N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1999

                                N. 333
  Ordinanza  emessa  il  9  aprile  1999  dal   tribunale   di   Locri
 sull'istanza proposta da De Luca Raffaele
 Gratuito  patrocinio  -  Patrocinio  a  spese  dello  Stato per i non
    abbienti - Nomina del  difensore  -  Prevista  individuazione  del
    difensore  tra  gli  iscritti  ad  uno degli albi degli avvocati e
    procuratori del distretto  di  Corte  d'appello  ove  ha  sede  il
    giudice  davanti  al  quale  pende il procedimento - Disparita' di
    trattamento rispetto agli imputati abbienti, liberi  di  scegliere
    il  difensore  senza  limitazioni  territoriali  -  Incidenza  sul
    diritto di difesa.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo e terzo comma).
(GU n.24 del 16-6-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Il  tribunale  di Locri solleva d'ufficio questione di legittimita'
 costituzionale in relazione all'art. 9, legge 30 luglio 1990, n.  217
 per violazione degli artt. 3 e 24, commi 2  e  3  della  Costituzione
 nell'ambito  del  procedimento per l'ammissione a gratuito patrocinio
 nn. 27/1997 r.g.trib.n.r., n. 340/1996 r.g.n.r., n. 479/1996.
   In proposito:
                             O s s e r v a
   In data 23 maggio 1997 De Luca Raffaele, nato a Cosenza il 4 agosto
 1974,  imputato  nell'ambito  del  procedimento  penale  n.  340/1996
 r.g.trib.n.r.    -  definito  in  primo  grado con sentenza di questo
 tribunale del 17 marzo 1998  -  all'epoca  detenuto  presso  la  Casa
 circondariale di Cosenza, formulava istanza di ammissione al gratuito
 patrocinio.
   Su  tale  richiesta  il  tribunale  deliberava  con ordinanza del 2
 giugno 1997, disponendo l'ammissione del  De  Luca  al  patrocinio  a
 spese dello Stato.
   In  data  16 ottobre 1998 perveniva presso la cancelleria di questo
 tribunale  una  istanza  di  liquidazione  di   compenso   presentata
 dall'avv.to Nicola Rendace del Foro di Cosenza, nominato difensore di
 fiducia dal De Luca Raffaele.
   Questo  giudice,  ritenuta  la  propria  competenza a provvedere in
 merito alla suddetta richiesta,  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale  nei  termini di cui in epigrafe sottolineando, quanto
 alla  rilevanza  della   stessa,   che   la   norma   sospettata   di
 incostituzionalita'  trova  diretta  applicazione  nella  fattispecie
 poiche', proprio in sua  osservanza,  dovrebbe  disporsi  il  rigetto
 della  richiesta  di  liquidazione  di compenso, non essendo l'avv.to
 Nicola  Rendace  iscritto  ad  uno  degli  albi  degli  avvocati  del
 distretto  di  Corte d'appello nel quale ha sede il giudice avanti al
 quale pendeva   il  procedimento  come  invece  prescritto,  appunto,
 dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217.
   Con riferimento poi alla non manifesta infondatezza della questione
 proposta,  devesi in primo luogo osservare che la norma sospettata di
 incostituzionalita' introduce, a danno degli  imputati  non  abbienti
 che  siano  percio' indotti ad avvalersi del patrocinio a spese dello
 Stato, una limitazione  che  li  costringe  a  scegliere  il  proprio
 difensore  fra  una  ristretta  cerchia  di professionisti (ossia fra
 quelli iscritti  agli  albi  professionali  del  distretto  di  Corte
 d'appello   ove   ha  sede  l'ufficio  giudicante  procedente)  cosi'
 discriminandoli ingiustificatamente rispetto agli imputati abbienti i
 quali  invece  possono  compiere  la  medesima  scelta   rivolgendosi
 liberamente  a qualunque difensore. Ma aspetti discriminatori possono
 cogliersi anche nell'ambito della medesima categoria  degli  imputati
 non  abbienti, allorquando il mero caso comporti che qualcuno di essi
 sia giudicato in un distretto di Corte d'appello ove  abbia  rapporti
 di  fiducia  con  qualche difensore ivi esercitante, mentre altro non
 abbiente (com'e' accaduto  nel  caso  specifico),  sia  giudicato  in
 distretto  in  cui  non  abbia  siffatti  rapporti  per cui egli deve
 necessariamente accettare il patrocinio di un difensore con  cui  non
 sussiste,  di  fatto,  alcun  rapporto fiduciario.   Tanto integra, a
 parere del giudice rimettente,  la  violazione  dell'art.    3  della
 Costituzione.
   Quanto invece al secondo profilo di sospetta illegittimita', questo
 collegio  osserva che la limitazione introdotta dall'art. 9, legge n.
 217/1990, fondata cosi' com'e' su mera base territoriale, non  appare
 preordinata alla tutela di interessi ed al perseguimento di finalita'
 di  tale  pregnanza  e  rilevanza  da  giustificare  una  cosi' grave
 compressione  del  diritto  di  difesa  sostanziale,  pur   posto   a
 fondamento  della ratio dell'intera normativa sopra indicata, sicche'
 si ravvisa la violazione dell'art. 24, secondo e  terzo  comma  della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg., legge 22 marzo 1953, n. 87;
   Ritiene  rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 3 e 24 secondo e terzo comma della Costituzione,  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n.
 217 per i profili di cui in parte motiva;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alle  parti,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 per la comunicazione della stessa  ai  Presidenti  delle  Camere  del
 Parlamento.
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa
 estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio rimettente.
     Locri, addi' 9 aprile 1999.
                         Il presidente: Ielasi
                                          Il giudice relatore: Capito'
 99C0577