N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 1998
N. 334 Ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sui ricorsi riuniti proposti da I.M.P.R.E.D.A.C.T. Immobiliare s.a.s. contro ufficio del registro di Termoli. Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Imposizione decennale - Assoggettamento degli immobili appartenenti a societa' - Inesistenza di reale capacita' contributiva - Carattere patrimoniale dell'imposizione - Disparita' di trattamento rispetto alle persone fisiche (non sottoposte al prelievo decennale). (D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.24 del 16-6-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1588/1996 depositato il 17 ottobre 1996, avverso avv. di accert. n. 69608 - Invim, contro registro di Termoli da I.M.P.R.E.D.A.C.T., Immobiliare di Pace Nicola Storto Frances residente a Termoli (CB), in via India, 67, difeso da Volpe dott. Michele, residente a Termoli (CB) in via E. De Nicola, 16; In ciascuno dei sopraindicati ricorsi avverso i relativi avvisi di accertamento per INVIM decennale il ricorrente in via pregiudiziale eccepisce una triplice incostituzionalita' dell'art. 3 del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto comporta il pagamento di una imposta che viene richiesta in assenza di capacita' contributiva; viene applicata sul patrimonio, anziche' sul reddito; induce una disparita' di trattamento tra soggetti che si trovano in situazioni analoghe. Piu' analiticamente il ricorrente sostiene che: a) l'ipotesi di vendita di un immobile dopo un certo tempo dall'acquisto comporta ordinariamente un incremento di valore avente natura di reddito, che attiva una situazione di capacita' contributiva, espressamente prevista dall'art. 53 della Costituzione, con conseguente assoggettamento a prelievo tributario. Di contro l'assenza di un evento traslativo, come accade per l'assoggettamento ad Invim decennale ai sensi dell'art. 3/643/1972, esclude l'esistenza di un reddito e di una capacita' contributiva, in dispregio del medesimo disposto dell'art. 53 della Costituzone; b) se e' vero che l'Invim decennale puo' essere recuperata per detrazione nella successiva fase di vendita dell'immobile, e' altrettanto vero che la proprieta' dell'immobile non garantisce la verificazione futura di tale evento. Cio' significa che l'effettiva natura del prelievo decennale consiste in una imposizione di tipo patrimoniale, in contrasto con tale medesimo art. 53 della Costituzione. c) sebbene in occasione della ordinaria applicazione dell'imposta per vendita dell'immobile l'assoggettamento e' universale e senza distinzione del soggetto titolare, nell'applicazione straordinaria o decennale il legislatore ha escluso l'assoggettamento degli immobili appartenenti a persone fisiche, cosi' stravolgendo il principio dell'uguaglianza di tutte le parti di fronte alla legge, come stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Questo Collegio ritiene che le osservazioni e le richieste prodotte dalla parte ricorrente siano meritevoli di attenzione in quanto: aa) appare di tutta evidenza che la capacita' contributiva correlata all'incremento di valore di un immobile in forza dell'intervento di attori di mercato nell'arco di un intervallo di tempo piu' o meno lungo puo' ritenersi realizzata solo in presenza di un evento traslativo che le dia sostanza attraverso l'effettiva realizzazione del reddito determinato dall'incremento di valore. Di contro non possono ritenersi soddisfatte le condizioni di esistenza della richiesta capacita' contributiva per il sol fatto che sia trascorso del tempo. Invero in tal caso la capacita' e' soltanto latente e non in grado di sopportare un prelievo tributario che e' reale. bb) il prelievo tributario per Invim decennale viene eseguito per il sol fatto della titolarita' dell'immobile al trascorrere del decennio, per cui, anche se la liquidazione viene effettuata sulla base dell'incremento potenziale di valore, l'imposta assume natura patrimoniale. Cio' contrasta con la comune accezione per la quale la capacita' contributiva indicata dall'art. 53 della Costituzione e' supportata esclusivamente da una base reddituale effettiva. cc) in fase di ordinaria applicazione per trasferimento dell'immobile l'assoggettamento ad imposta prescinde dalla natura del soggetto titolare. In fase di applicazione dell'imposta per trascorso decennio avviene una discriminazione per la quale le societa' ne sono assoggettate e le persone fisiche ne sono escluse. Poiche' non risulta l'esistenza di motivi di differenziazione tra le due tipologie di soggetti in relazione alle due tipologie di assoggettamento ad imposta, e' evidente che la discriminazione produce una incostituzionalita' per disparita' di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Ferme queste sintetiche considerazioni il collegio ritiene doveroso precisare che non ignora l'esistenza di precedenti esami e conseguenti decisioni da parte della Corte costituzionale. La piu' completa appare la decisone n. 239 del 15 luglio 1983, che tratta contestualmente numerose casistiche, fra le quali le tre suddette. Dalla lettura di questa decisione, che a sua volta richiama un'altra precedente emessa con il n. 126 del 7 novembre 1979, emerge tuttavia che la numerosita' delle casistiche ha indotto esami e motivazioni polivalenti, nel senso che in alcuni casi la risposta ad una casistica e' stata usata come risposta ad altra casistica o ne ha condizionato un'altra. Cosi', per quanto di interesse: la capacita' contributiva, intesa come realizzazione di reddito, viene stabilita sulla fase impositiva ordinaria, che e' collegata alla traslazione dell'immobile, ma applicata anche alla fase straordinaria decennale, che e' collegata al solo perdurare della proprieta' e non comporta realizzazione di reddito; la preoccupazione di stabilire che l'Invim si applica sull'evento incremento di valore e non sull'evento trasferimento dell'immobile ha comportato l'elusione della richiesta specifica in tema di imposta decennale, volta a stabilire l'inesistenza sostanziale della capacita' contributiva e, per conseguenza, la trasformazione dell'imposta in imposizione sul patrimonio; la questione sulla disparita' di trattamento nell'applicazione dell'imposta decennale prevista dall'art. 3, viene superata fra l'altro con il rinvio al successivo art. 29 ed alla previsione ivi contenuta di possibile restituzione di somme versate, senza alcuna analisi sulla effettiva applicazione di questa norma. In definitiva questo collegio sostiene l'esigenza di doversi procedere ad una preventiva e netta distinzione sulle caratteristiche della capacita' contributiva in argomento, la quale, a suo parere, deve essere collegata ad una forma di redditivita' sostanziale e presente e non solo potenziale e futuribile. In tal caso non potra' non convenirsi che non esiste vera capacita' contributiva in assenza di realizzazione del reddito che la determina. Quanto alla disparita' di trattamento bisogna convenire per la sua accentuazione ora che l'Invim e' abolita, anche se si applica ancora fino a tutto l'anno 2002, ma con riferimento al valore finale corrente a fine anno 1992. Cio' conferma il danneggiamento definitivo di chi ha subito l'imposizione decennale, come il ricorrente in argomento, rispetto a chi, pur trovandosi nelle stesse condizioni, ne e' stato escluso.
P. Q. M. Cio' considerato, il presidente, letti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; Ordina, l'invio del presente fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale e manda alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per gli incombenti di rito. Letti gli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c.; Sospende la procedura in corso e affida alla parte interessata l'onere della riassunzione del processo all'esito del giudizio della Corte. Campobasso, addi' 12 marzo 1998. Il presidente: D'Andrea 99C0578