.  495  del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte
 costituzionale -, il pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di
 identico contenuto emesse il 10 maggio (R.O. nn. 997, 998,  1000,  da
 1035  a  1039  e  da 1070 a 1076 del 1996), il 15 maggio (R.O. nn. da
 1002 a 1006 del 1996) ed il 16 maggio 1996 (R.O. nn. 1007 e 1046  del
 1996),   ha   sollevato   questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo  1996,  n.
 166 (Norme in materia previdenziale);
     che,   secondo   il   rimettente,   la   censurata  disciplina  -
 sopravvenuta nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  una  serie  di
 disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
 maturate  dagli  aventi diritto in applicazione delle citate sentenze
 della  Corte   costituzionale   -   viola   l'art.   3   Cost.,   per
 irragionevolezza   intrinseca   del  complessivo  contesto  normativo
 dell'intero articolo, viziato da lacune ed imperfezioni, afferenti in
 particolare: a) alla definizione in termini di "rimborso"  di  quanto
 spettante   ai  ricorrenti;  b)  alla  difficile  individuazione  dei
 superstiti aventi diritto ai rimborsi stessi; c) alla  esclusione  di
 interessi  e  rivalutazione  monetaria  sulle  somme  dovute; d) alla
 previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi  pendenti;  e)  alla
 mancanza di un'integrale copertura finanziaria della spesa prevista;
     che,  nei giudizi promossi con R.O. nn. 997, 998, 1000, da 1002 a
 1007 e da 1035 a 1039 del 1996,  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita'  ovvero  per
 l'infondatezza delle questioni;
     che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 997 e 1046 del 1996, si e'
 costituito  l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle questioni
 stesse.
   Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i  giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non
 convertito, e' stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
 le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;
     che  gli  effetti  di  tali  decreti-legge sono stati fatti salvi
 dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che  la
 successiva  legge  23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e
 183) ha riproposto il medesimo contenuto  della  censurata  normativa
 decretale;
     che,  medio  tempore  il  decreto-legge  28  marzo  1997,  n. 79,
 convertito in legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul
 complessivo  denunciato  meccanismo  di rimborso dei relativi crediti
 mediante emissione dei titoli di  Stato,  prevedendone  viceversa  il
 pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha
 previsto  l'erogazione  di  una somma pari al 5% a titolo d'interessi
 sugli arretrati maturati alla data del 31  dicembre  1995  (art.  36,
 comma  1)  e  l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
 arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di
 questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996  (art.  36,  comma
 2);
     che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la  portata  applicativa  della  c.d.  clausola di salvezza contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola  nel  senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che, cosi' disponendo,  il  legislatore  ha  notevolmente  inciso
 sulla  normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere
 ad una nuova valutazione della rilevanza  delle  sollevate  questioni
 (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice stesso.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Brescia.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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